Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 24 luglio 2014, n. 16801
Fatto e diritto
Ritenuto che, pronunciando nel contraddittorio tra Z.G. ed il Condominio (…), il Tribunale di Padova, con sentenza in data 22 giugno 2010, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo all’impugnazione della delibera di nomina dell’ing. M.S. amministratore del Condominio (…), ha annullato tutte le restanti delibere approvate dall’assemblea nella riunione del 22 dicembre 2007 e ha dichiarato compensate tra le parti le spese di lite;
che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 maggio 2012, ha accolto l’appello della Z. , e, per l’effetto, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha condannato l’appellato Condominio – rimasto contumace nel giudizio di impugnazione – alla rifusione delle spese processuali del primo grado, ponendo a suo carico anche quelle di appello;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il Condominio ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica a mezzo del servizio postale il 7 dicembre 2012;
che, essendo la Z. rimasta in un primo tempo intimata, con ordinanza interlocutoria 27 novembre 2013, n. 26547, questa Corte – premesso: che il ricorso per cassazione, avviato alla notifica a mezzo del servizio postale in data 7 dicembre 2012, è stato notificato a Z.G. nel domicilio eletto presso lo studio del procuratore e domiciliatario nel giudizio di appello, Avv. Giovanni Fabris, via Rampa Cavalcavia, n. 26/A, a Mastre; e che la notifica non è andata a buon fine (essendo il piego raccomandato ritornato al mittente con la dicitura “trasferito”), ma ciò non è dipeso da negligenza della parte notificante, che anzi ha dimostrato, attraverso la pertinente certificazione rilasciata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Venezia, che l’Avv. Giovanni Fabris ha tuttora il proprio studio in Mestre alla Via Rampa Cavalcavia, n. 26/A – ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso alla parte personalmente, secondo il principio già espresso da questa Corte con la sentenza Sez. V 19 giugno 2009, n. 14309;
che a tale incombente il Condominio (…) ha provveduto notificando il ricorso in rinnovazione il 20 gennaio 2014;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che il ricorso è stato nuovamente fissato per la trattazione in adunanza camerale sulla base della relazione del consigliere relatore ex art. 380-bis cod. proc. civ..
Considerato che l’unico motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza derivata dalla nullità del procedimento di appello;
che il motivo è fondato;
che, infatti, dagli atti emerge che la notifica dell’atto di appello è stata effettuata alla parte personalmente – al Condominio (…) in persona del suo amministratore pro tempore Mo.De. in (omissis) – anziché, come prescritto dall’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado (Avv. Paolo Alvigini, con studio in Padova, via Cavour, n. 13);
che, poiché in appello il Condominio è rimasto contumace, la Corte di Venezia – come rilevato nella proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. – avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notificazione e disporne la rinnovazione: e ciò in continuità al principio secondo cui la violazione dell’obbligo, posto dall’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell’impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell’art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal giudice d’appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291 dello stesso codice – e non sanato dalla costituzione dell’appellato, a sua volta comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito (Cass., Sez. Ili, 19 dicembre 2006, n. 27139);
che non è pertinente il rilievo della controricorrente, secondo cui la notificazione dell’atto di appello avrebbe raggiunto il suo scopo per essere avvenuta a mani dell’amministratore del condominio, Mo.De. ;
che, infatti, per costante giurisprudenza (Sez. I, 28 maggio 2003, n. 8533; Sez. V, 21 gennaio 2008, n. 1156; Sez. VI-5, 6 febbraio 2014, n. 2707), la violazione dell’obbligo, posto dall’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell’impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, determina una nullità che è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo solo ove la parte si sia costituita in giudizio, laddove nella specie il Condominio in appello è rimasto contumace;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.
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