cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 10 luglio 2014, n. 15787

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22264-2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 950/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del 07/07/2011, depositata il 16/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il sig. (OMISSIS) propone istanza di regolamento di competenza ex articolo 42 c.p.c., sulla base di unico motivo illustrato da memoria, avverso la sentenza del 16/8/2012 emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila di incompetenza territoriale del Tribunale di L’Aquila, per essere viceversa competente, quale giudice del foro del creditore ex articolo 1182 c.p.c., comma 3, il Tribunale di Pescara, trattandosi di controversia avente ad oggetto domanda dal medesimo proposta nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.r.l. di pagamento per prestazioni professionali (assistenza per due pratiche di finanziamento a fondo perduto e a tasso agevolato) asseritamente effettuate in qualita’ di commercialista.
Resiste con memoria difensiva ex articolo 47 c.p.c., la societa’ (OMISSIS) s.r.l..
Con requisitoria scritta d.d. 14/2/2013 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, trattandosi di obbligazione da adempiersi al domicilio del debitore ex articolo 1182 c.p.c., comma 4.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione dell’articolo 20 c.p.c., articolo 1182 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 2.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente argomentato dal rilievo che “il compenso professionale del ricorrente poteva e puo’ essere determinato solo entro un minimo ed un massimo dalla apposita tariffa, sicche’ il credito, sino alla liquidazione, e’ illiquido”, laddove “l’adita Corte, in tema di compensi a percentuale, provvigioni in tema di mediazione, ha sempre ritenuto l’applicazione dell’articolo 1183 c.c., comma 3, giacche’ tali crediti devono considerarsi liquidi ed esigibili essendo sempre quantitativamente determinabili con un semplice calcolo aritmetico in base a quanto stabilito dai contratti o dagli accordi collettivi o dagli usi indipendentemente dalla sua concreta esistenza e dal suo concreto ammontare (Cass. sez. 3 18.12.2009, n. 26790; sez. 3 17 maggio 1995, n. 5420; Cass., 2 aprile 1992 n. 3988 ed altre conformi)”.
Lamenta che “Nella fattispecie l’operazione aritmetica e’ precostituita nella tabella professionale la cui variabile in tema di onorario attiene solo alla entita’ della percentuale, considerato che, per come sopra detto, tutte le prestazioni per l’applicazione dell’articolo 7 della tariffa non rientranti nelle prestazioni proprie di tenuta della contabilita’ da parte dei tributaristi, sono sempre a percentuale. Che poi possano essere necessari in concreto accertamenti in corso di causa per stabilire gli elementi concreti (una percentuale piuttosto che altra) di applicazione del criterio percentuale fissato nella tariffa, e’ circostanza irrilevante”.
Il motivo e’ infondato.
Come questa Corte ha avuto piu’ volte modo di affermare, il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, e’ un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione (articolo 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell’articolo 1182 c.c., u.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo (v., da ultimo, Cass., 12/10/2011, n. 21000).
Si e’ al riguardo precisato che costituisce invero obbligazione pecuniaria soltanto il debito che sia sorto originariamente come tale, avente cioe’ fin dalla sua costituzione ad oggetto la prestazione di una determinata somma di danaro il cui ammontare sia pertanto gia’ fissato al momento d’insorgenza dell’obbligazione.
Ne consegue che costituisce obbligazione pecuniaria, ex articolo 1182 c.c., comma 3, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l’obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale ove risultino determinate la relativa misura e la scadenza; mentre ex articolo 1182 c.p.c., u.c., l’obbligazione (salvo diversa pattuizione) deve essere adempiuta al domicilio del debitore, non trattandosi di credito liquido ed esigibile (v. Cass., 12/10/2011, n. 21000; Cass., 28/3/2001, n. 4511; Cass., 25/3/1997, n. 2591; Cass., 9/12/1995, n. 12629. E gia’ Cass., 24/4/71, n. 1189).
Nell’ipotesi in considerazione il debitore non e’ infatti in grado di sapere con certezza, fin dal momento in cui l’obbligazione e’ venuta in essere, se la prestazione e’ dovuta; il relativo ammontare; il termine del pagamento; sicche’ trova applicazione la regola generale in base alla quale l’obbligazione deve considerarsi querable (v. Cass., 12/10/2011, n. 21000).
Orbene, nell’affermare che “la circostanza per la quale i compensi per prestazioni professionali sono regolati nel minimo e nel massimo da apposite tariffe non toglie che, entro il minimo e il massimo, il credito sia suscettivo di liquidazione e pertanto, finche’ questa non sia intervenuta, illiquido”, la Corte d’Appello di L’Aquila ha nell’impugnata sentenza del suindicato principio fatto invero piena e corretta applicazione.
All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso, con conseguente declaratoria della competenza per territorio del Tribunale di Pescara.
Spese rimesse.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Pescara. Spese rimesse.

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