SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI
SENTENZA 10 luglio 2015, n. 14517
Motivi della decisione
1. La Corte di Appello di Genova, sul presupposto che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica non discende in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità permanente, spettando al giudice di valutare – sulla base delle prove offerte dal danneggiato e anche tramite presunzioni – se le lesioni, oltre ad incidere sulla salute abbiano anche inciso sulla capacità lavorativa specifica con riduzione del reddito futuro, ha ritenuto, nella specie:
– in generale, l’onere probatorio incombente sul danneggiato deve ritenersi assolto con la dimostrazione del reddito pregresso, da cui inferire la perdita di quello futuro;
– che, invece, il danneggiato non aveva prodotto alcuna documentazione fiscale in ordine al proprio reddito;
– che aveva «affermato di essere disoccupato all’epoca dei fatti»;
– ch si era limitato a produrre un tesserino dell’Associazione italiana maestri di sci, peraltro con il nome apposto a penna, nonché una dichiarazione di una scuola di sci attestante una possibilità di lavoro per l’anno successivo;
– che tale ultima dichiarazione non era stata asseverata con testimonianza e nessun rilievo poteva avere la conoscenza della stessa da parte della fidanzata;
– che tale proposta non era stata accettata.
Ha, quindi, concluso nel senso della mancata prova che il danno fisico potesse con ragionevole probabilità determinare anche la verificazione del danno patrimoniale futuro. 2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli art. 2056 c.c., 1223 c.c., 1226 c.c., 137 Digs. 209/2005, 116 c.p.c., 2727 c.c., 2729 c.c., 421 c.p.c.
Sostiene il ricorrente che, mentre il giudice è partito dal presupposto che il danneggiato svolgesse la professione di maestro di sci e che fosse all’epoca dei fatti disoccupato, non dando prova della pregressa attività, al contrario, il danneggiato era disoccupato e non aveva mai svolto la professione di maestro di sci, ma aveva la qualificazione professionale per svolgerla, come risultante dal tesserino.
In tal modo, sempre secondo il ricorrente, il giudice avrebbe errato nel non ritenere possibile il ricorso alla prova presuntiva, tanto più in presenza dell’elevato grado di invalidità permanente (55% di invalidità permanente residuata e 80% di invalidità civile) e nel non liquidare il danno patrimoniale in via equitativa.
3. Il motivo non ha pregio è va rigettato.
3.1 .La corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema da risarcimento del danno patrimoniale futuro per lesione della capacità di lavoro specifica (Cass. n. 2644 e n. 3290 de1 2013). Partendo dal presupposto della mancanza di ogni automatismo, discendente dall’esistenza della lesione della capacità di lavoro generica, risarcita con la riconosciuta lesione della integrità pscicofisica quale danno non patrimoniale, ha rilevato: da un lato, la mancanza di prova del reddito quale maestro di sci; dall’altro, ha messo in rilievo che l’unico elemento attestante tale pretesa qualificazione professionale era un tesserino dell’associazione con il nome scritto a penna, oltre che una dichiarazione di una scuola di sci attestante che il soggetto avrebbe avuto la possibilità di lavorare nell’anno successivo. 3.2.11 ricorrente, vorrebbe pervenire ad una riforma della decisione mettendo in evidenza la differenza tra l’essere maestro di sci disoccupato temporalmente, che sarebbe la prospettiva assunta dalla corte di merito dando rilevanza alla mancanza di produzione di redditi pregressi, e l’essere soggetto in possesso di una qualificazione professionale, quella di maestro di sci, ancora mai esercitata (con conseguente inidoneità della pretesa produzione di documentazione attestante il redito) e che sarebbe stata possibile esercitare se l’incidente non l’avesse impedito (impedendo al danneggiato di accettare l’offerta della scuola per l’anno successivo al sinistro). E sostiene che, rientrando la specie in questa ultima ipotesi, il giudice avrebbe dovuto applicare la giurisprudenza elaborata con riferimento a minore che ancora non esercita attività ma che, sulla base di studi e specializzazioni, avrebbe potuto esercitare una specifica attività (Cass. n. 564 del 2005, n. 17514 del 2011).
3.3. In realtà, emerge inequivocabile dalla costruzione generale della sentenza impugnata, che il giudice ha valutato le due diverse prospettive, sia pure non esplicitandole chiaramente. Infatti, mentre ha fondato il rigetto nella prospettiva della attuale disoccupazione in una professione già esercitata sulla mancanza di produzione dei redditi pregressi, ha mostrato di non credere alla reale esistenza della qualifica professionale di maestro di sci quando ha richiamato l’unica prova offerta a supporto, quale tesserino di una associazione con il nome iscritto a mano, e la probabilità di lavoro per il futuro attestata solo da dichiarazione non asseverata da testimonianza, ma dalla fidanzata del danneggiato.
E, d’altra parte il ricorrente, che pure richiama a supporto l’originario atto di citazione dove avrebbe fatto valere la qualifica di maestro da sci, nello stesso atto richiama gli stessi elementi fattuali a supporto, dove peraltro il tesserino, effettivamente scritto a mano, si riferisce ad un solo anno (2002/2003/), ben lontano dall’epoca del sinistro (2006), senza null’altro aggiungere in ordine alla formazione professionale necessaria per il rilascio, alla sua validità anche per il futuro.
Invece, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’ancorare l’accertamento, anche presentivo della lesione della capacità lavorativa specifica, a deduzioni e allegazione del danneggiato (cass. n. 2644 del 2013; n. 15674 del 2011)
In conclusione, il ricorso è rigettato sulla base del seguente principio di diritto:
«Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all’integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Comunque, affinché il giudice possa procedere all’accertamento presuntivo della perdita patrimoniale da menomazione della capacita lavorativa specifica, anche nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile la menomazione di quella specifica, liquidando poi questa specifica voce di danno patrimoniale con criteri presuntivi, è necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova in concreto del pregresso svolgimento di una attività economica o alla prova in concreto del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata.».
4. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese processuali, liquidate secondo i parametri vigenti, seguono la soccombenza nei confronti della controricorrente.
Non avendo l’altro intimata svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali del giudi7io di cassazione, liquidate in Euro 5.300,00 di cui 200,00, per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Leave a Reply