cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 14 settembre 2015, n. 36906

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 656/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 23/04/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANGELILLIS Ciro che ha concluso per l’inammissibilita’ del proposto ricorso;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 23.4.2013 la Corte di Appello di Trieste, sull’appello proposto dall’imputato, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Udine il 3.12.2010 aveva condannato (OMISSIS) alla pena di euro 3000 di multa per il reato di cui alla Legge n. 654 del 1975, articolo 3, comma 2, lettera a) perche’, con un volantino di promozione elettorale stampato e diffuso in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, tenutesi il 6 e 7 giugno 2013, propagandava idee fondate sulla superiorita’ di una razza rispetto alle altre e sull’odio razziale, facendo ricorso, in particolare, allo slogan “basta usurai – basta stranieri” con sottinteso, ma evidente riferimento a persona di religione ebraica ed esplicito riferimento a persone di nazionalita’ non comunitaria e, sul retro del volantino, alla rappresentazione grafica esplicativa dello slogan di un’Italia assediata da soggetti di colore dediti allo spaccio di stupefacente, da un Abramo Lincoln attorniato da dollari, da un cinese produttore di merce scadente, da una donna e un bambino Rom sporchi e pronti a depredare e da un soggetto musulmano con una cintura formata da candelotti di dinamite pronti per un attentato terroristico. In (OMISSIS).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, (OMISSIS) deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a. Carenza di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera e) in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui alla Legge n. 654 del 1975, articolo 3 comma 2, lettera a);

Il ricorrente evidenzia che la Corte d’Appello di Trieste ha confermato la responsabilita’ dell’imputato richiamandosi alla motivazione del giudice di primo grado, ma sostiene che manchi del tutto la motivazione per la quale il volantino elettorale oggetto di valutazione nel presente procedimento dovrebbe ritenersi discriminatorio e dunque tale da integrare il reato punito dalla Legge n. 654 del 1975.

Viene evidenziato che siamo di fronte ad un volantino elettorale composto da 2 facciate, necessariamente collegate una all’altra. Nella prima, vi e’ la foto del candidato alle elezioni Europee con lo slogan “Basta usurai, basta stranieri”. Nella seconda si vede una donna raffigurante l’Italia ed una serie di caricature riferibili a reati (non tutte, vedasi Abramo Lincoln) e a gruppi o etnie.

E’ chiaro, ad avviso del ricorrente, che si tratta di un volantino elettorale, diffuso in periodo febbrile di attivita’ politica, ove il messaggio alla cittadinanza deve essere breve-significativo-riassuntivo. Il volantino e’ completato dal simbolo del partito e dall’indirizzo del blog di riferimento contenente le linee guida della campagna elettorale.

Secondo la tesi proposta in ricorso se (OMISSIS) avesse voluto proporre un volantino discriminatorio avrebbe escluso dall’immagine ogni tipo di riferimento ad attivita’ delinquenziali, avrebbe cioe’ fatto disegnare semplicemente gli zingari, i cinesi, gli americani, gli africani sotto una scritta: “Fuori gli stranieri dall’Italia”.

Questa semplice considerazione sarebbe, secondo il ricorrente, di capitale importanza per comprendere che il candidato (OMISSIS) non stigmatizza il consesso mondiale dei non italiani, ma unicamente gli stranieri che delinquono in Italia.

Di contro la Corte d’Appello avrebbe travisato completamente l’idea veicolata dal volantino laddove afferma a p. 4 dell’impugnata sentenza che: “il messaggio non potrebbe essere piu’ chiaro, tratteggiati in modo assolutamente univoco, vengono identificati per essere autori di specifiche e spesso gravi attivita’ illecite, alle quali quelle etnie sarebbero per definizione dedite”.

Si sostiene, tuttavia, che si tratterebbe di una interpretazione del giudicante del tutto sfornita di una qualsivoglia argomentazione.

Si farebbe “parlare” il volantino, facendo dire allo stesso cose completamente estranee alla sua natura.

Condividere tale interpretazione -si sostiene- significherebbe avallare l’idea che un candidato alle elezioni Europee possa non pubblicamente stigmatizzare le condotte delittuose degli stranieri, ad esempio quelle dei terroristi islamici.

Il giudice nel provvedimento impugnato verrebbe meno -secondo la tesi proposta in ricorso- all’obbligo motivazionale prescritto dal diritto positivo, limitandosi a descrivere cio’ che vede e interpretandolo in modo del tutto avulso dal contesto delle elezioni, a fronte del fatto notorio che la politica della destra italiana abbia tra i suoi cardini la protezione dei cittadini dalle condotte delittuose dei cittadini stranieri.

Non si tratterebbe, dunque, di un volantino contro altre etnie ma contro i delinquenti di altre etnie.

b. Erronea applicazione della legge penale ex articolo 606 c.p.p., lettera b) con riferimento alla Legge n. 654 del 1975, articolo 3, comma 2, lettera a).

Secondo il ricorrente la Corte territoriale incorrerebbe in un errore di diritto laddove ritiene che il reato contestato sia integrato, materialmente e soggettivamente, dalla condotta dell’imputato.

L’errore di diritto si paleserebbe soprattutto con riferimento all’elemento soggettivo del reato.

Il ricorrente richiama il precedente di questa sez. 3 n. 13234/2008 ove si sanciva che non potesse essere considerata discriminazione quella posta in essere nei confronti di nomadi che si rendono responsabili di reati (“la discriminazione per l’altrui diversita’ e’ cosa diversa dalla discriminazione per l’altrui criminosita’”) e che in una competizione politica particolarmente accesa quella della sicurezza dei cittadini e’ tema che crea spesso forti tensioni emotive, specialmente quando viene in risalto a seguito di gravi fatti criminosi, e non si puo’ dal contesto di un discorso estrapolare una frase poco opportuna per attribuire all’autore idee razziste senza esaminare il contesto nel quale tale frase e’ stata pronunciata e senza la valutazione degli elementi indicati a discolpa dell’autore della frase.

