Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 23 luglio 2014, n. 16700
Svolgimento del processo
L.A. propone ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 18 giugno 2013 con la quale il Giudice di Pace di Catania ha sospeso il giudizio di opposizione proposto da S.M. avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza del ricorrente, per il pagamento della somma di Euro 2.123,62, oltre interessi e spese.
La sospensione è stata motivata dal giudice di merito con il rilievo che l’opponente aveva dedotto di avere sporto denuncia-querela nei confronti del L. per fatti in cui sarebbe, a suo avviso, ravvisabile il reato di usura, di talché, secondo il decidente, era opportuno attendere l’esito di quel giudizio.
Nei motivi l’impugnante lamenta violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., segnatamente deducendo che la decisione sarebbe basata su un documento non prodotto in atti e senza che neppure venissero allegati i fatti esposti nella querela; che l’affermazione della loro rilevanza ai fini della decisione della causa sarebbe del tutto apodittica; che, in ogni caso, per consolidata giurisprudenza della Corte Regolatrice, la sospensione non può essere disposta sul presupposto della presentazione di una mera denuncia e della conseguente apertura delle indagini preliminari.
Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 ter cod. proc. civ., sono state richieste le conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte e all’esito del deposito della requisitoria con la richiesta di accoglimento del ricorso ne è stata disposta la notificazione agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
Motivi della decisione
1 Merita preliminarmente evidenziare che alla proponibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione adottato dal Giudice di Pace di Catania non osta il disposto dell’art. 46 cod. proc. civ..
Le sezioni unite di questa Corte (confr. Cass. civ. sez. un. ord. 29 agosto 2008, n. 21931), hanno invero già avuto modo di affermare che il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace è impugnabile dalla parte con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi il disposto dell’art. 46 cod. proc. civ.. E invero tale norma, pur sancendo l’inapplicabilità nei giudizi davanti al giudice di pace dell’art. 42 cod. proc. civ. il quale, nel testo risultante dall’art. 6 della legge n. 353 del 1990, prevede la generale proponibilità del regolamento anche avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, dev’essere interpretata nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l’inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidano sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell’unico strumento di tutela idoneo ad assicurare, attraverso un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione, la sollecita ripresa delle attività processuali, impedendo la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.
2 Tanto premesso e precisato in punto di ammissibilità del proposto mezzo, nel merito il ricorso è fondato.
La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex art. 295 cod. proc. civ., è subordinata, a norma dell’art. 211 disp. att. cod. proc. pen., alla condizione che l’azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall’art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione o la richiesta di rinvio a giudizio. Ciò significa che la sospensione richiede, quale primo e irrinunciabile presupposto, la contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, sicché la sospensione stessa non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia o di una querela e della conseguente apertura di indagini preliminari (confr. Cass. civ. 28 giugno 2012, n. 10974; Cass. civ. 17 maggio 2001, n. 6776). Ne deriva che, essendo stata nella fattispecie la sospensione ordinata in ragione della mera presentazione di una denuncia-querela da parte di uno dei contendenti nei confronti dell’altro, il ricorso deve essere accolto.
La peculiarità della fattispecie consiglia di compensare integralmente tra le parte le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’ordinanza di sospensione e dispone la prosecuzione del processo. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
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