Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 17 giugno 2015, n. 12507
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2910/2008 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), ridenominato (OMISSIS) S.P.A. per incorporazione nella (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositato il 06/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Sulla base del ricorso del sig. (OMISSIS), il quale aveva lamentato la illegittima segnalazione del proprio nominativo nell’archivio informatico della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) in quanto presunto debitore del (OMISSIS), il Presidente del Tribunale di Siracusa ha ordinato l’immediata cancellazione dell’iscrizione del menzionato nominativo dal CAI.
2. Avverso il detto provvedimento, ritualmente notificato e in questa sede depositato, il (OMISSIS) Spa ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’articolo 111 Cost., con due motivi di doglianza.
3. La parte privata non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i due mezzi (con il primo dei quali lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 9, 163 e ss., 689 ss. e 700 c.p.c., Decreto Ministeriale 7 novembre 2001, n. 458, articolo 11, Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 7 e 152, in relazione all’articolo 360, comma 1, nn. 2, 3 e 4; e con il secondo dei due si duole della violazione degli articoli 101, 102, 82 e 83 c.p.c., in relazione all’articolo 360, co. 1, n. 3) la ricorrente pone il seguente ed unico quesito di diritto: se il provvedimento impugnato sia qualificabile come abnorme, percio’ radicalmente nullo, perche’ emesso da un giudice assolutamente incompetente e privo di potere, nell’ambito di un procedimento irrituale e sconosciuto.
2.1. Con il primo motivo, la Banca rappresenta il fatto che, avverso il provvedimento di iscrizione al CAI, e’ previsto il ricorso alla tutela giurisdizionale ordinaria avanti al Tribunale del luogo di residenza dell’avente diritto, secondo la previsione dell’articolo 152 del Codice della Privacy, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ovvero il ricorso ai normali mezzi di azione, cautelari ed ordinari, ai sensi degli articoli 163 e ss., 689 e ss. e 700 c.p.c.: sicuramente non davanti al Presidente del Tribunale, atteso che nessuna norma ne stabilisce la competenza.
2.2. Con il secondo mezzo, la Banca si duole dell’abnormita’ del provvedimento censurato, per la violazione del principio del contraddittorio, sia nei propri confronti che nei riguardi della (OMISSIS) che, in quanto gestore dell’Archivio, sarebbe litisconsorte necessario nel procedimento volto alla cancellazione di un’iscrizione; nonche’ del fatto che il ricorso sia stato personalmente sottoscritto dalla parte, laddove non e’ consentita la difesa personale, in violazione degli articoli 82 e 83 c.p.c..
2.3. Nel merito, il credito vantato dal (OMISSIS) sarebbe stato sussistente, in base alle vicende pure narrate nella parte finale dell’atto d’impugnazione.
3. Il ricorso straordinario e’ ammissibile, costituendo un rimedio ad un provvedimento che va qualificato come abnorme perche’ (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 20730 del 2009) emesso al di fuori di ogni schema processuale e adottato, sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, al di fuori della funzione.
4. I due motivi, strettamente congiunti tra di loro e muniti di un unico quesito di diritto, inoltre, devono essere trattati congiuntamente.
4.1. Nel caso di specie, il Presidente del Tribunale, ha statuito – quasi si trattasse di una domanda proposta in sede di volontaria giurisdizione – in una ipotesi non rientrante tra le sue competenze giurisdizionali fissate dalla legge in quanto, in ordine a tale tipo di richiesta, e’ espressamente prevista un forma di giudizio del tipo a cognizione piena, proponibile davanti al Tribunale ordinario, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 152, e tra l’altro senza avvedersi che: a) il ricorso era stato proposto direttamente dalla parte, senza l’ausilio di un difensore tecnico, come se si fosse trattato di un’istanza proposta nelle forme della volontaria giurisdizione; b) la decisione era stata resa senza provocare il contraddittorio con la Banca, a cui pure ha rivolto l’ordine di provvedere alla cancellazione della segnalazione al C.A.I.; c) essa e’ stata munita di formula esecutiva, al di fuori dei casi consentiti dalla legge (cfr., in ordine al tipo di procedimento di cognizione, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7958 del 2009: Nella gestione della Centrale dei Rischi, la (OMISSIS) non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, dettata dal Decreto Legislativo 3 giugno 2003, n. 196, in quanto la riconducibilita’ di tale trattamento all’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo cit. esclude soltanto l’applicabilita’ della tutela amministrativa e di quella alternativa alla tutela giurisdizionale, ma non anche di quella giurisdizionale prevista dall’articolo 152 e di quella dinanzi al Garante nelle forme previste dall’articolo 141, lettera a) e b): e’ pertanto configurabile una responsabilita’ civile della (OMISSIS) in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo cit., con la conseguenza che spetta alla medesima Banca la legittimazione passiva in ordine all’azione proposta dall’interessato per ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata, in ordine alla quale il giudice, ai sensi dell’articolo 152, comma 12, puo’ provvedere anche in deroga al divieto di cui alla Legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 4, all. E).