Sul punto, si ricorda in ricorso che la giurisprudenza di legittimita’, affermata la natura di reato di pericolo della condotta di incitamento alla discriminazione razziale, chiarisce che: 1) la nozione di “discriminazione razziale” equivale all’adozione di comportamenti che non si limitino ad esprimere sentimenti di generico rifiuto o di antipatia, per quanto censurabili possano ritenersi, ma (secondo la nozione di “discriminazione” contenuta nell’articolo 1, Convenzione New York del 07.03.1966, resa esecutiva in Italia con Legge n. 654 del 1975) che abbiano “lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parita’, dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali in campo politico. economica sociale e culturale ed in ogni altro settore della vita pubblica”; 2) l’essenza del reato (sul piano giuridico-applicativo) si sostanzia in una condotta che esprima un atteggiamento di odio razziale, espressione di adesione a talune dottrine o tendenze che professano l’inferiorita’ di alcune etnie e, quindi, la superiorita’ delle altre, in vista della limitazione di esercizio dei diritti fondamentali ad individui perche’ diversi per razza, etnia, nazionalita’ o religione; 3) la nozione di “incitamento” deve avere un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta, quantomeno intesa come comportamento generale, e realizza un quid pluris rispetto ad una manifestazione di opinioni, ragionamenti, convincimenti personali. Cioe’: l’incitamento deve fare nascere ed alimentare lo stimolo che spinge all’azione di discriminazione (recepito cio’, da qui la modifica che il Legislatore, qualche anno or sono, volle alla legge de qua, con sostituzione dei termini diffusione e incitamento, con propaganda ed istigazione).

Sempre sulla necessita’ di questo quid pluris vengono anche richiamati precedenti costituiti da sentenze di questa Corte Suprema (sez. 3, n. 13234, 13.12.2007, dep. 28.03.2008; sez. 6, 24.08.2001, n. 31655; 13234/2008) e di merito (Trib. Vicenza, n. 569 del 22.10.2004, Baretta +Altri, confermata da Corte d’Appello di Venezia – Sez. 1 Sentenza N. 1747 del 13.11.2008, Baretta+Altri; Trib. Brescia – Sez. 2 Sentenza N. 3920 del 19.11.2007, Bortot+1; Gup Trib. Trapani Sentenza N. 22 del 16.06.2005, Fonte+Altri; Trib. Pordenone Sentenza N. 712 del 04.12.2007, Da Pieve+Altri; Trib. Treviso Sentenza n. 492 del 06.06.2000, Gentilini, Tribunale Verona 27/05/08 n. 1137/08 (il famoso “caso Adel Smith”).

Secondo la tesi proposta in ricorso il volantino de quo sarebbe, con tutta evidenza, un invito alla cittadinanza ad opporsi legalmente, tramite l’elezione del candidato (OMISSIS) al Parlamento Europeo e la sensibilizzazione istituzionale di quest’ultimo (in merito all’annoso e problematico tema della presenza di immigrati extracomunitari clandestini e/o criminali), al detto status quo delinquenziale. Nessuna espressione di concreta istigazione (ne’ tantomeno al semplice incitamento) alla discriminazione potrebbe essere colta.

Il ricorrente ritiene, dunque, non fondata l’impostazione uscita dal giudizio di primo e secondo grado per difetto degli estremi oggettivi e soggettivi della peculiare fattispecie di cui alla Legge n. 654 del 1975, articolo 3, e succ. modif., difettando la volonta’ discriminatoria (sia in senso di superiorita’ razziale che di odio etnico, religioso, etc), le condotte di incitamento ad atti a sfondo razzista (violenza e/o provocazione per fini razziali, etnici, nazionali o religiosi) e a maggior ragione quel quid pluris idoneo a convincere e portare terzi ai medesimi atteggiamenti illeciti; neppure vi e’ traccia di affermazioni in punto di pretesa supremazia o inferiorita’ di una razza funzionali a possibili compressioni di diritti fondamentali.

Il Giudice dell’Appello avrebbe dunque erroneamente ritenuto perfezionato il reato contestato in quanto non solo difetta l’elemento materiale ma altresi’ il peculiare elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie p. e p. dall’articolo 654/75.

Il ricorrente chiede pertanto che questa Corte Suprema voglia annullare la sentenza impugnata con ogni provvedimento consequenziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, per i motivi che si andranno a specificare, e pertanto l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.

2. I fatti sono incontestati.

Nel corso della campagna elettorale per le consultazioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, tenutesi il 6 e 7 giugno 2013, il candidato (OMISSIS), odierno ricorrente, faceva stampare e diffondeva un volantino in cui:

– su un lato compariva la propria foto sovrastata dalla scritta “Vota (OMISSIS)”, sotto la quale si leggeva, a grandi caratteri, la frase “BASTA USURAI, BASTA STRANIERI”. Sotto, il simbolo del partito di appartenenza (Destra Sociale – Fiamma Tricolore), con una mano che vi appone una croce e scrive di fianco ” (OMISSIS)”. Piu’ in basso, l’URL del blog del candidato ((OMISSIS));

– sull’altro lato, in alto la scritta: “Elezioni Europee 6-7 giugno 2009 DIFENDI L’ITALIA – VOTA (OMISSIS)”. Piu’ sotto, sei caricature che raffigurano: a) un cittadino dai tratti somatici asiatici che vende prodotti “made in China”; b) un Abramo Lincoln con tanti dollari che gli svolazzano intorno; c) un uomo di colore che offre droga; d) un arabo con una cintura di candelotti di dinamite pronto a farsi esplodere; e) una donna italiana con un bambino in braccio e, di fianco, una mendicante rom che allunga le mani in direzione dello stesso. Sotto, come nell’altra facciata, il simbolo del partito di appartenenza (Destra Sociale – Fiamma Tricolore), con una mano che vi appone una croce e scrive di fianco ” (OMISSIS)”. Piu’ in basso, l’URL del blog del candidato ((OMISSIS)).

