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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Sentenza 24 febbraio 2014, n. 8677

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente –
Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere –
Dott. SARNO Giulio – Consigliere –
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere –
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 187/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 04/12/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. Salzano, che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo

1.1 Con sentenza del 4 dicembre 2012 la Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – confermava la sentenza del 17 ottobre 2010 emessa dal Tribunale di detta città nei riguardi di G. G., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, commi 1 e 3, con la quale lo stesso era stato condannato per tale reato alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.

1.2 Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato personalmente deducendo tre distinti motivi: con il primo censura l’erronea applicazione della legge penale (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 commi 1 e 3) rilevando, in sintesi, che la condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della società PM & PF era imputabile esclusivamente a tali società e non influente sulla posizione della società SERDAT 2000 di pertinenza del ricorrente;

ancora, che la Corte territoriale aveva confermato il giudizio di colpevolezza pur in assenza di riscontri, senza nemmeno tenere conto delle precisazioni fornite in sede dibattimentale dal teste C. B. Con il secondo motivo – afferente la trattamento sanzionatorio – il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale (art. 62 c.p., n. 4) per avere il giudice distrettuale negato ingresso alla attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta la mancata declaratoria di improcedibilità del reato per intervenuta prescrizione.

Motivi della decisione

1. Nessuno dei motivi del ricorso appare fondato.

2. Con riguardo al primo – afferente alla erronea applicazione della legge penale in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità – la decisione impugnata si caratterizza per una esatta applicazione della norma punitiva, posto che, come evidenziato dalla Corte distrettuale, la prova dei rapporti tra la società P.M. & P.F. s.r.l., autrice dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti, e la società SERDAT 2000 dell’imputato è stata desunta, correttamente, dalla circostanza che presso quest’ultima ditta, in sede di verifica, non era stata rinvenuta alcuna documentazione inerente alla 4 fatture emesse dalla società P.M.& P.F.; ancora, dalla significativa circostanza che la SERDAT 2000, per la propria attività nel settore della elaborazione e registrazione elettronica dei dati, si avvaleva della società TEAM SYSTEM per l’utilizzazione del software per la gestione della contabilità e giammai della P.M. & P.F. s.r.l. e, infine, che l’importo delle fatture risultava corrisposto per contante a dimostrazione implicita di una fittizietà delle operazioni sottostanti. Si tratta di una serie cospicua di elementi indicativi di una illecita deduzione di importi attraverso l’inserimento nella dichiarazione reddituale riguardante l’anno di imposta 2004 di elementi passivi fittizi.

3. Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, è caratterizzato dal duplice elemento della registrazione, nella contabilità aziendale, delle false fatture (o dalla loro conservazione ai fini di prova) e dell’inserimento nella dichiarazione annuale d’imposta dei corrispondenti elementi fittizi (Sez. 3^ 19.12.2011 n. 14855, Malagò, Rv. 252513; idem 6.3.2008 n. 14718, De Franco e altro, Rv. 239666). La Corte distrettuale ha, dunque, fatto corretto uso di tali principi valutando quali elementi sintomatici della condotta illecita riferita alla azienda dell’imputato, quelli ad essa direttamente riconducibili, indipendentemente dai profili penali riferibili in via autonoma alla società P.F.& P.M. s.r.l. per il diverso reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8.

4. Anche il secondo motivo – con il quale viene riproposto il tema della concedibilità della attenuante comune di cui all’art. 62 c.p., n. 4, in relazione alla esiguità del danno erariale – non può essere condiviso.

4.1 Con indirizzo consolidato di questa Sezione, è stata ripetutamente esclusa l’applicabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nell’ambito dei reati tributari (ma anche dei reati doganali quali il contrabbando che hanno sempre riferimento alla riscossione di tributi), non trattandosi di illeciti che offendono il patrimonio. La ragione della inapplicabilità si fa risiedere nella particolare oggettività giuridica del reato tributario che lede non già il patrimonio dello Stato, ma l’interesse pubblico, di rango costituzionale, all’osservanza dell’obbligo dei cittadini di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Da qui l’infondatezza della attenuazione della pena in relazione alla entità, più o meno lieve del danno che si pretenderebbe arrecato all’Erario (Sez. 3^ 24.6.1993 n. 98098, Pieri, Rv. 195205; idem, 16.6.2004 n. 34912, Pizzimenti, Rv. 229559 in tema di reati di contrabbando doganale; Sez. 4A 20.2.2002 n. 13843, P.G. in proc. Lona ed altri, Rv. 221287).

