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LEGGE 6 maggio 2015, n. 52

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. (15G00066)

Vigente al: 23-5-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Elezione della Camera dei deputati

1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce:

a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell’insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni particolari;

b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno puo’ essere candidato in piu’ collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi;

c) l’elettore puo’ esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;

d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei piu’ alti resti;

e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a);

f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;

g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;

h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge;

i) la Camera dei deputati e’ eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 2

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati

1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», e’ sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati e’ eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale e’ diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Per la presentazione delle candidature e per l’assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione e’ ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall’articolo 2, l’assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale e’ effettuata dall’Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell’articolo 83».

2. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e’ costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione e’ attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico».

3. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 3. – 1. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, e’ effettuata, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu’ recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 e’ determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu’ recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica.

3. Salvo quanto disposto dall’articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali e’ assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove».

4. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Puo’ altresi’ esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullita’ della medesima preferenza, l’elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo».

5. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il decreto stabilisce che l’eventuale ballottaggio dovra’ tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi».

6. L’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 13. – 1. Presso la Corte d’appello o il Tribunale nella cui giurisdizione e’ il comune capoluogo della regione e’ costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l’Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d’appello o del Tribunale».

7. All’articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «liste di candidati» sono inserite le seguenti: «nei collegi plurinominali»;

b) dopo le parole: «il Ministero dell’interno» sono inserite le seguenti: «il proprio statuto di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e»;

c) le parole: «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali».

8. L’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 14-bis. – 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma».

9. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «della lista dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione».

10. All’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 e’ sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non piu’ di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi»;

b) al comma 2, il secondo periodo e’ soppresso;

c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista, all’atto della presentazione, e’ composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista e’ formata da un numero di candidati pari almeno alla meta’ del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilita’, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all’unita’ superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilita’ della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non puo’ esservi piu’ del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all’unita’ piu’ prossima»;

d) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:

«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e’ allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile».

11. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «A pena di nullita’ dell’elezione nessun candidato puo’ essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale e un candidato puo’ essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o piu’ circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali».

12. Al primo comma dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» e le parole: «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle se-guenti: «del capoluogo della regione».

13. All’articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «della lista dei candidati presentata» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate».

14. All’articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), le parole da: «riduce al limite prescritto» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma»;

b) dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

«6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all’Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 19 e comunica eventuali irregolarita’ agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell’elenco dei candidati supplenti di cui all’articolo 18-bis, comma 3-bis;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell’elenco dei candidati supplenti di cui all’articolo 18-bis, comma 3-bis;

6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all’articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all’eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell’elenco dei candidati supplenti di cui all’articolo 18-bis, comma 3-bis;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell’elenco dei candidati supplenti di cui all’articolo 18-bis, comma 3-bis».

15. All’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), primo periodo, le parole da: «alle coalizioni e alle liste non collegate» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alle liste e ai relativi contrassegni»;

b) al numero 2), secondo periodo, le parole: «e sui manifesti» sono sostituite dalle seguenti: «e, unitamente ai nominativi dei candidati nell’ordine numerico di cui all’articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti»;

c) al numero 4), le parole: «alla prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla prefettura del comune capoluogo di regione»;

d) al numero 5), primo periodo, le parole: «della prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti:
«della prefettura del comune capoluogo di regione» e le parole: «dei comuni della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni inclusi nei collegi plurinominali».

16. All’articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «liste dei candidati della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «liste dei candidati del collegio plurinominale».

17. All’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24, riproducono in fac simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate inseriti al centro di appositi rettangoli»;

b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. Sulle schede l’ordine delle liste e’ stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.
Sulle schede sono altresi’ riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l’espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza»;

c) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L’ordine delle liste ammesse al ballottaggio e’ stabilito con sorteggio da effettuare presso l’Ufficio centrale nazionale».

18. Il primo comma dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’ sostituito dal seguente:

«Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purche’ siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale».

19. All’articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «sezione elettorale nella cui circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «sezione elettorale nel cui collegio plurinominale».