Il problema, esclusivamente giuridico, che si e’ posto al Collegio e’ stato di stabilire se il combinato disposto delle scritte di cui si e’ detto e del messaggio scaturente dalle descritte immagini caricaturali potesse integrare il reato contestato di cui alla Legge n. 654 del 1975, articolo 3, comma 2 (rectius. comma 1), lettera a) con riferimento alla propaganda di idee fondate sulla superiorita’ di una razza rispetto alle altre ed all’odio razziale. E, come si vedra’, la risposta e’ stata negativa.

3. Nell’ambito del nostro ordinamento interno, le disposizioni penali che puniscono le manifestazioni di discriminazione razziale prendono le mosse dalla ratifica della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, intervenuta con la legge 13 ottobre 1975, n. 654.

Gli Stati firmatari della Convenzione di New York, con l’articolo 4, assunsero l’obbligo di “dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorita’ o sull’odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonche’ ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attivita’ razzistiche, compreso il loro finanziamento”, nonche’ a “dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attivita’ di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attivita’ di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l’incoraggino, nonche’ a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attivita’”.

L’articolo 3, nel testo originario di cui alla Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione Internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 in GU n.337 del 23-12-1975 – Suppl. Ordinario) prevedeva che: “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni: a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita’ o sull’odio razziale; b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perche’ appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale. E’ vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all’odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti assistenza alla loro attivita’ e’ punito per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni. Le pene sono aumentate per i capi e promotori di tali organizzazioni o associazioni”.

Un piu’ organico intervento legislativo a carattere antidiscriminatorio fu poi operato 18 anni piu’ tardi con la cosiddetta Legge Mancino del 1993 (Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122 Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa in GU n.97 del 27-4-1993) convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 1993, n. 205 (in G.U. 26/06/1993, n. 148) grazie al cui articolo 1, comma 1 la norma subi’ un primo restyling venendo cosi’ modificata: 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni: a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita’ o sull’odio razziale o etnico; b) chi, in qualsiasi modo, incita alla discriminazione o all’odio, o incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 2. La pena di cui al comma 1 e’ aumentata se il fatto e’ commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, ovvero in pubbliche riunioni. 3. E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione, all’odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita’, e’ punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni o, se l’organizzazione, associazione, movimento o gruppo ha tra i propri scopi l’incitamento alla violenza, con la reclusione da due a sette anni. Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi”.

Con la Legge Mancino del 1993 venivano dunque modificati i limiti edittali della disposizione di cui all’originario comma 1 ed estesa la sanzione penale alle discriminazioni religiose. Come si dira’, poi, piu’ avanti, venne anche introdotta una specifica circostanza aggravante riguardante la discriminazione razziale.

Nell’ambito di una piu’ complessa e articolata riforma dei reati di opinione, la Legge 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione in Gazz. Uff. 13 marzo 2006, n. 60) all’articolo 13, ha ulteriormente modificato la Legge n. 654 del 1974, articolo 3 novellando la norma nel testo vigente all’epoca dei fatti – e tuttora- prevedendo, per la parte che qui interessa, che: “i. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, e’ punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita’ o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

4. Quanto alla previsione sub a), che riguarda il caso all’odierno esame, va detto che questa Corte di legittimita’, a proposito della sostituzione del concetto di “diffusione” delle idee razziste con quello di “propaganda” di tali idee, e del concetto di “incitamento” con quello di “istigazione”, ha escluso una discontinuita’ contenutistica del paradigma della condotta criminosa rispetto alla normativa antecedente.

In particolare, con la pronuncia di questa sez. 3 n. 35781 del 7 maggio 2008, Mereu, rv. 241072 si e’ condivisibilmente affermato che, in tema di atti di discriminazione razziale ed etnica, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 24 febbraio 2006, n. 85, articolo 13 alla Legge 13 ottobre 1975, n. 654, articolo 3, comma 1, lettera a) (come modificato dal Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, articolo 1, conv. con modd. in Legge 25 giugno 1993, n. 205), sussiste continuita’ normativa tra le corrispondenti fattispecie incriminatrici, in quanto la condotta consistente nel “propagandare” idee fondate sulla superiorita’ o sull’odio razziale o etnico era gia’ ricompresa in quella, originariamente prevista, consistente nel “diffondere” in qualsiasi modo le medesime idee.

Nella sentenza si e’ ulteriormente precisato che, con la novella del 2006, si e’ semplicemente modificato in misura piu’ favorevole il trattamento sanzionatorio, senza che possa riscontrarsi alcuna soluzione di continuita’ normativa “tra la ipotesi di incitamento e quella di istigazione a commettere atti di discriminazione (…). Infatti, secondo il comune significato delle parole, istigazione altro non e’ che l’incitamento a commettere atti riprovevoli, sicche’ anche l’incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, adoperato dal legislatore del 1993, equivaleva alla istigazione, considerato che la discriminazione razziale continua a essere riprovevole nella successione delle leggi penali di cui si discute. In sostanza, la sostituzione del verbo “incitare” col verbo “istigare” non e’ altro che una precisazione linguistica che non modifica per nulla la portata incriminatrice della norma”.

Pertanto, al di la’ del piu’ mite trattamento sanzionatorio, il ricorso alle espressioni “istigazione” e “propaganda” al posto delle espressioni “incitamento” e “diffusione” non modifica, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il quadro legislativo di riferimento. Sul punto, si tornera’, tuttavia, piu’ avanti, per una necessaria precisazione.

