In tema di prova dell’inadempimento delle obbligazioni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 settembre 2024| n. 23479.

In tema di prova dell’inadempimento delle obbligazioni

In tema di prova dell’inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell’adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento. Il criterio in questione, infine, non subisce modificazioni neppure nel caso in cui, come nella specie, il credito sia fatto valere mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, giacché nel giudizio di opposizione, il quale si configura come un ordinario giudizio di cognizione e si svolge secondo la disciplina del procedimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio

Ordinanza|2 settembre 2024| n. 23479. In tema di prova dell’inadempimento delle obbligazioni

Data udienza 13 giugno 2024

Integrale

Tag/parola chiave: OBBLIGAZIONI – Inadempimento – Azione di risoluzione, risarcimento o adempimento – Onere della prova – Distribuzione – Invocazione dell’inesatto adempimento – Credito fatto valere mediante decreto ingiuntivo. (Cc, articoli 1218, 1453, 1460, e 2697; Cpc, articoli 633 e 645)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5993/2022 R.G. proposto da:

FONDAZIONE PADRE Mi.Al. O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante p.t. Padre Be.Fr., rappresentata e difesa dagli Avv. Co.Di. e Carmine Di Risio, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO – VASTO – CHIETI, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Ge.Be., con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1314/21, depositata il 13 settembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dal Consigliere Guido Mercolino.

In tema di prova dell’inadempimento delle obbligazioni

FATTI DI CAUSA

1. L’Azienda sanitaria locale n. 2 Lanciano -Vasto – Chieti convenne in giudizio la Fondazione Padre Mi.Al. O.n.l.u.s., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 251/14, emesso il 3 luglio 2014, con cui il Tribunale di Vasto le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 242.195,54, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a titolo di corrispettivo per prestazioni di assistenza riabilitativa effettuate in adempimento della convenzione stipulata il 2 dicembre 2010.

A sostegno dell’opposizione, eccepì l’incompetenza per territorio del Giudice adìto, richiamando nel merito le risultanze delle verifiche effettuate dalla Commissione ispettiva regionale, sulla base delle quali riconobbe di essere debitrice della minor somma di Euro 127.862,90, e contestando inoltre l’applicabilità del D.Lgs. n. 231 del 2002.

Si costituì la Fondazione, e resistette all’opposizione, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 25 novembre 2016, il Tribunale di Vasto accolse parzialmente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo limitatamente alla misura degl’interessi moratori.

2. L’impugnazione proposta dall’Asl è stata parzialmente accolta dalla Corte d’Appello di L’Aquila, che con sentenza del 13 settembre 2021 ha accolto anche l’appello incidentale proposto dalla Fondazione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’Asl al pagamento della somma di Euro 127.862,90, oltre interessi moratori al tasso di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.

Premesso che, ai sensi degli artt. 8-ter e ss. del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, l’erogazione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte di strutture private presuppone, oltre all’autorizzazione della Regione, l’accreditamento istituzionale e la stipulazione di un contratto con l’asl, e precisato che nell’ambito della Regione Abruzzo tali principi sono stati recepiti con delibera della Giunta regionale n. 753/2004, la Corte ha affermato che tale disciplina non ha modificato la natura concessoria del rapporto tra la struttura privata e l’ente pubblico, essendo stato confermato il potere di programmazione, vigilanza e controllo spettante alla Regione. Ciò posto, e rilevato che l’art. 8 della convenzione stipulata tra le parti riconosceva all’asl il diritto di effettuare verifiche sulla rispondenza delle prestazioni erogate alle previsioni negoziali, ha osservato che dal verbale della Commissione ispettiva regionale emergeva la mancanza dei requisiti prescritti dalla delibera della Giunta regionale n. 671/2002 per l’applicazione della tariffa relativa alle prestazioni ad alta intensità assistenziale, vale a dire la presenza stabile all’interno della pianta organica di figure professionali in grado di prestare, in caso di bisogno, la propria attività specialistica senza dover ricorrere a figure esterne convenzionate ma comunque non sempre presenti o addirittura ricorrere al personale dipendente dell’asl.

Quanto alla misura degl’interessi moratori, ha ritenuto applicabile la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2002, osservando che, a differenza di quanto previsto per l’assistenza farmaceutica, il rapporto tra le strutture private accreditate e le asl non ha la sua fonte in un accordo collettivo, ma in un apposito contratto a prestazioni corrispettive, avente ad oggetto l’attività da svolgere concretamente per il Servizio sanitario e la determinazione del corrispettivo, e sussumibile quindi nella nozione di transazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 231 cit.

3. Avverso la predetta sentenza la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L’Asl ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.

In tema di prova dell’inadempimento delle obbligazioni

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non provato il credito da essa azionato, nonostante l’Asl non avesse contestato l’esecuzione delle prestazioni, ma si fosse limitata a far valere la violazione degli standard minimi, deficit organizzativi ed imprecisate violazioni contrattuali, senza darne alcuna prova. Premesso di aver inviato all’Asl, per ciascun anno, l’elenco del personale impiegato, in ordine al quale non erano state mosse contestazioni, sostiene che quelle sollevate relativamente all’anno 2009 erano state superate a seguito di un colloquio intercorso tra le parti il 18 ottobre 2010 e di una missiva da essa inoltrata il 20 ottobre 2010, con cui essa ricorrente aveva evidenziato di aver stipulato contratti con professionisti che garantivano il servizio per l’intera giornata e documentato la presenza stabile di tutte le figure professionali necessarie.

