Corte di Cassazione, sezione I, Sentenza 23 settembre 2011, n.19430. Cessione di quote: inapplicabilità in via analogica dell’articolo 2557 sulla base di un accertamento di fatto che ha portato ad escludere l’equivalenza fra cessione della quota del 40% e l’alienazione dell’intera azienda e la sostituzione dell’imprenditore cessionario a quello societario nella gestione dell’azienda
La Suprema Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza dei giudici della Corte di appello di Venezia, ha escluso il diritto al risarcimento dei danni del socio ricorrente per la asserita violazione del divieto di concorrenza di cui all’articolo 2557[1], primo comma, c.c. non riconoscendo nell’acquisto di una quota societaria (40%) da parte del ricorrente il trasferimento dell’avviamento societario.
Il provvedimento si conforma alla giurisprudenza di legittimità in tema di divieto di concorrenza, secondo la quale è ormai pacifico ritenere che la disposizione contenuta nell’articolo 2557 cod. civ. … non ha il carattere dell’eccezionalità, in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti.
Pertanto, non è esclusa l’estensione analogica del citato art. 2557 cod. civ. all’ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali, ove il giudice di merito … accerti che tale cessione abbia realizzato un “caso simile” all’alienazione d’azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell’azienda (cfr. Cass. civ., I sezione n. 27505)”.
Il testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I
sentenza n. 19430 del 23 settembre 2011
Svolgimento del processo
B. L. otteneva dal Pretore di Thiene decreto ingiuntivo per il pagamento di 18.333.333 lire corrispondenti a una rata del prezzo di cessione del 40% delle quote della società F. F. s.n.c. cedute, il 13 settembre 1994, a G. Z..
Proponeva opposizione la Z. deducendo che il L. aveva posto in essere dopo la cessione una attività concorrenziale a quella della F. F. nel corso della quale aveva contattato la clientela della F. F., ne aveva imitato i prodotti e utilizzato una foto pubblicitaria. Chiedeva la liquidazione in lire 50.000.000 dei danni subiti in misura pari al valore dell’avviamento.
Si costituiva il L. che contestava l’applicabilità alle cessioni di quote sociali dell’articolo 2557 c.c. , l’esistenza e l’ammontare del danno richiesto, e affermava la pretestuosità del comportament.o della Z. che a fronte di un prezzo pattuito di lire 160.000.000 si era limitata a versare la somma di 68.300.000.
Al giudizio venivano riuniti due giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi relativi alle successive rate.
Il Tribunale di Vicenza (sezione di Schio) accoglieva l’opposizione e liquidava in 50.000.000 il danno subito dalla Z..
Proponeva appello il L. che insisteva nel contestare l’applicabilità dell’art. 2557 e negava l’esistenza di atti concorrenziali ascrivibili alla sua persona. L’appellante riteneva altresì non provata l’entità del danno liquidata dal Tribunale a favore della Z..
La Corte di appello di Venezia ha ritenuto insussistente una attività concorrenziale da parte del L. capace di riappropriarsi del valore dell’avviamento ceduto e ha pertanto respinto la domanda di risarcimento danni della Z. e la sua opposizione ai decreti ingiuntivi.
Ricorre per cassazione G. Z. affidandosi a tre motivi di impugnazione.
Si difende con controricorso L..
La ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (cessione dell’avviamento incorporato nella quota del 40% del capitale dalla Fornì F. s.n.c, violazione dell’obbligo di non concorrenza in relazione all’art. 2557 c.c.).
In particolare la ricorrente ritiene non congruamente e esaustivamente motivata la decisione della Corte di appello laddove non riconosce l’avvenuto trasferimento dell’avviamento afferente alla quota acquistata e laddove non riconosce l’espletamento di attività concorrenziale da parte del L. consistente nella creazione della s.r.l. K. F., nella progettazione e produzione di prodotti identici a quelli della F. F. s.n.c. e nei contatti con la clientela della F. F..
Il motivo non coglie la ratio decidendi della Corte di appello che ha ben tenuto conto della valutazione dell’avviamento in relazione alla determinazione della quota ceduta e non ha affatto escluso l’espletamento di attività da parte del L. qualificabile astrattamente come concorrenziale ma ha escluso la rilevanza di tali accertamenti ritenendo, per un verso, non applicabile alla specie l’articolo 2557 c.c. e non proposta nel presente giudizio un’azione intesa al contrasto di una condotta qualificabile come concorrenza sleale.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2557, primo comma, c.c.
La giurisprudenza di legittimità in tema di divieto di concorrenza, è ormai costante nel ritenere che la disposizione contenuta nell’art. 2557 cod. civ. all’ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali, ove il giudice del merito, con un’indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso concreto, accerti che tale cessione abbia realizzato un”caso simile” all’alienazione d’azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell’azienda (cfr. Cass. civ., I sezione, n. 27505 del 19 novembre 2008 che ha ritenuto immune da censure la pronuncia della corte territoriale, che, nel regime anteriore alla riforma societaria del 2003, aveva ritenuto non provata la cessione di azienda, in un caso di cessione del 50% delle quote ad altro socio, il quale già deteneva il restante 50% e rivestiva la carica di amministratore unico della società).
Nel caso in esame la Corte di appello ha motivatamente escluso l’applicabilità in via analogica dell’articolo 2557 proprio sulla base di un accertamento di fatto che l’ha portata a escludere l’equivalenza fra cessione della quota del 40% e l’alienazione dell’intera azienda e la sostituzione dell’impreditore cessionario a quello societario nella gestione dell’azienda. Deve quindi ritenersi che la decisione della Corte di appello corrisponde ai criteri interpretativi fissati dalla citata giurisprudenza di legittimità.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame delle eccezioni di inadempienza e la violazione di legge (articolo 2557.
Il ricorso deve essere pertanto respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 3.200 di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
[1] Articolo 2557 – Divieto di concorrenza
Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.
Nel caso di usufrutto o di affitto dell’azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o dell’affitto.
Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse , quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.
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