4.2. In sostanza, il provvedimento emesso inaudita altera parte, sulla base del ricorso personale della parte, non munito di difensore tecnico e con le forme di un assolutamente sconosciuto tipo di procedimento (quando esso era, invece, tipicamente previsto da una disposizione di legge, contenete anche alcune speciali previsioni in rito), deve essere dichiarato abnorme e, quindi, radicalmente nullo.
4.3. Peraltro, un tale provvedimento ha pieno contenuto decisorio in quanto ha imposto al suo destinatario di porre in essere un tacere, poi munito anche di formula esecutiva: l’ordine di cancellare la segnalazione bancaria alla Centrale Rischi della (OMISSIS).
4.4. Tale provvedimento avrebbe potuto e dovuto essere rimosso attraverso le forme della querela nullitatis, come ha chiarito questa stessa sezione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10784 del 1999) laddove ha statuito che la c.d. inesistenza giuridica o la nullita’ radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o che emana un provvedimento abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, puo’ essere fatta valere in ogni tempo, mediante un’azione di accertamento negativo (“actio nullitatis”).
4.4.1. Tuttavia, con questo stesso arresto, la Corte ha del pari stabilito, in un caso in cui un altro Presidente del Tribunale aveva deciso al di fuori dei poteri a lui attribuiti dalla legge, che la c.d. giuridica inesistenza o la nullita’ radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, emesso erroneamente da un giudice carente di potere o che emana un provvedimento abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un terminato tipo, se puo’ essere fatta valere in ogni tempo, mediante un’azione di accertamento negativo o actio nullitatis, non esclude, tuttavia, che la parte possa dedurre l’inesistenza giuridica con i normali mezzi di impugnazione, stante l’interesse all’espressa rimozione di un atto processuale, peraltro efficace (Cass., sez. 1 , 22.11.1984, n. 6019; Cass., sez. 2 , 3.8.1984, n. 4616; Cass., sez. 3 , 6.5.1993, n. 5231, relativa all’inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo).
4.4.2. A tale proposito, va posto il principio di diritto secondo cui:
In tema di provvedimento abnorme apparentemente efficace, la parte interessata alla sua rimozione puo’ dedurre tempestivamente l’inesistenza giuridica di esso con i normali mezzi di impugnazione, stante l’interesse all’espressa rimozione di un atto processuale apparentemente efficace (nella specie, contenente l’ordine dato ad una Banca di cancellazione della segnalazione alla c.d. Centrale rischi, ed adottato, senza provocare il contraddittorio, in conseguenza di un ricorso avente le caratteristiche di quelli avanzati in materia di volontaria giurisdizione, dalla parte personalmente e, infine, munito della formula esecutiva).
4.4.3. Infatti, oltre all’ipotesi espressamente prevista dall’articolo 161 c.p.c., comma 2, (mancanza della sottoscrizione del giudice) e’ possibile configurare altri casi di c.d. inesistenza giuridica della sentenza o di provvedimento decisorio e definitivo ad essa equiparabile, tutte le volte che o il giudice sia carente di potere o il provvedimento processuale emesso possa qualificarsi abnorme, perche’ privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica.
4.4.4. Siffatti vizi, per lo piu’ qualificati come ipotesi d’inesistenza giuridica o di nullita’ radicale ed insanabile, rilevabili anche d’ufficio, possono essere fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall’ordinamento, ove ricorra l’interesse della parte ad una espressa rimozione del provvedimento processuale viziato, anche se materialmente esistente: interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall’ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell’interesse della legge (articolo 363 c.p.c.).
5. In conclusione, essendo stato denunciato avanti a questa Corte, con il ricorso straordinario, ai sensi dell’articolo 111 Cost., un provvedimento apparentemente pronunciato in ambito di volontaria giurisdizione (com’e’ dimostrato dal fatto che esso e’ stato proposto dalla parte direttamente e ad esso e’ stato provveduto senza il contraddittorio della parte destinataria dell’ordine adottato) ma, in realta’, rilasciato in un diverso ambito processuale, disciplinato da specifiche disposizioni di legge e, dunque, in carenza di forme e di potere decisorio, percio’ abnorme, si viene a radicare l’interesse della parte alla sua immediata rimozione dall’ambito dell’ordinamento con il conseguente potere di questa Corte alla sua cassazione senza rinvio, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., u.c..
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna l’intimato al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.
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