5. Siamo di fronte ad un reato plurioffensivo, in quanto sono almeno due i beni-interesse protetti: l’ordine pubblico inteso come diritto alla tranquillita’ sociale, e la dignita’ umana. Con una preminenza, tuttavia, che dottrina e giurisprudenza riconoscono al secondo. Due sono quindi i soggetti passivi: quelli che siano eventualmente singolarmente individuati nel caso concreto e l’intero gruppo etnico. In tal senso non assume, evidentemente, alcun rilievo la circostanza che la condotta sia diretta a discriminare non delle persone specificamente individuate, ma, in maniera indifferenziata, tutti gli appartenenti ad una determinata comunita’.

Si tratta di un reato di pura condotta, o di pericolo astratto, a nulla rilevando che l’azione abbia prodotto degli effetti, cioe’ che nell’immediatezza del fatto l’incitamento o la propaganda siano o meno stati recepiti.

Per quanto concerne l’elemento oggettivo del reato, non importa il modo o il mezzo con i quali le idee vengono divulgate, mentre e’ necessario, perche’ il reato si perfezioni, che l’espressione discriminatoria sia percepita da un’altra persona. Solo in tal caso il pensiero diviene penalmente rilevante e come tale sanzionabile.

Non rileva, d’altra parte, trattandosi di un reato di pericolo, che i soggetti passivi percepiscano l’espressione come un’offesa alla propria dignita’.

L’offensivita’ dell’espressione va relazionata di volta in volta con l’etnia verso cui si dirige e deve altresi’ rivelare il sentimento di superiorita’ della razza o dell’etnia di appartenenza del soggetto attivo ovvero di odio per la razza o l’etnia di appartenenza del soggetto passivo.

Il razzismo puo’ anche essere “implicito”, non dovendo necessariamente esternarsi sotto forma di atti flagranti accompagnati da chiare ed esplicite manifestazioni di idee.

La norma in esame pone, tuttavia, non pochi problemi interpretativi in quanto non conteneva (e non contiene) alcuna definizione di razzismo, di discriminazione o di odio razziale, termini questi che si prestano ad una pluralita’ di significati.

6. La nozione di discriminazione e’ descritta dal punto di vista normativo nell’articolo 1 della Convenzione di New York, secondo il quale essa “sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parita’, dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica”.

Nell’ordinamento italiano, una nozione di discriminazione pressoche’ identica viene fornita dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 43 (Testo unico sull’immigrazione), sia pure in esclusiva correlazione alla normativa in cui tale disposizione e’ collocata: “Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parita’, dei diritti umani e delle liberta’ fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.

La medesima nozione di discriminazione e’ stata successivamente meglio puntualizzata nella direttiva n. 43 del 2000, introdotta nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

In base a tale direttiva si ha discriminazione diretta quando, a causa della propria razza o origine etnica, una persona e’ trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra persona in una situazione analoga. Si ha invece discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza ed origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone (articolo 2 Decreto Legislativo citato). L’anzidetto decreto, applicabile sia al settore pubblico che a quello privato, considera come discriminazioni anche le molestie o i comportamenti indesiderati (articolo 2, comma 3).

La giurisprudenza di questa Corte regolatrice si e’ sforzata negli anni di offrire il proprio contributo alla puntualizzazione del concetto. E’ stato, ad esempio, affermato che, quando si parla di “sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l’origine etnica o il colore”, ci si riferisce a “un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parita’” (sez. 5, n. 11590 del 28 gennaio 2010, rv. 246892. Oppure si e’ identificata la discriminazione come un “pregiudizio manifesto di inferiorita’ di una sola razza” (sez. 5, n. 49694 del 28 dicembre 2009, rv. 245828.

La dottrina ha da piu’ parti evidenziato come, a circoscrivere la nozione di discriminazione rilevante ai fini che qui interessano, si adoperi spesso il richiamo al sentimento di superiorita’ della razza di appartenenza e, specularmente, di inferiorita’ della razza o dell’etnia cui la condotta e’ rivolta.

Nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, la discriminazione e’ descritta in modo assai generico e ampio come il “trattare in modo differente, salvo giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano in situazioni comparabili”(CEDU, Willis c. Regno Unito, ric. n. 36042/97, par. 48; cfr. anche CEDU, Zarb Adami c. Malta, ric. n. 17209/02, par. 71).

Il fondamento della nozione fornita dalla Corte di Strasburgo e’ costituito dall’articolo 14 della Convenzione dei diritti dell’uomo, il quale afferma che il godimento dei diritti e delle liberta’ riconosciuti nella Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Il razzismo e’ una forma particolare di discriminazione perche’ indica la razza come fattore determinante per lo sviluppo della societa’ e, di conseguenza, presuppone l’esistenza di razze superiori ed inferiori: le prime destinate al comando, le seconde alla sottomissione (cfr. la pur risalente ma ancora attuale sez. 1, n. 3791 del 30.9.1993, Freda, rv. 196583).

Si e’ precisato in un piu’ recente arresto di questa Corte (sez. 3, n. 13234 del 13.12.2007 dep. il 28.3.2008, Brigantini, rv. 239461, che il razzismo si attua o con la persecuzione o con la discriminazione e che odiare significa manifestare un’avversione tale da desiderare la morte o una grave danno per la persona odiata, per cui non si puo’ qualificare come odio qualsiasi sentimento di avversione o di antipatia.

7. Richiamate tali nozioni, va a questo punto detto, quanto alle norme in contestazione, che certamente, come si diceva, vi e’ continuita’ normativa nella sanzione, nel senso che la “propaganda di idee” fondate sulla superiorita’ di una razza rispetto all’altra e’ certamente ricompresa nella “diffusione in qualsiasi modo” delle stesse idee.

