Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 21 dicembre 2015, n. 25605
I fatti
Nell’agosto del 2000 B.G. convenne dinanzi al Tribunale di Cosenza la Casa di cura S. Lucia e il sanitario C.B. , esponendo:
– di essersi recata presso il predetto nosocomio in quanto affetta da cataratta all’occhio destre;
– di essere stata visitata dal convenuto in qualità di medico specialista (che le aveva consigliato l’intervento chirurgico senza alcun iniziale colloquio esplicativo);
– di aver subito l’intervento dopo che, qualche giorno prima, il C. si era limitato a comunicarle che esso sarebbe stato semplice (senza alcuna specificazione dei possibili rischi);
– di avere in conseguenza di esso, completamente perso il visus all’occhio destro, soffrendo altresì insopportabili dolori (per lenire i quali l’unica soluzione possibile pareva essere l’asportazione dell’intero bulbo oculare);
– di avere poi sviluppato una sindrome ansioso-depressiva.
Specificò ancora l’attrice:
– che l’intervento non era stato posticipato nonostante gli alti valori della glicemia;
– che esso non era stato eseguito secondo le leges artis;
– che, nella fase post-operatoria, il C. si era recata a visitarla soltanto 11 giorni dopo, consigliando il trasferimento presso l’ospedale di Pisa, dove veniva individuato e isolato il microorganismo responsabile del quadro di endoftalmite (lo stafilococcus auricularis), propenso ad insorgere in una condizione di non sufficiente sterilità della sala operatoria (dove l’attrice aveva subito l’intervento dopo che ne erano stati completati già una decina, onde l’ulteriore responsabilità del C. in qualità di direttore sanitario della struttura).
Il giudice di primo grado respinse la domanda.
La corte di appello di Catanzaro accolse integralmente il gravame proposto dalla B. , condannando entrambi convenuti in solido al pagamento, in favore di quest’ultima, della somma di 85 mila Euro, con obbligo dalla Nuova Tirrena di tenere indenne il C. da quanto dovuto.
Per la cassazione della sentenza della Corte ha proposto ricorso la Casa di cura S. Lucia sulla base di 4 motivi di censura illustrati da memoria.
Resiste con controricorso R.C. , erede di B.G.
Le ragioni della decisione
Il ricorso è fondato, nei limiti di cui si dirà.
Devono esserne esaminate in limine le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla contro ricorrente.
Esse sono infondate.
Da un canto, difatti, il ricorso risulta notificato anche a R.C. nella qualità di unica erede della B. , notifica che, per avere raggiunto il suo effetto, si sottrae tout court ai dubbi di inesistenza sollevati da quest’ultima in controricorso; dall’altro, la procura speciale risulta apposta in calce al secondo ricorso, del quale reca la stessa data; dall’altro ancora la evocazione, nell’intestazione dei singoli motivi, della formulazione previgente dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non impedisce a questa Corte di esaminarne il contenuto limitatamente agli aspetti consentiti al giudice di legittimità dopo la riforma introdotta con legge 134/2012.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2230, 2236, 1176, 1218, 1223, 2697 c.c., 115, 116, 132 n. 4 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per insufficiente e/o incompleta e/o erronea disamina delle risultanze processuali – insussistenza del nesso causale tra la condotta dei convenuti e il danno lamentato dall’attrice.
Il motivo – con il quale, si lamenta, nella sostanza, la mancanza di prova (che, a detta di parte ricorrente, dovrebbe essere “certa”) dell’esistenza di un nesso di causalità tra il ritardo nell’esecuzione della vitrectomia e l’ipotizzato danno biologico) – è privo di pregio.
Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto, con accertamento di fatto scevro da vizi logico-giuridici, e fondato sulle inequivoche risultanze della CTU, che la responsabilità dei sanitari fosse legittimamente predicabile sia sotto il profilo della colpa professionale alla luce della inadeguatezza delle cure praticate nel post-operatorio, sia sotto quello dell’omissione di informazione e del conseguente, mancato consenso all’intervento.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi, ormai consolidati, dettati tanto in tema di riparto dell’onere probatorio in subiecta materia, quanto in materia di regole causali applicabili (e ormai costantemente applicate, per consolidata giurisprudenza) nel giudizio civile di danni.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 13 e 32 Cost., 1223, 2691 c.c. 115, 116 c.p.c., Codici di deontologia medica); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un ‘ fatto controverso e decisivo per il giudizio per insufficiente e/o incompleta e/o erronea disamina delle risultanze processuali in relazione al consenso informato della paziente.
Il motivo è fondato, non avendo la Corte territoriale fatto applicazione dei più recenti orientamenti di questo giudice di legittimità in tema di riparto dell’onere probatorio (e delle eventuali conseguenze risarcitorie) dell’ipotetica omissione di informazione (Cass. 2847/2010; Cass. 20984/2012), ma irrilevante ai fini del decidere risulta il suo accoglimento, essendosi il giudice di appello limitato a risarcire il danno derivante dalla compromissione della salute, quantificando nella misura del 25% il danno da perdita del visus ad un occhio, senza ulteriore specificazione né richiamo ed altri, eventuali poste risarcitorie da lesione del diritto all’informazione.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2230, 2236, 1218, 1223, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per insufficiente e/o incompleta e/o erronea disamina delle risultanze processuali in relazione all’entità e alla quantificazione del danno liquidato e alla sussistenza del nesso di causalità.
Il motivo è fondato.
Correttamente osserva parte ricorrente che la Corte ha liquidato in eccesso il danno biologico, rispetto alle risultanze della CTU, dalla quale è emerso che l’unico addebito mosso ai sanitari era consistito nel ritardo dell’esecuzione della vitrectomia (nessuna colpa essendo risultata predicabile, di converso, in relazione alla lesione della capsula posteriore del cristallino e del manifestarsi dell’enoftalmite, avendo i sanitari tenuto, in parte qua, una condotta improntata a diligenza qualificata).
La conseguenza dannosa del ritardo nell’esecuzione della predetta vitrectomia è stata quantificata, con riferimento all’acutezza visiva, nella misura di 5/10.
Erra pertanto la Corte di appello nel ritenere risarcibile il danno da perdita totale del visus, così ponendosi in contrasto con quanto affermato, in argomento, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15991 del 2011), che consente al giudice di merito di procedere, ferma restando la regola di causalità materiale di cui all’art. 41 c.p., al frazionamento, anche in via equitativa, della causalità giuridica, con riferimento alle conseguenze dannose risarcibili etiologicamente connesse all’evento di danno, a sua volta riconducibile alla condotta colposa dell’agente.
Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1228, 1203, 1299 c.c., 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per insufficiente e/o incompleta e/o erronea disamina delle risultanze processuali in relazione alla domanda di manleva e di regresso formulata dalla Casa di cura nei confronti del Dott. C. .
La doglianza non può essere accolta.
Correttamente la Corte territoriale rileva (f. 26 della motivazione) che la Casa di cura risponde, nella specie, sia per inadempimento proprio, ex art. 1218 c.c., sia per fatto del proprio dipendente incorso in responsabilità professionale, così che, difettando ogni prova sul riparto delle rispettive responsabilità, il criterio applicabile è quella dell’equivalenza (oltre a quello della solidarietà passiva ex lege).
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti di cui in motivazione, e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Catanzaro, che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Catanzaro in altra composizione.
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