Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 23 luglio 2015, n. 32514
Ritenuto in fatto
1. Il difensore di C.R. impugna la sentenza della Corte d’appello di Napoli con la quale è stata confermata la sentenza dei Tribunale di Napoli sez. distaccata di Ischia che dichiarò R. responsabile di calunnia e truffa in danno di F.S..
Per la Corte d’appello, la condotta di truffa si è realizzata attraverso la falsa prospettazione nei confronti di F.S. dell’acquisto di un immobile in Ischia, di proprietà di altri, fornendo all’acquirente assicurazioni circa la conclusione della compravendita.
Il giudice d’appello condivide la ricostruzione dei fatti emersa nei singoli particolari dal racconto di S., cui ha fatto riscontro quanto dichiarato da I.; dichiarazione dalla quale emergono tutti gli elementi richiesti la configurazione di una truffa contrattuale. La condotta successiva, descritta puntualmente da S., avvalora, secondo i giudici di merito la sussistenza della condotta criminosa.
2. La difesa di R. deduce:
2.1. Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 640 c.p., Illogicità della motivazione.
Ad avviso dei ricorrente, la condotta realizzata si inquadra una ipotesi di inadempimento rispetto a una obbligazione di vendita di cosa altrui nel senso che R. ebbe a stipulare un preliminare di vendita per l’acquisto di un immobile – versando una caparra di importo pari a 25.000.000 euro – che a sua volta prometteva in vendita a S. dal quale riceveva un importo di 100.000,00 euro. L’inadempimento di R., rispetto alla stipula dei definitivo è dovuta al fatto che veniva successivamente a trovarsi nell’impossibilità di non concludere il contratto di compravendita con il promìssario acquirente. La mancata restituzione della caparra ottenuta da S. è riconducibile alle difficolta economiche, che l’induceva a sottoscrive un atto di impegno per una futura restituzione, provvedendo a restituire in parte quanto nel corso dei giudizio.
La vendita di bene altrui è regolata dal codice civile e al riguardo la giurisprudenza si espressa che integra il reato di truffa contrattuale la condotta del venditore che ommette di rendere nota all’acquirente che il bene oggetto del contratto appartenga ad altri.
Si pone in rilievo che , nella concreta fattispecie, non è stato mai posto in dubbio che si trattava di vendita di cosa altrui che, come tale, configura soltanto un illecito civile, con le restituzione che R. si è efficacemente adoperato a effettuare.
2.2. Violazione ed erronea applicazione deil’art.368 c.p. e dell’art. 192, comma 3, c.p.p..
Quanto dichiarato da B. nel corso del dibattimento di primo grado, circa l’asserita induzione a denunciare lo smarrimento dell’assegno, non può ritenersi provato, mancando elementi di riscontro ex art. 192, comma 3 c.p.p.
2.3. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 164 c.p., carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulla contesta aggravante, ha comportato la riduzione della pena inflitta in un anno e mesi sette di reclusione e ciò avrebbe consentito l’applicazione della sospensione condizionale della pena, tenuto conto della revoca delle statuizioni civili per l’integrale risarcimento dei danno e di un unico precedente di quattro mesi di reclusione riportato sul certificato penale.
Al riguardo, manca ogni motivazione sul punto, nonostante vi è stata una specifica sollecitazione delle persona offesa e dello stesso Procuratore generale .
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Il ricorso è diretto a proporre questioni – peraltro in termini generici rispetto al complessivo giudizio espresso nella sentenza impugnata – relative alla ricostruzione della condotta di R., adeguatamente motivate dal giudice d’appello.
La condotta di truffa, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello, si è realizzata attraverso la falsa prospettazione nei confronti di F.S. dell’acquisto di un immobile in Ischia dei quale erano proprietari G. e C.I. facendosi, consegnare la somma di circa 100.000 euro in contanti e in titoli bancari da S. futuro acquirente dell’immobile.
In particolare, gli artifici e raggiri realizzati da R. sono consistiti nel rappresentare falsamente che egli si adoperava quale di intermediario, incaricato della vendita dell’immobile, mostrando un preliminare di vendita dal quale risultava legittimato a effettuare l’acquisto dell’immobile e nel mostrare anche un atto di compravendita non firmato.
R. ha riferito poi all’acquirente che avrebbe successivamente fatto sottoscrivere ai venditori il contratto, sottolineando di essere un avvocato e indicando a F.S. una data per un successivo incontro con il notaio. Ha poi consegnato a S. cambiali insolute a garanzia dei debito già contratto e lo ha rassicurato sul buon esito dell’affare, mediate anche la consegna di un assegno bancario, falsamente denunciato come smarrito, in tal modo commettendo anche il delitto di calunnia nei confronti dello stesso S..
Quanto ipotizzato dal ricorrente circa la configurabilità di soli profili civilistici e priva di fondamento.
La condotta realizzata integra, come correttamente posto in rilievo dai giudici di merito, un’ipotesi di inadempimento rispetto a una “obbligazione di vendita di cosa altrui”, realizzata però mediante artifici e raggiri costituiti dal rappresentare falsamente al promissario acquirente di essere legittimato a svolgere attività di intermediario e nel mostrare documenti che assicuravano S. della serietà e affidabilità dei successivo perfezionamento del contratto di acquisto.
Peraltro, la consegna di assegno a titolo della restituzione della caparra ricevuta da consistenza alla ricostruzione dei giudice di primo grado.
La configurazione dei delitto di calunnia, prescinde dalla titolarità dei conto, poiché è la falsa denuncia di smarrimento che realizza la calunnia. Peraltro, nel nostro caso R. era ben consapevole di aver consegnato a Sabotino un assegno dei quale poi induceva B. a denunciare lo smarrimento. Sono tali circostanze a rendere attendibile la ricostruzione resa da B..
Come si è esposto in narrativa, la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni raggiunte dal Tribunale e ha fatto proprio il significato complessivo dei quadro probatorio e le ragioni richieste per la configurabilità del delitto di violazione dell’obbligo di assistenza.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata ha fondamento, dunque, in un quadro probatorio giudicato completo e univoco, e tanto da far ritenere provati i fatti oggetto di imputazione.
La Corte territoriale ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza degli elementi richiesti per la configurazione del delitto de quo e le condotte alle quali ha riconosciuto tale illecita connotazione.
2. Il ricorso è, dunque, infondato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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