Tuttavia e’ evidente che il concetto di propaganda e’ piu’ ristretto rispetto a quello di “diffusione in qualsiasi modo” di cui al testo previgente. Propagandare, infatti, come ha precisato anche la Corte Costituzionale nell’ormai lontana sentenza n. 87 del 1966 non significa semplicemente divulgare idee da poter portare a conoscenza di altri, ma implica un quid pluris consistente in un’azione piu’ specifica il cui risultato e’ rivolto ad influire sulla psicologia e sull’altrui comportamento e pertanto implica che la diffusione debba essere idonea a raccogliere consensi intorno all’idea divulgata.

Nel solco di quanto gia’ affermato nella citata sentenza 13234/08 ritiene, dunque, il Collegio che mentre la sostituzione all’articolo 3 del verbo “incita” con “istiga” di cui alla previsione sub b. ha un valore meramente terminologico, data la sostanziale equivalenza dei due termini, l’uso sub a. del verbo “propaganda” in luogo di “diffonde” restringe la fattispecie originaria perche’ implica che la diffusione debba essere idonea a raccogliere consensi intorno all’idea divulgata.

Propagandare un’idea, infatti, in altri termini significa divulgarla al fine di condizionare o influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico in modo da raccogliere adesioni intorno all’idea propagandata.

Il concetto qui interessa ed assume un ruolo decisivo nella decisione perche’ -va sempre tenuto presente- al (OMISSIS) e’ stato contestato con il suo volantino elettorale di avere “propagandato idee fondate sulla superiorita’ di una razza rispetto all’altra”.

Perche’ si realizzi il reato – va aggiunto- e’ sufficiente il dolo generico perche’ lo scopo di condizionare la pubblica opinione e’ insito nella condotta propagandistica; e’ sufficiente cioe’ che l’agente sia consapevole del contenuto dell’idea che volontariamente propaganda e della idoneita’ oggettiva a condizionare l’altrui opinione.

8. Punto nodale dell’odierno decidere, tuttavia, e’ che la discriminazione si debba fondare sulla qualita’ del soggetto (zingaro, nero, ebreo, ecc.) e non sui suoi comportamenti.

Il Collegio condivide il dictum della citata sent. 13234/2008 -che va qui ribadito- che la discriminazione per l’altrui diversita’ e’ cosa diversa dalla discriminazione per l’altrui criminosita’.

In definitiva, dunque, un soggetto puo’ anche essere legittimamente discriminato per il suo comportamento, senza che si incorra in sanzione penale, ma non per la sua qualita’ di essere diverso.

Presupposto della configurabilita’ del reato di propaganda di idee discriminatorie previsto dalla Legge n. 654 del 1975, articolo 3, comma 1, lettera a), in altri termini, e’ l’effettiva sussistenza di un’idea discriminatoria fondata sulla diversita’ determinata da pretesa superiorita’ razziale o da odio etnico.

Il caso oggi in esame, tuttavia, e’ del tutto diverso da quello esaminato nel precedente di questa sezione del 2008 piu’ volte citato. E conseguentemente, pur affermandosi il medesimo principio di diritto, diverse saranno anche le conclusioni cui si perverra’.

Nel caso di cui alla sentenza 13234/2008 – in cui la Corte ha annullato con rinvio, demandando al giudice il compito di accertare se la condotta contestata agli imputati, consistita nell’avere pubblicizzato una petizione contro i campi nomadi abusivi fosse stata determinata da un’idea discriminatoria basata sulla semplice diversita’ etnica ovvero su un pregiudizio, non sanzionabile – gli imputati, quali rappresentanti di un partito politico, avevano assunto l’iniziativa di invitare i cittadini veronesi a sottoscrivere una petizione, rivolta alle autorita’ comunali, del seguente tenore: “I sottoscritti cittadini veronesi con la presente chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi e provvisori e che l’amministrazione non realizzi nessun nuovo insediamento nel territorio comunale”. L’iniziativa era stata altresi’ pubblicizzata con varie interviste alla stampa e con manifesti del seguente tenore: “No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari”. Il contenuto del manifesto era diretto a propagandare la petizione, tanto e’ vero che esso conteneva l’invito a firmare ed indicava i luoghi dove erano stati sistemati i banchetti per la raccolta delle firme.

Il caso sembra analogo a quello odierno, ma non lo e’.

In quello, a differenza che nel volantino che ci occupa, a prescindere dal contesto ambientale, appariva palese la discriminazione degli “zingari” per il solo fatto di essere tali, in quanto in tale documento non si indica alcuna plausibile ragione a sostegno dell’allontanamento. Ed infatti, prima la Corte di Appello di Venezia quale giudice del rinvio e poi nuovamente questa Corte Suprema (sez. 4, n. 41819 del 10.7.2009, Bragantini ed altri, rv. 246158) affermavano che e’ configurabile il reato di propaganda di idee discriminatorie, previsto dalla Legge n. 654 del 1975, articolo 3, comma 1, lettera a), nell’affissione di manifesti sui muri della citta’ del seguente tenore: “No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari”.

Anche in altra piu’ recente pronuncia di questa Corte (sez. 1, n. 47894 del 22.11.2012, Giuliana Emilio, rv. 254074, si e’ condivisibilmente affermato che integra il reato di propaganda di idee discriminatrici, previsto dalla Legge n. 654 del 1975, articolo 3, comma 1, lettera a), l’intervento di un consigliere comunale contenente affermazioni fondate sull’odio e la discriminazione razziale ai danni delle Comunita’ Rom e Sinti nel corso di una seduta consiliare.

