Suprema Corte di Cassazione
sezione feriale
sentenza 11 settembre 2015, n. 36894
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHI Luisa – Presidente
Dott. MULLIRI Guicla – rel. Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS), imputato articolo 612
bis c.p.;
avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Roma del 26.1.15;
Sentita la relazione del cons. Dott. Guicla Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott. CANEVELLI Paolo, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza
impugnata, la Corte d’appello ha confermato la condanna inflitta al
ricorrente per il delitto di atti persecutori posto in essere nei
confronti di una ragazza con la quale egli aveva avuto una relazione
sentimentale.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha
proposto ricorso, tramite difensore, deducendo: carenza e manifesta
illogicita’ della motivazione.
Secondo il ricorrente, infatti, nella propria decisione, la Corte non
ha tenuto conto di vari elementi favorevoli all’imputato
rappresentati da contraddizioni ed imprecisioni. In particolare, il
ricorrente passa in rassegna le deposizioni del padre e della madre
della vittima, nonche’ della stessa persona offesa e di un’amica di
quest’ultima.
Stando a quanto riportato nel gravame, non sarebbe rispondete al vero
che il padre della p.o. abbia assistito ad episodi di violenza, in
realta’, dalla testimonianza da lui resa l’8.5.14, emerge solo che
egli aveva percepito “minacce” e “parolacce”. Analogamente, la
testimonianza della madre della p.o. ha permesso di appurare che il
numero delle telefonate dell’imputato verso la figlia aumentava in
concomitanza con i loro “riavvicinamenti”; la qual cosa sarebbe
differente da cio’ che avviene nei comuni casi di c.d. “stalking”
quando gli atti persecutori si verificano a seguito
dell’allontanamento della vittima dall’imputato. Inoltre, la Corte ha
ignorato che, a dispetto del comportamento dell’imputato, la vittima
non ha mai cambiato abitudini di vita.
Dopo aver commentato anche il fatto che l’amica della p.o. ha
ricordato solo di un episodio di aggressione dell’imputato verso la
vittima, conclude ribadendo la esistenza di “forti incongruita’” ed
invocando, pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso e’ inammissibile perche’ in
fatto, generico e, comunque, manifestamente infondato.
Come si evince agevolmente dalla semplice sintesi delle sue
motivazioni, esso si risolve, infatti, in una riproposizione delle
stesse prove offrendone una lettura riduttiva ed edulcorata o,
comunque, proponendo di rivisitarle sotto una diversa prospettiva.
Cosi’ facendo, pero’, il gravame incorre nel chiaro equivoco di
ritenere che questa Corte di legittimita’ possa rivisitare i dati
fattuali optando per una loro diversa lettura. Anche ove possibile,
infatti, cio’ non potrebbe avvenire nella presente sede per la
semplice ragione che il controllo di logicita’ della motivazione che
viene dalla legge riservato a questa S.C. non e’ finalizzato in tal
senso ma solo a verificare se la decisione assunta dai giudici di
merito sia costituita da un “iter” argomentativo privo di
macroscopiche violazioni delle normali regole della logica, giuridica
e non.
In altri termini, come asserito sin da epoca risalente (sez. i,
12.5.99, Commisso, RV. 215132), perche’ la motivazione possa essere
definita illogica, si deve essere in presenza di una “frattura logica
evidente tra una premessa e le conseguenze che se ne traggono”. Di
certo, pero’, non ricorre alcun vizio “logico” quando, invece, si e’
solo al cospetto di una interpretazione dei dati fattuali meramente
“alternativa” ad altre possibili.
