cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

Sezione III Civile

Sentenza 19 marzo 2015, n. 5482

Svolgimento del processo

E.Z. ed I.B. hanno proposto ricorso principale per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste del 27.4.2011 che, in un giudizio di responsabilità professionale promosso dagli attuali ricorrenti principali nei confronti dell’avv. GD (in parziale accoglimento dell’appello principale, ha condannato gli eredi di G.D., in proporzione delle rispettive quote ereditarie al pagamento, in favore di E.Z. della somma di € 7.616,35, ed in favore ci I.B. della somma di € 10.270,24, rigettando l’appello incidentale.

Resistono con controricorso M.Z. e G. G. e P.D. quali eredi di G.D. proponendo anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, al quale resistono i ricorrenti principali.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.. Error in procedendo. Nullità della sentenza anche per violazione dei diritti di cui all’art. 24 Cost.

Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata è imperniata sulla valutazione proprio della responsabilità professionale dell’avv. C. e sui principi ad essa applicabili (pag. 10 e 15-16 sent. ) – come peraltro richiesto con la domanda introduttiva del presente giudizio (v. pag. 5 della sentenza- per cui discutere della violazione del principio di corrispondenza fra chiesto è pronunciato non coglie nel segno.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Il motivo non è fondato.

In primo luogo vale rilevare che gli odierni ricorrenti principali non deducono, né indicano, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., in quale atto del giudizio di merito la domanda di risarcimento del danno, qualificabile da perdita di chance, sarebbe stata proposta, ragion per cui la mancata menzione di un tale tipo di danno nella sentenza impugnata non acquista alcun autonomo rilievo.

Né la domanda di determinazione, in via equitativa, del danno da perdita di. chance può essere proposta per la prima volta in cassazione, trattandosi di danno potenziale, non assimilabile ad un danno futuro, e, dunque, non ricompreso, neppure per implicito, in una domanda generica di risarcimento del danno (Cass. 13.6.2014 n. 13491).

In ordine al principio di non contestazione, poi, va sottolineato che la norma dell’art. 115 c.p.c. nel formulazione attuale – a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 69 del 2009 – è applicabile ai giudizi iniziati in primo grado successivamente alla sua entrata in vigore (4.7.2009), ma non nel caso in esame in cui il giudizio è iniziato anteriormente (17.11. 2003).

Peraltro, il sistema di preclusioni dei processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell’accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, presuppone che la parte che ha l’onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l’altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse (Cass. 15.10.2014 n. 21847).

Anche sotto questo profilo, pertanto, le censure avanzate non sono condivisibili.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. in ordine alla valutazione equitativa dal danno e ciò in relazione all’art. 360 cpc n. 3.

Il motivo non è fondato.

Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce sì espressione del più generale potere di cui all’art. 111 c.p.c., ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa.

Ma un tale potere ha un limite: quello di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. 12.10.2011 n. 20990; Cass. 30.4.2010 n. 10607).

Che è ciò che è avvenuto nel caso in esame.

La Corte di merito,con riferimento al danno non patrimoniale, ha dato infatti atto trattarsi “di un danno che poteva essere facilmente provato attraverso il deposito della documentazione medica e di copia delle perizie disposte dal Tribunale di Tolmezzo”, con ciò affermando correttamente di non “poter supplire a tali carenze probatorie mediante la valutazione equitativa – dagli appellanti invocata – prevista dall’art. 1226 c.c. (che presuppone la difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare)”.

Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla violazione c/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con gli artt. 115 e 61 c.p.c. con riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c.

Il motivo non è fondato.

La consulenza tecnica d’ ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario.

La motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata appunto dal giudice di merito (Cass. 21.4.2010 n. 9461; Cass. 5.7.2007 n. 15219).

Peraltro, nel caso in esame, non risulta dalla sentenza impugnata che una tale richiesta di accertamento stata avanzata nel giudizio di merito, né denunciano un vizio di motivazione in tal senso.

Non senza evidenziare, da ultimo, che in ogni caso, l’accertamento tecnico non potrebbe mai supplire al difetto di prova che grava sulla parte interessata (da ultimo Cass, ord. 8.2.2011 n. 3130).

L’esame del ricorso incidentale condizionato resta assorbito dalle conclusioni raggiunte in ordine al principale. Conclusivamente, il ricorso principale è rigettato, l’incidentale condizionato dichiarato assorbito.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico solidale dei ricorrenti principali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito l’incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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