Il diverso caso oggi in esame, invece, ad avviso del Collegio, in maniera alquanto grossolana, vuole veicolare un messaggio di avversione politica verso una serie di comportamenti illeciti che, con una generalizzazione che appare una forzatura anche agli occhi del destinatario piu’ sprovveduto, vengono attribuiti a soggetti appartenenti a determinate razze o etnie: il cinese che vende prodotti contraffatti, l’uomo di colore che spaccia stupefacenti, la rom che tenta di rapire il bambino, l’arabo che si fa esplodere in un attentato terroristico. E poi Abramo Lincoln, con i suoi dollari, a rappresentare la finanza e le banche, probabilmente da mettere in relazione alla scritta “basta usurai”.

Proprio la presenza della caricatura di Abramo Lincoln, peraltro, lascia intendere che il senso del messaggio non possa essere quello di propagandare la superiorita’ di una razza rispetto all’altra o l’odio razziale. Anche nella mente del piu’ razzista degli ideatori del volantino non si vede, infatti, su cosa potrebbe fondarsi una pretesa superiorita’ di etnia o un odio razziale verso un simbolo dei popolo statunitense.

9. Va evidenziato poi come, ai fini della valutazione complessiva del fatto, non possa essere indipendente la valutazione del contesto in cui lo stesso e’ avvenuto.

Il bene giuridico protetto, come si diceva in precedenza, non e’ costituito solo dall’ordine pubblico, il quale, anzi, per taluni ha rilevanza solo indiretta, ma dalla tutela della dignita’ umana come risulta dalla nozione di discriminazione recepita dal Decreto Legislativo n. 215 del 2003, articolo 2 nel quale si fa esplicito riferimento alla dignita’ della persona.

Peraltro, che il bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici in tema di discriminazione sia in via principale la dignita’ dell’uomo, appare ormai sufficientemente chiaro sia alla dottrina che alla giurisprudenza, di questa Corte Suprema e non solo, anche perche’ e’ su questa base che viene correntemente evidenziato come debba essere operato un necessario bilanciamento fra beni tutti di rilievo costituzionale – da un lato quello della liberta’ di manifestazione del pensiero ex articolo 21 Cost.; dall’altro quello della pari dignita’ degli uomini ex articolo 3 Cost..

Ed invero, sia in ambito nazionale che nella sfera di competenza della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, i principali problemi sono emersi in riferimento al rapporto intercorrente tra liberta’ di manifestazione del pensiero e pari dignita’ degli uomini.

Il punto dolente sta nell’equilibrio e nei confini fra questi due principi, entrambi solennemente riconosciuti in ambito nazionale e sovranazionale.

Questa Corte di legittimita’ ha in piu’ occasioni affermato il principio secondo il quale il diritto di libera manifestazione del pensiero (articolo 21 Cost.) incontra dei limiti e necessita di volta in volta di un bilanciamento laddove esso si ponga in contrasto con il principio di pari dignita’ di tutti i cittadini (articolo 3 Cost.).

Con la sentenza di questa sez. 3 n. 37581/2008, nello specifico, si e’ dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalita’ della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, articolo 3 laddove esso (nel testo previgente, ma si e’ detto della continuita’ normativa) vietava la diffusione in qualsiasi modo di idee fondate sulla superiorita’ o sull’odio razziale, per asserito contrasto con l’articolo 21 Cost., sull’assunto che la liberta’ di manifestazione del pensiero e quella di ricerca storica cessano quando travalicano in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo razzista (nella motivazione della sentenza, questa Corte ha ulteriormente precisato che la liberta’ costituzionalmente garantita dall’articolo 21 non ha valore assoluto ma deve essere coordinata con altri valori costituzionali di pari rango, quali quelli fissati dall’articolo 3 Cost. e dall’articolo 117 Cost., comma 1).

Per analoghi motivi, sez. 5, n. 31655/2001 aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale, per contrasto con l’articolo 21 Cost., della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, articolo 3, comma 3, che vietava la partecipazione, la promozione e la direzione di organizzazioni di ogni tipo aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, sul presupposto che l’incitamento avesse un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta che realizza un quid pluris rispetto alla mera manifestazione di opinioni personali.

La stessa Corte Costituzionale, in piu’ occasioni, ha peraltro precisato che la liberta’ di manifestazione del pensiero non puo’ spingersi oltre il limite segnato da altri principi costituzionali fondamentali.

Il caso all’odierno esame, che non trova precedenti significativamente sovrapponibili nella giurisprudenza di questa Corte, va invece inquadrato tra quelli dei cosiddetti hate speeches, ovvero i discorsi che inneggiano all’odio, tipicamente pronunciati, per lo piu’ da esponenti politici, verso gruppi minoritari o soggetti socialmente deboli, che hanno costituito oggetto di plurime pronunce da parte della Corte EDU e di approfondimento da parte di autorevole dottrina.

Anche la CEDU, per cui pure il diritto di libera manifestazione del pensiero (liberta’ di espressione: articolo 10 della Convenzione) e’ stato sempre considerato di fondamentale importanza, si e’ trovata ad affermarne reiterata mente la necessita’ del bilanciamento con il divieto di discriminazione, solennemente affermato dall’articolo 14 della Convenzione.

Tale necessita’ si e’ posta in sede Europea, per lo piu’, come si anticipava, in occasione della diffusione mediatica di notizie riguardanti l’informazione su fenomeni di razzismo; e, nel solco di una tradizione giurisprudenziale consolidata e maggiormente aperta verso la liberta’ di manifestazione del pensiero, la Corte di Strasburgo ha tendenzialmente affermato che anche la diffusione delle idee piu’ riprovevoli e’ necessaria, in una democrazia matura, affinche’ l’opinione pubblica possa valutarne criticamente i contenuti (cfr., fra gli altri, il caso Jersild c. Danimarca, del 23 settembre 1994). Peraltro, anche in vicende nelle quali vi era stata un’espressa presa di posizione in favore di ideologie lato sensu razziste o negazioniste e’ capitato che la Corte EDU esprimesse il principio secondo cui impedire o sanzionare dichiarazioni di stampo negazionista o riduttivo rispetto a fenomeni di genocidio viola l’articolo 10 della Convenzione (cosi’ nel recente caso Peringek c. Svizzera del 17.12.2013, in riferimento, in particolare, alle atrocita’ commesse dall’Impero ottomano ai danni del popolo armeno a partire dal 1915, nel quale peraltro e’ chiamato in causa anche il divieto dell’abuso del diritto, di cui all’articolo 17 della Convenzione).