Tra l’altro, nello specifico, non si puo’ neppure fare a meno di
stigmatizzare il taglio generico e sommario con il quale il
ricorrente critica la decisione della Corte d’appello, vale a dire,
estrapolando degli aspetti delle deposizioni dei testi, senza neppure
allegarne il testo, si’ da impedire una verifica completa e piu’
puntuale. In tal modo, il ricorrente mostra di sottovalutare anche il
fatto che, per questa S.C. “l’accesso agli atti del processo, non e’
indiscriminato, dovendo essere veicolato in modo specifico dall’atto
di impugnazione (Sez. 6, 15.3.06, Casula, Rv. 233711; Sez. 6,
14.6.06, Policella, Rv. 234914) e che, soprattutto, il ricorso deve
rispettare modalita’ che non mutino la natura di pura legittimita’
del giudizio di Cassazione (Sez. 6, 20.3.06, Vecchio, Rv. 233621;
Sez. 2, 5.5.06, Capri, Rv. 233775; Sez. 5, 22.3.06,Cugliari, Rv.
2337780; Sez. 5, 22.3.06, Blandino, Rv. 234095; Sez. 5, 3.4.06,
Leotta, Rv. 233381; Sez. 2, 14.6.06, Brescia, Rv. 234930).
A tale stregua, questo Collegio non puo’ esimersi dall’evidenziare
che la decisione impugnata non presta il fianco a critiche di sorta
dal momento che, dopo avere riepilogato i fatti quali emergenti dalla
denuncia della p.o. (ex convivente dell’imputato e madre della figlia
di quest’ultimo) ha sottolineato con ampiezza di argomenti come, gia’
nel provvedimento cautelare emesso a carico del (OMISSIS), fossero
stati evidenziati riscontri obiettivi alle denunce della vittima.
In particolare, si cita la deposizione dell’amica della p.o. la quale
aveva assistito ad un grave episodio di violenza fisica a carico
della donna, da parte dell’imputato che, incurante dell’avanzato
stato di gravidanza della ex compagna, ne aveva sbattuto
violentemente la testa contro il portone cagionandole un taglio alla
fronte (f. 3).
Ne’, di certo, si puo’ accedere al tentativo minimizzatore
dell’imputato di “banalizzare” tale grave episodio sol perche’ e’
l’unico riferito dalla teste. Esso, infatti, non va avulso
dall’intero contesto rappresentato da pressanti e ripetute telefonate
e minacce ovvero gesti oltremodo invasivi (come il fatto di creare
falsi profili sui social network apparentemente riconducibili alla
donna e frequentato da maniaci sessuali si che la odierna p.o. finiva
per essere contattata suo malgrado da tali inquietanti personaggi che
credevano di incontrare in lei un soggetto disponibile per i loro
interessi).
La Corte ricorda, altresi’, come, a fronte delle reiterate
trasgressioni dell’imputato alle prescrizioni ed ai divieti
impostigli, si rese necessario anche un aggravamento delle misure
cautelari sottolineando che l’intero complesso delle acquisizioni
processuali ha provato oltre ogni ragionevole dubbio come l’imputato
non abbia esitato a malmenare l’ex convivente reiteratamente ed anche
in presenza di terzi, a terrorizzarla con ripetute minacce anche di
morte arrivando, a tal fine, anche ad appostarsi sotto l’abitazione
della donna e mettendo a repentaglio anche l’incolumita’ della
propria figlia in tenerissima eta’ quando, con il ciclomotore, si era
messo all’inseguimento dell’auto dell’ex compagna (sulla quale si
trovava anche la bambina) ed, una volta raggiuntala, prendendo a
calci e pugni il finestrino.
A fronte di queste e molte altre emergenze descritte – e bene
commentate nella sentenza impugnata – come detto, il ricorrente
propone solo alcuni passaggi delle molte acquisizioni testimoniali
col chiaro intento di ridurne la portata accusatoria e,
sostanzialmente, cercando di “parcellizzare” le accuse che invece
assumono la loro chiara valenza proprio esaminate nell’insieme si’ da
delineare quel contesto di persecuzione (di un soggetto verso un
altro) che il legislatore ha, per l’appunto, voluto arginare e
contrastare con l’introduzione dell’articolo 612 bis c.p..
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla
cassa delle ammende della somma di 1000 euro.
P.Q.M.
Visti gli articoli 615 c.p.c. e ss..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle
ammende della somma di 1000 euro.
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