20. All’articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: «L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Puo’ anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali».

21. Dopo l’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e’ inserito il seguente:

«Art. 59-bis. – 1. Se l’elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

2. Se l’elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3. Se l’elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.

4. Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o piu’ candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto e’ nullo.

5. Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto e’ nullo.

6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all’articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullita’ nel caso in cui sia manifesta l’intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».

22. All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, nel terzo periodo, dopo le parole: «a cui e’ stato attribuito il voto» sono aggiunte le seguenti: «e il cognome del candidato o dei candidati cui e’ attribuita la preferenza» e, nel quarto periodo, dopo le parole: «dei voti di ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di preferenza»;

b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «i voti di lista» sono aggiunte le seguenti: «e i voti di preferenza».

23. All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), dopo le parole: «dei voti di lista» sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «per le singole liste» sono inserite le seguenti: «e per i singoli candidati».

24. All’articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista.
Tale cifra e’ data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e’ data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

3) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e’ dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

4) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra e’ data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

5) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parita’ di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista;

6) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui al numero 2), nonche’, ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 3)».

25. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’ sostituito dai seguenti:

«Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu’ esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e’ data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi’ il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi’ ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita’ di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita’ di quest’ultima si procede a sorteggio;

5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;

6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;

7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l’attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4);

8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo cosi’ l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi’ ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita’, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita’ di quest’ultima si procede a sorteggio.
Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita’ di seggi eccedenti da parte di piu’ liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu’ liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e’ attribuito alla lista con la piu’ alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parita’, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l’Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell’ordine dei decimali crescenti, ad individuare un’altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione.

Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l’Ufficio assegna il numero di seggi cosi’ determinato alla suddetta lista. L’Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo cosi’ il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi’ ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita’ di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita’ di quest’ultima si procede a sorteggio.

4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l’Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.

5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3).
Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l’Ufficio assegna 340 seggi. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L’Ufficio procede quindi all’assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.

6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l’individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all’eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

7. L’Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

8. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e’ rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e’ depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 83-bis. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 7, procede all’attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:

1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;

2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo cosi’ l’indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo cosi’ l’indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi’ ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita’, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita’ di quest’ultima, si procede a sorteggio;

3) successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall’Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario;

4) l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente cosi’ ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi’ ottenuti; in caso di parita’, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita’ di quest’ultima, si procede a sorteggio.
Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall’Ufficio centrale nazionale.
In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parita’ di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui e’ stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parita’ di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio e’ assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;

5) qualora l’Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l’Ufficio centrale circoscrizionale procede all’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, con le medesime modalita’ stabilite al numero 4) per l’attribuzione dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza.

2. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e’ rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e’ depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

26. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui all’articolo 83-bis, l’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l’Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia’ utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l’Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all’Ufficio centrale circoscrizionale competente. L’Ufficio centrale circoscrizionale provvede all’assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Nell’effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parita’ della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da’ immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonche’ alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

27. All’articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, la parola: «circoscrizioni» e’ sostituita dalle seguenti: «collegi plurinominali» e la parola: «circoscrizione» e’ sostituita dalle seguenti: «collegio plurinominale».

28. All’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e’ attribuito, nell’ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze»;

b) il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:

«3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol si procede ad elezioni suppletive.

3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol con metodo proporzionale, il seggio e’ attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista».

29. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e’ sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

30. All’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il numero 1) e’ inserito il seguente:

«1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste sono computati dall’Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio della Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste non si tiene conto ai fini dell’attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste e’ computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale e’ contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando tale lista e’ collegata al candidato proclamato eletto»;

b) al primo comma, dopo il numero 2) e’ inserito il seguente:

«2-bis) le liste di cui all’articolo 14 presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale della Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste si applicano le disposizioni di cui all’articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonche’ le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo»;

c) al primo comma, il numero 4) e’ sostituito dal seguente:

«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell’interno, secondo il modello stabilito dall’articolo 93-ter, comma 1»;

d) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

«L’elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista prescelta. Il voto espresso in favore della lista o di una delle liste cui e’ collegato il candidato nel collegio uninominale e’ espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale e’ un voto espresso anche in favore della lista cui questi e’ collegato quando il candidato e’ collegato ad una sola lista. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a piu’ liste e’ voto valido in favore del candidato medesimo ma non e’ attribuito ad alcuna delle liste cui questi e’ collegato».