Non sono mancate, pero’, pronunce in cui la Corte di Strasburgo si e’ discostata da siffatto orientamento, ritenendo ad esempio che la condanna inflitta da uno Stato firmatario a un esponente politico che aveva diffuso un programma a sfondo antislamico non violasse l’articolo 10 della Convenzione (caso Feret c. Belgio del 2009, decisione che tuttavia e’ stata adottata con una maggioranza di quattro voti contro tre), o altre pronunce nelle quali, piu’ in generale, la Corte EDU ha escluso la lesione dell’articolo 10 Conv. in relazione ad altri casi di condanne per gli hate speeches (es. caso Incal c. Turchia del 9/6/1998; vds. anche caso Elbakan c. Turchia).

In realta’, come non ha mancato di sottolineare la dottrina, la Corte EDU ha fatto quasi sempre prevalere, sul piatto della bilancia, il diritto alla libera manifestazione del pensiero, tranne che in relazione al fenomeno del cd. negazionismo e limitatamente ai casi in cui lo stesso riguardi la Shoah.

Da piu’ parti viene ricordato come i giudici di Strasburgo, in una pronuncia del 2003 (Garaudy c. Francia, n. 65831 del 24/6/2003) su ricorso dello scrittore Roger Garaudy, condannato in Francia per contestazione di crimini contro l’umanita’, diffamazione pubblica a danno della comunita’ ebraica, istigazione alla discriminazione e all’odio razziali, ebbero a precisare che la maggior parte del contenuto e il tono generale dell’opera del ricorrente, e dunque il suo scopo, avevano “una marcata natura negazionista e contrastano quindi con i valori fondamentali della Convenzione, quali espressi nel suo Preambolo, ossia la giustizia e la pace” e a dire che il ricorrente tentava “di fuorviare l’articolo 10 della Convenzione dalla sua vocazione utilizzando il suo diritto alla liberta’ di espressione per fini contrari alla lettera ed allo spirito della Convenzione”. E aggiungevano che i predetti fini, se fossero tollerati, contribuirebbero alla distruzione dei diritti e delle liberta’ garantiti dalla Convenzione.

10. Dunque l’orientamento dei giudici della Corte di Strasburgo non puo’ dirsi del tutto consolidato e univoco nel bilanciamento fra gli opposti principi-interessi in gioco.

La linea di tendenza generale e’ nel senso di porre l’accento sul contesto nell’ambito del quale s’inserisce il caso concreto. Non senza tenere, tuttavia, nel debito conto, la necessita’ di porre un limite alla libera esternazione del pensiero laddove si prospetti la lesione o messa in pericolo di altri valori costituzionalmente garantiti. E la propaganda di idee fondate sulla discriminazione razziale travalica questo limite perche’ ha come fine la limitazione dei diritti civili e politici di altri individui appartenenti alla stessa societa’ civile.

Tuttavia – e si torna al problema che ci ha impegnato- si tratta di vedere quand’e’ che si realizza una propaganda penalmente rilevante in relazione alla Legge n. 654 del 1975, articolo 3.

Ebbene, anche questa Corte Suprema ritiene di dover attestarsi sul crinale della necessaria contestualizzazione dei fatti, nel solco, peraltro, di quella giurisprudenza di legittimita’ che, in materia di reati di opinione e/o di diffamazione, ha da sempre evidenziato tale necessita’.

In particolar modo, cosi’ come affermato da una trentennale giurisprudenza in materia di diritto di critica politica in relazione al possibile reato di diffamazione, non puo’ non tenersi conto del particolare clima in cui si svolgono le competizioni elettorali. Questa Corte -va ricordato- ha reiteratamente affermato, nel corso degli anni che il linguaggio della polemica politica puo’ assumere toni piu’ pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interper-sonali tra privati (cfr. ex plurimis sez. 5 n. 12013 del 21 ottobre 1999, Casanova, rv. 214870; sez. 5, n. 38747 del 14 ottobre 2008, Tognoni).

Le espressioni utilizzate nell’ambito della c.d. critica politica assumono naturalmente connotazioni soggettive ed opinabili, in quanto si confrontano varie concezioni contrapposte per il raggiungimento di fini pubblici. Ne consegue che, in tale contesto la valutazione dei comportamenti e dei giudizi fortemente critici nei confronti degli avversari politici o l’uso di argomenti forti per veicolare il proprio programma deve essere compiuta tenendo presente il preminente interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (cfr. sez. 5, n. 45163 del 18 dicembre 2001, n. 45163, Campobasso, rv. 221013).

Questa Corte di legittimita’, peraltro, anche nella sua giurisprudenza in materia di discriminazione razziale ha sempre cercato di applicare il principio che, nel possibile contrasto fra la liberta’ di manifestazione del pensiero e la pari dignita’ dei cittadini, va data preminenza a quest’ultima solo in presenza di condotte che disvelino una concreta pericolosita’ per il bene giuridico tutelato.