4.2 Va però precisato, ad integrazione di quanto fin qui osservato, che con riferimento alla applicabilità della attenuante comune prevista dall’art. 62 c.p., n. 6, – anche questa negata in origine in via generale per i reati tributari – di recente il legislatore speciale ha previsto la possibilità di una mitigazione della pena in caso di condanna per reati tributari introducendo una speciale ipotesi di risarcimento del danno conseguente al pagamento del debito tributario contemplata nel D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, anche se la riduzione originariamente prevista fino alla metà è stata di recente circoscritta ad un terzo per effetto della L. n. 148 del 2011.

4.3 Ritornando al tema della concedibilità della diversa attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità per i delitti che comunque offendono il patrimonio o che sono determinati da motivi di lucro, rebus sic stantibus, gli approdi della giurisprudenza di questa Corte sono nel senso della inapplicabilità a tutti indistintamente i reati tributari, osservandosi, peraltro, che già – con riguardo alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, ante riforma del 2011 (L. n. 149 del 2011, art. 2 comma 36 vicies semel) – era (ed è con riferimento alla fattispecie de qua) prevista nel 3 comma una attenuante speciale collegata alla minore entità del tributo che si pone, rispetto alla condotta enunciata nel 1 comma, come circostanza ad affetto speciale (così Sez. 3^ 8.5.2008 n. 25204, P.M. in proc. Lunetto, Rv. 240247), anche se non mancano decisioni di segno opposto che la configurano come ipotesi autonoma di reato (Sez. 3^ 6.3.2008 n. 23064, Palamà ed altro, Rv. 239919).

4.5 La specifica ragione della inapplicabilità della attenuante comune deriva – come si è dianzi esposto – unicamente dalla peculiare natura ed oggettività giuridica del reato tributario, anche se non mancano affermazioni di portata più generale in forza delle quali essa trova applicazione per ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, a condizione che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell’evento dannoso o pericoloso (così Sez. 5^ 19.10.2005 n. 43342, Sorbo, Rv. 232851).

4.6 Quale segno di una tendenza da parte del legislatore fiscale al rigore punitivo per le violazioni di tipo finanziario va anche segnalato che le nuove disposizioni introdotte dalla L. n. 149 del 2011 (riguardanti, comunque, le condotte successive all’entrata in vigore di detta legge) hanno eliminato forme di attenuanti legate alla entità della somma evasa, con ciò lasciando intendere il legislatore che la vera tutela da apprestare non è tanto quella di salvaguardare il patrimonio dello Stato, quanto l’obbligo indifferenziato per i contribuenti di concorrere alle spese attraverso condotte virtuose di versamento delle imposte dovute.

4.7 Non è da escludere, però, de jure condendo, una rivisitazione di tale tendenza rigoristica, attraverso l’introduzione di specifiche attenuanti legate anche alla entità economica della violazione in parallelo con quanto accade per l’attenuante ipotizzata dall’art. 13 citato, laddove dovessero insorgere marcate situazioni di squilibrio tre alcune delle figure delittuose contemplate dal D.Lgs. n. 74 del 2000.

5. Alla stato ritiene il Collegio, in relazione alla condotta in esame ed al tempus commissi delicti, di non discostarsi dall’orientamento uniforme di cui si è precedentemente detto secondo il quale, indipendentemente dalle finalità perseguita dall’agente (che certamente, nell’inserire all’interno della dichiarazione annuale elementi passivi fittizi, ha come scopo quello di realizzare un guadagno economico), è ancora oggi l’oggettività giuridica del reato tributario ad impedire la configurabilità dell’attenuante in discorso: il che vale ancor oggi a ribadire la non applicabilità dell’art. 62 c.p., n. 4, alle violazioni tributarie penali, correttamente esclusa, quindi, dalla Corte distrettuale.

6. In ultimo, con riferimento al motivo afferente alla ritenuta estinzione del reato per prescrizione, fermo restando che la natura di delitto riconosciuta al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, (in tutto analoga a quella del delitto di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 4 lett. f), rispetto al quale la nuova norma si trova in continuità normativa), fa sì che il tempo necessario a prescrivere sia di sette anni e mezzo, alla data di emissione della sentenza di appello il termine massimo prescrizionale non era affatto maturato: va ricordato che il momento consumativo del reato in parola coincide con la data di presentazione della dichiarazione – nel caso in esame 29 giugno 2005 – e che il termine massimo sarebbe scaduto il 19 dicembre 2012, cui va aggiunto il periodo di sospensione per mesi otto e giorni 19 a causa dell’adesione del difensore all’astensione proclamata dall’O.U.A., del quale nessuna menzione viene fatta dal ricorrente.

La relativa censura è, dunque, manifestamente infondata.

7. In conclusione il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2014.

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