31. All’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Ufficio centrale elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale circoscrizionale»;

b) dopo il primo comma e’ inserito il seguente:

«L’Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l’assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e’ data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista o dalle liste cui questi e’ collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e’ data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. L’Ufficio centrale circoscrizionale comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista o delle liste alle quali e’ collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all’articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio nonche’ i seggi provvisoriamente assegnati con le modalita’ di cui all’articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. La scheda per il ballottaggio e’ la medesima con la quale la votazione si svolge sull’intero territorio nazionale»;

c) al secondo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell’articolo 83, comma 1, numero 3)».

32. Nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo l’articolo 93 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 93-bis. – 1. L’elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e’ disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalita’ di cui all’articolo 93-quater, commi 4, 5, 6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati dall’Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L’Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo effettuate per l’attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale e’ contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero quando tale lista e’ collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto.

2. Con il decreto di cui all’articolo 3 e’ determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non assegnati nei collegi uninominali.

3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e’ fatta per singoli candidati i quali si collegano a una o piu’ liste di cui all’articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l’accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall’accettazione scritta del rappresentante, di cui all’articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell’articolo 14 dalla lista cui egli e’ collegato. Nell’ipotesi di collegamento con piu’ liste, il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli e’ collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora piu’ liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o piu’ collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Nessun candidato puo’ accettare la candidatura in piu’ di un collegio uninominale o in piu’ di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in piu’ di un collegio uninominale o in piu’ di una lista circoscrizionale e’ nulla. E’ nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.

4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell’interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonche’ la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all’articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale e’ contraddistinto dal contrassegno di una lista o di piu’ liste presentate per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate puo’ essere indicato il solo cognome o puo’ essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non piu’ di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e’ ridotto alla meta’. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi ne’ in altra circoscrizione.

7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono all’assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o piu’ collegi uninominali. All’atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonche’ il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista e’ collegata. Nessuna lista puo’ essere collegata a piu’ di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all’assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non piu’ di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista e’ ridotto della meta’.

8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali e’ effettuata ai sensi dell’articolo 20 presso la cancelleria della Corte d’appello di Trento.

Art. 93-ter. – 1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall’alto in basso e da sinistra a destra secondo l’ordine stabilito con il sorteggio di cui all’articolo 24. Qualora piu’ liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall’alto in basso secondo l’ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall’alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.

2. L’elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui e’ collegato il candidato nel collegio uninominale e’ espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale e’ un voto espresso anche in favore della lista cui questi e’ collegato, quando il candidato e’ collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a piu’ liste circoscrizionali e’ voto valido in favore del candidato medesimo ma non e’ attribuito ad alcuna delle liste cui questi e’ collegato.

3. La scheda per il ballottaggio e’ la medesima con la quale la votazione si svolge sull’intero territorio nazionale.

Art. 93-quater. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l’assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e’ data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalita’ di cui all’articolo 93-ter, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell’articolo 93-bis;

d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e’ data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato e’ collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell’articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate.

2. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, in conformita’ ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell’articolo 83, comma 1, numero 3). In caso di parita’ di voti, e’ proclamato eletto il candidato piu’ anziano di eta’.

3. Ai fini delle determinazioni di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), l’Ufficio centrale circoscrizionale comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2.

4. L’attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale e’ fatta dall’Ufficio centrale circoscrizionale in conformita’ con le determinazioni assunte dall’Ufficio centrale nazionale ai sensi dell’articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.

5. Per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l’Ufficio centrale circoscrizionale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre all’assegnazione di quei seggi. Tale cifra e’ data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui e’ stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell’unita’, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche’ tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a piu’ liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell’ambito territoriale del collegio.