In altri termini, si e’ cercato di affermare che il bilanciamento di principi di rango costituzionale, che e’ in qualche modo sempre insito nell’analisi delle fattispecie criminose in esame, non deve portare a una compressione del principio di libera espressione sulla sola base di una valutazione astratta della pericolosita’, quanto meno in quei casi nei quali il tipo di condotta contemplata nel paradigma della norma sanzionatrice non sia intrinsecamente caratterizzato da una carica offensiva suscettibile di recare pregiudizio al valore egualitario e non discriminatorio del principio di cui all’articolo 3 Cost..

Si tratta, come visto, di una chiave ermeneutica che ben si armonizza anche con le indicazioni di principio provenienti dalla Corte EDU.

Tale opzione interpretativa e’ evidente soprattutto nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice attinente l’aggravante introdotta dal Decreto Legge n. 122 del 1993, articolo 3, che, nel testo modificato in sede di conversione, e’ prevista, con una pena aumentata fino alla meta’ “per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalita’ di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare ovvero al fine di agevolare l’attivita’ di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalita’”.

Si e’ condivisibilmente affermato in proposito (sez. 5, n. 11590 del 28 gennaio 2010, Singh, rv. 246892) che l’aggravante in questione sussiste allorche’ l’azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui e’ maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l’origine etnica o il colore e cioe’ di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parita’.

Nel caso di specie, la Suprema corte ha escluso l’aggravante nei confronti dell’imputato – il quale aveva proferito l’espressione “italiano di m (…)” – affermando che il riferimento all’italiano, nel comune sentire, non puo’ essere correlato ad una situazione di inferiorita’ suscettibile di essere discriminata e dare, quindi, luogo ad un pregiudizio corrente di inferiorita’, bensi’ riguarda la persona singola verso la quale si abbia disistima.

E’ stato poi costantemente affermato, anche di recente, ad esempio che integra gli estremi dell’aggravante della finalita’ di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso l’espressione “sporco negro”, in quanto idonea a coinvolgere un giudizio di disvalore sulla razza della persona offesa (cfr., ex multis, sez. 5, n. 22570 del 28.1.2010, Scocozza, rv. 247495; sez. 5 n. 30525 del 4 febbraio 2013, Del Dotto, rv, 255558).

Il principio che se ne desume e’ che, affinche’ l’aggravante in questione sia configurabile, non puo’ considerarsi sufficiente una semplice motivazione interiore dell’azione, ma occorre che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile all’esterno ed a suscitare in altri il sentimento di odio razziale o comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori.

Si deve peraltro escludere che possa automaticamente ricondursi alla nozione di “odio” ogni e qualsiasi sentimento o manifestazione di generica antipatia, insofferenza o rifiuto, pur se riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalita’, all’etnia o alla religione, e si deve considerare, quanto alla “discriminazione”, che la relativa nozione non puo’ essere intesa come riferibile a qualsivoglia condotta che sia o possa apparire contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione, non solo nei diritti ma anche nella pratica dei rapporti quotidiani, tra soggetti di diversa razza, etnia, nazionalita’ o religione, ma deve essere tratta esclusivamente dalla definizione contenuta nell’articolo 1 della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la Legge n. 654 del 1975, di cui si e’ detto in precedenza (cfr. sul punto sez. 5 n. 44295 del 17 novembre 2005, Paoletich, rv. 232539).

Concludendo, il giudice di merito sara’ chiamato di volta in volta a valutare nel caso concreto, dandone adeguatamente conto in motivazione, se l’azione sottoposta al suo giudizio, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, nonche’ in relazione al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, costituisca reato. Egli dovra’, in proposito, operare un’interpretazione della normativa in esame che valorizzi la concreta pericolosita’ e offensivita’ delle condotte, attraverso una necessaria contestualizzazione delle stesse, in modo da raggiungere un soddisfacente punto di equilibrio fra i principi di rango costituzionale della liberta’ di espressione e della pari dignita’ e non discriminazione.

11. Nel caso che ci occupa tale valutazione, che non pare essere stata operata dai giudici di merito, avrebbe avuto un esito favorevole all’imputato.

Appare evidente, infatti, che il messaggio del volantino era quello di propagandare un’avversione non verso i soggetti sullo stesso raffigurati in maniera caricaturale, ma verso le attivita’ illecite dagli stessi posti in essere.

Siamo di fronte, evidentemente, ad un messaggio politico che risente di un pregiudizio per cui determinate attivita’ delittuose vengono poste in essere prevalentemente dai membri di determinate etnie.

Si tratta, peraltro, di un pregiudizio che da sempre viene agitato nelle campagne elettorali al fine di recuperare consenso in situazioni locali in cui da parte dell’elettorato viene una richiesta di maggiore sicurezza.

Tuttavia, nel necessario bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti di cui si e’ detto, da operare di volta in volta rispetto al caso concreto, appare nell’occasione prevalere il diritto alla libera manifestazione, del proprio pensiero politico, nell’ambito di una competizione elettorale.

Il messaggio veicolato attiene all’idea, che il candidato vuole sottoporre all’elettorato, secondo cui va posto un freno alle attivita’ finanziarie riconducibili alla finanza statunitense e alla presenza di stranieri sul territorio italiano, cui egli ricollega l’incremento di tutta una serie di attivita’ delittuose.

L’odierno ricorrente non appare pregiudizialmente ostile a determinate etnie in quanto tali. Nella sua visione lo e’ perche’ ricollega alle stesse lo svolgimento di determinate attivita’ illecite.

Il messaggio, in se’, non facendo peraltro riferimento ad alcuna modalita’ violenta perche’ si concretizzi quel “basta stranieri” scritto sul volantino, alla luce dei principi giuridici di cui si e’ detto, non pare propagandare l’odio razziale, derivandone che viene a mancare uno degli elementi costitutivi della fattispecie del reato contestato. E pertanto, non risultando dalla sentenza della Corte territoriale alcun elemento potenziale da acquisire che possa portare ad una diversa conclusone, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

 

 

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