Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 20 ottobre 2014, n. 43594
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 327/2013 TRIBUNALE di POTENZA, del 28/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del PG Dott. Mario Fraticelli che nella requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Presidente del Tribunale di Potenza, con ordinanza del 28/10/2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Avv. (OMISSIS) avverso la revoca, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari in data 12/03/2013, dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gia’ decretata il 20/04/2011 a favore di (OMISSIS). La pronuncia di inammissibilita’ e’ fondata sull’omessa notificazione del ricorso in opposizione al Ministero della Giustizia entro il termine perentorio indicato nel decreto presidenziale di fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti.
2. Ricorre per cassazione l’Avv. (OMISSIS), in proprio e quale procuratore speciale di (OMISSIS), censurando il provvedimento impugnato per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articoli 112 e 99 nonche’ per vizio di motivazione, sostenendo che, per legge, parte del procedimento di opposizione e’ solo l’Ufficio finanziario competente a cui spetta la notifica del ricorso, non essendo prevista da alcuna norma la notificazione del ricorso al Ministero di Giustizia. Il Presidente del Tribunale di Potenza, inoltre, deduce il ricorrente, aveva rimesso in termini la parte per effettuare la notifica, correttamente eseguita. Nel ricorso si censura il provvedimento impugnato anche per mancanza dei presupposti di legge per la revoca.
3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Fraticelli, nella sua requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, sul presupposto che la mancata notifica in parola non sia causa di inammissibilita’ dell’opposizione.
2. Ricorre per cassazione l’Avv. (OMISSIS), in proprio e quale procuratore speciale di (OMISSIS), censurando il provvedimento impugnato per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articoli 112 e 99 nonche’ per vizio di motivazione, sostenendo che, per legge, parte del procedimento di opposizione e’ solo l’Ufficio finanziario competente a cui spetta la notifica del ricorso, non essendo prevista da alcuna norma la notificazione del ricorso al Ministero di Giustizia. Il Presidente del Tribunale di Potenza, inoltre, deduce il ricorrente, aveva rimesso in termini la parte per effettuare la notifica, correttamente eseguita. Nel ricorso si censura il provvedimento impugnato anche per mancanza dei presupposti di legge per la revoca.
3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Fraticelli, nella sua requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, sul presupposto che la mancata notifica in parola non sia causa di inammissibilita’ dell’opposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Il provvedimento impugnato muove dalla premessa che, con pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U Civili, n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818) il Ministero della Giustizia, in quanto titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, e’ stato indicato come parte necessaria del giudizio di opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170 (al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato), considerato autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale.
3. Ma tale premessa trascura il dato normativo secondo il quale, nel diverso procedimento di opposizione avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al quale si applicano le regole procedurali previste in caso di rigetto originario dell’istanza di ammissione, la legittimazione passiva e’ espressamente attribuita all’Ufficio finanziario. Dispone, infatti, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99, comma 2: Il ricorso e’ notificato all’ufficio finanziario che e’ parte nel relativo processo .
4. La pronuncia delle Sezioni Unite Civili richiamata nel provvedimento impugnato, escludendo la possibilita’ di applicare analogicamente la suindicata disciplina ai procedimenti di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato, lungi dall’estendere al procedimento in esame il principio secondo il quale parte necessaria debba intendersi il Ministero della Giustizia, quale titolare del rapporto di debito del procedimento presupposto, ha anzi ribadito le peculiarita’ del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
A norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 98 l’ufficio finanziario e’, infatti, parte attiva del procedimento di ammissione al beneficio, essendogli demandato il riscontro del requisito di reddito per la concessione del beneficio medesimo ed essendogli attribuito il potere di chiederne la revoca ai sensi dell’art:. 112 Testo Unico cit., derivando da tali peculiari attribuzioni il ruolo di parte nel procedimento di opposizione al diniego (o alla revoca) del beneficio.
5. Tali considerazioni evidenziano l’illegittimita’ del provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione sull’erroneo presupposto che, entro il termine perentorio fissato dal giudice, la parte dovesse notificare il ricorso ed il correlato decreto di fissazione dell’udienza al Ministero della Giustizia.
6. L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Potenza per l’ulteriore corso.
2. Il provvedimento impugnato muove dalla premessa che, con pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U Civili, n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818) il Ministero della Giustizia, in quanto titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, e’ stato indicato come parte necessaria del giudizio di opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170 (al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato), considerato autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale.
3. Ma tale premessa trascura il dato normativo secondo il quale, nel diverso procedimento di opposizione avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al quale si applicano le regole procedurali previste in caso di rigetto originario dell’istanza di ammissione, la legittimazione passiva e’ espressamente attribuita all’Ufficio finanziario. Dispone, infatti, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99, comma 2: Il ricorso e’ notificato all’ufficio finanziario che e’ parte nel relativo processo .
4. La pronuncia delle Sezioni Unite Civili richiamata nel provvedimento impugnato, escludendo la possibilita’ di applicare analogicamente la suindicata disciplina ai procedimenti di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato, lungi dall’estendere al procedimento in esame il principio secondo il quale parte necessaria debba intendersi il Ministero della Giustizia, quale titolare del rapporto di debito del procedimento presupposto, ha anzi ribadito le peculiarita’ del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
A norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 98 l’ufficio finanziario e’, infatti, parte attiva del procedimento di ammissione al beneficio, essendogli demandato il riscontro del requisito di reddito per la concessione del beneficio medesimo ed essendogli attribuito il potere di chiederne la revoca ai sensi dell’art:. 112 Testo Unico cit., derivando da tali peculiari attribuzioni il ruolo di parte nel procedimento di opposizione al diniego (o alla revoca) del beneficio.
5. Tali considerazioni evidenziano l’illegittimita’ del provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione sull’erroneo presupposto che, entro il termine perentorio fissato dal giudice, la parte dovesse notificare il ricorso ed il correlato decreto di fissazione dell’udienza al Ministero della Giustizia.
6. L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Potenza per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Potenza per l’ulteriore corso.
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