CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza del 6 maggio 2014, n. 18736

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente –
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere –
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.N. N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 108/2013 TRIB. LIBERTA’ di FOGGIA, del 30/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. M. Fraticelli, rigetto.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 30.9.2013 ha respinto l’appello avverso il provvedimento con il quale, in data 15.7.2013, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di tre polizze assicurative sulla vita, fino alla concorrenza della somma di Euro 5.239.296,91, disposto nei confronti di G.N. con riferimento al reato di cui all’art. 81 c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che le polizze assicurative non sarebbero sequestrabili in ragione di quanto disposto dall’art. 1923 c.c., il quale stabilisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Osserva che a nulla rileverebbe il richiamo, operato dal G.I.P. e dal Tribunale, alla decisione n. 10532/2013 delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, riguardando tale sentenza la confisca, che è un provvedimento definitivo e non anche il sequestro preventivo e che trattasi di fattispecie tra loro non assimilabili.

Osserva, infine, che il provvedimento sarebbe inoltre caratterizzato da motivazione infondata o, quanto meno, contraddittoria.

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

Occorre preliminarmente ricordare che l’art. 325 c.p.p., consente il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell’art. 322 bis c.p.p., solamente per violazione di legge.

Sul punto si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, richiamando la giurisprudenza costante, hanno ricordato che “…il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento” (SS. UU. n. 25932, 26 giugno 2008. Conf. Sez. 5^ n. 43068, 11 settembre 2009.V. anche Sez. 6^ n. 6589, 11 febbraio 2013).

Da ciò consegue che l’ordinanza impugnata non può essere censurata, in questa sede, per ciò che concernerne la motivazione, la quale, in ogni caso, non presenta affatto vizi così radicali quali quelli indicati dalle decisioni in precedenza richiamate risultando, al contrario, adeguatamente motivata con pertinenti richiami alla giurisprudenza di questa Corte.

Detti riferimenti, peraltro, non sono limitati, come si dirà tra breve, al mero richiamo della sentenza 10532/2013 delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, che viene indicata quale conferma dei contenuti di altre pronunce delle sezioni penali, le quali hanno espressamente riconosciuto la possibilità di assoggettare a sequestro preventivo le polizze assicurative sulla vita.

4. Di ciò non si cura, però, il ricorrente, il quale si limita alla mera riproposizione, senza formulazione di specifiche doglianze, della soluzione interpretativa già motivatamente confutata dai giudici dell’appello, i quali hanno peraltro specificato, nella premessa del provvedimento impugnato, che la tesi prospettata consisteva nella sostanziale reiterazione di quanto già sottoposto all’esame del G.I.P a sostegno dell’istanza di revoca della misura reale.

5. Ciò detto, deve osservarsi che, come accennato in precedenza, l’ordinanza impugnata risulta perfettamente allineata alla costante giurisprudenza di questa Corte, che pare pertanto opportuno richiamare, perchè pienamente condivisa dal Collegio, il quale non intende discostarsene.

Con una prima pronuncia (Sez. 2^ n. 16658, 2 maggio 2007) si è infatti chiarito che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, stabilito dall’art. 1923 c.c., richiamato anche dall’odierno ricorrente, attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale.

Nell’occasione si evidenziavano anche le differenze tra il sequestro preventivo e le fattispecie civilistiche cautelari ed espropriative, considerando che la misura cautelare reale non presuppone alcuna responsabilità civile ed è, anzi, indipendente dall’effettiva causazione di un danno quantificabile e non prelude ad alcuna espropriazione, essendo semmai finalizzato alla confisca, provvedimento sanzionatorio che prescinde dal danno e considera solo l’esistenza di un particolare rapporto di strumentalità o di derivazione tra la cosa e il reato.

Si constatava, inoltre, l’irrilevanza di eventuali richiami alla giurisprudenza in tema di sequestro conservativo disposto nel processo penale, trattandosi della medesima misura cautelare disciplinata dal codice di procedura civile ed avente finalità diverse.

Il principio è stato successivamente ribadito (Sez. 6^ n. 12838, 4 aprile 2012), ricordando che quanto disposto dall’art. 1923 cod. civ. riguarda i rapporti civilistici, come confermato anche dalla giurisprudenza civile (SS. UU. Civili n. 8271, 31 marzo 2008). A conclusioni analoghe sono peraltro pervenute altre decisioni, che hanno escluso la rilevanza della richiamata disposizione civilistica (Sez. 3^ n. 32813, 29 luglio 2013; Sez. 3^ n. 32809, 29 luglio 2013;

Sez. 6^ n. 1283, 10 gennaio 2013; Sez. 2^ n.23815, 7 luglio 2006;

Sez. 2^ n. 23815, 7 luglio 2006; Sez. 2^ n. 20291, 4 maggio 2004, tutte non massimate).

6. A fronte di tale uniforme orientamento, richiamato anche nel provvedimento impugnato, l’attenzione del ricorrente si è posta, come si è detto, soltanto sul richiamo alla sentenza 10532/2013 delle Sezioni Unite Civili, che i giudici dell’appello hanno menzionato quale mera conferma della correttezza dell’indirizzo interpretativo dettato dalla ricordata giurisprudenza penale, avendo tale pronuncia stabilito che nel conflitto tra l’interesse del creditore a soddisfarsi sull’immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo.

7. Alla luce delle considerazioni dianzi svolte deve pertanto, ancora una volta, affermarsi il principio secondo il quale la misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere applicata anche alle polizze assicurative sulla vita, a nulla rilevando, a tal fine, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all’art. 1923 c.c..

8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2014

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