6. Qualora l’Ufficio centrale nazionale determini l’attribuzione dei seggi ai sensi dell’articolo 83, comma 1, numero 7), l’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3). A tale fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre … sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti cosi’ ottenuti, i piu’ alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita’ di quoziente, il seggio e’ attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano piu’ seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente. L’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l’ordine in cui essi si succedono.

7. Qualora l’Ufficio centrale nazionale determini l’attribuzione dei seggi ai sensi dell’articolo 83, comma 2, ovvero a seguito dell’esito del ballottaggio, l’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all’articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le modalita’ di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l’ordine in cui essi si succedono: I seggi assegnati alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale».

33. La tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e’ sostituita dalla tabella A di cui all’Allegato 1 alla presente legge.

34. Le tabelle A-bis e A-ter, allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all’Allegato 2 alla presente legge.

35. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014.

37. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 4 e’ inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – 1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un’unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.
470. Con le stesse modalita’ possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.

2. L’opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall’elettore e corredata di copia di valido documento di identita’, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta e’ revocabile entro il medesimo termine ed e’ valida per un’unica consultazione. Essa deve contenere l’indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’elettore residente all’estero deve contestualmente revocare l’opzione eventualmente espressa ai sensi dell’articolo 1.

3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell’interno le generalita’ e l’indirizzo all’estero degli elettori che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell’interno comunica l’elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l’esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalita’ previste dalla presente legge.

4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all’articolo 1, comma 2.

5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’interno, le modalita’ tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l’esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall’articolo 20, comma 1-bis.

6. Nel caso previsto dall’articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l’esercizio del voto agli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalita’ definite d’intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell’interno»;

b) all’articolo 12:

1) al comma 3, le parole: «che non hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»;

2) al comma 5, le parole: «, all’elettore che si presenti personalmente,» sono soppresse;

3) al comma 7, le parole: «alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»;

c) all’articolo 13, comma 1, le parole:

«residenti all’estero che non abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»;

d) all’articolo 14, comma 2, le parole: «dell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «degli elenchi di cui all’articolo 12, comma 7»;

e) l’articolo 19 e’ abrogato;

f) all’articolo 20:

1) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4-bis, non e’ ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonche’ negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l’esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di liberta’ e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attivita’ previste dalla presente legge»;

2) al comma 2, le parole da: «in cui non vi sono» fino a: «all’articolo 19, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-bis».

38. Sono abrogati l’articolo 1, comma 1, lettera g), e l’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

Art. 3

Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957

1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 42, primo comma, le parole: «, salva la possibilita’ di assicurare un accesso separato alle donne» sono soppresse;

b) all’articolo 58, secondo comma, le parole: «inumidendone la parte gommata» sono soppresse;

c) all’articolo 67, primo comma, numero 2), le parole: «al Pretore del mandamento, il quale» sono sostituite dalle seguenti: «, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che»;

d) all’articolo 67, primo comma, numero 3), le parole: «al Pretore del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta».

Art. 4

Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell’ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l’elezione della Camera dei deputati sono costituiti 100 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise e’ costituita in un unico collegio plurinominale;

b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei piu’ alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell’articolo 56 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio puo’ scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneita’ economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonche’ la continuita’ del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno piu’ collegi. In quest’ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l’accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l’elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) sulla base di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall’articolo 2, comma 3, della presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all’estensione territoriale di una provincia, come delimitata alla data di entrata in vigore della presente legge, o e’ determinato per accorpamento di province diverse, purche’ contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l’elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in altra provincia:

e) qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuita’ territoriale di cui alla lettera c), il territorio del collegio puo’ essere determinato anche in deroga al principio dell’accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e, in subordine, al criterio direttivo di cui alla lettera d) riferito all’estensione territoriale della provincia;

f) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati, in base ai principi e criteri direttivi enunciati all’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, otto collegi uninominali assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in piu’ di una circoscrizione provinciale;

g) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali e’ costituito in modo da favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell’Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione e’ chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e’ trasmesso alle Camere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro venticinque giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non sia espresso entro i termini assegnati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 6 maggio 2015.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

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