2. Con il secondo motivo, la Fondazione deduce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, anche a voler ritenere fondati i rilievi della Commissione ispettiva, la Corte territoriale non avrebbe dovuto applicare le tariffe relative alle prestazioni a normale intensità assistenziale di fascia C, ma quelle relative alle prestazioni ad alta intensità assistenziale di fascia B, invocate in via subordinata, essendo essa ricorrente in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla delibera della Giunta regionale n. 671/2002.

3. Il primo motivo, avente ad oggetto la ripartizione dell’onere della prova, è infondato.

Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione sollevata dalla difesa dell’Asl, secondo cui le prestazioni assistenziali erogate dalla struttura sanitaria non risultavano conformi alle prescrizioni contenute nella convenzione con la stessa stipulata, l’onere di provare il rispetto di tali prescrizioni incombesse alla ricorrente, che aveva agito per il pagamento del corrispettivo.

In tema di prova dell’inadempimento delle obbligazioni, questa Corte ha costantemente affermato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass., Sez. VI, 11/02/2021, n. 3587; 12/10/2018, n. 25584). Tale principio, com’è noto, è stato ritenuto applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell’adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., Sez. II, 21/ 05/2019, n. 13685; Cass., Sez. III, 20/01/2015, n. 826; 12/02/2010, n. 3373). Il criterio in questione non subisce modificazioni neppure nel caso in cui, come nella specie, il credito sia fatto valere mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, giacché nel giudizio di opposizione, il quale si configura come un ordinario giudizio di cognizione e si svolge secondo la disciplina del procedimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio (cfr. Cass., Sez. III, 17/11/2003, n. 17371; Cass., Sez. II, 29/01/1999, n. 807; 11/08/1997, n. 7476).

In tema di prova dell’inadempimento delle obbligazioni

La predetta inversione, nel caso in esame, non era ricollegabile neppure alla condotta processuale tenuta dall’Asl, la quale non si è affatto astenuta dal contestare la pretesa azionata, avendo fatto valere fin dall’atto di opposizione le risultanze delle verifiche compiute dalla Commissione ispettiva regionale, la quale aveva accertato, in particolare, che presso la struttura assistenziale gestita dalla ricorrente non erano stabilmente presenti alcune delle figure professionali necessarie per l’erogazione delle prestazioni ad alta intensità assistenziale. In tal modo l’ASL, come ha correttamente ritenuto la Corte d’Appello, aveva adempiuto l’onere della prova sulla medesima incombente.

Nessun rilievo poteva inoltre assumere, ai fini dell’esonero della ricorrente dalla prova dell’esatto adempimento, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., la corrispondenza intercorsa tra le parti in epoca anteriore all’instaurazione del giudizio, il cui contenuto avrebbe potuto costituire al più oggetto di libera valutazione da parte dei Giudici di merito, ai fini della formazione del loro convincimento, trattandosi di affermazioni contenute in atti extraprocessuali, alle quali non poteva riconoscersi la medesima portata di quelle riportate nell’atto di citazione e nella comparsa di costituzione, interrompendosi altrimenti la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, contestazione e prova, emergente dagli artt. 163, 167 e 183 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Lav., 24/08/2020, n. 17604; 4/12/2019, n. 31704).

Non può infine ritenersi pertinente il richiamo della ricorrente all’art. 116 cod. proc. civ., la cui violazione è deducibile in sede di legittimità soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, in assenza di diversa indicazione normativa, ma abbia preteso di attribuirle il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre nel caso in cui, come nella specie, si deduca soltanto che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., esclusivamente nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 54, comma primo, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/ 2020, n. 20867; Cass., Sez. V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez. VI, 31/08/ 2020, n. 18092).

In tema di prova dell’inadempimento delle obbligazioni

4. È invece inammissibile il secondo motivo, riguardante l’individuazione della tariffa applicabile alle prestazioni assistenziali erogate dalla ricorrente.

La Corte territoriale ha infatti illustrato compiutamente e coerentemente le ragioni per cui ha ritenuto di dover escludere l’applicabilità delle tariffe relative alle prestazioni ad alta intensità assistenziale sia di fascia A che di fascia B, osservando che dalle verifiche ispettive era emersa la mancanza dei requisiti prescritti dalle delibere della Giunta regionale nn. 671/2002 e 157/ 2004, richiamate dall’art. 11 della convenzione stipulata tra le parti, ed in particolare della presenza di personale in grado di garantire la consulenza anestesiologica e cardiologica h24, di un esperto radiologo in pianta stabile, di consulenti multidisciplinari (in particolare di un ortopedico e di uno pneumologo), della disponibilità di un servizio di neurofisiologia e di piccola chirurgia. Tale rilievo, che accomuna le due fasce di prestazioni ad alta intensità assistenziale, trova giustificazione in un’interpretazione delle predette delibere secondo cui tali prestazioni, siano esse di fascia A o di fascia B, postulano in ogni caso “la presenza stabile all’interno della pianta organica della struttura riabilitativa di figure professionali in grado di prestare, in caso di bisogno, la propria attività specialistica senza dover ricorrere a figure esterne convenzionate, ma comunque non sempre presenti, o addirittura ricorrere al personale dipendente della Asl, dove in ogni caso gli ospiti bisognevoli delle prestazioni dovevano, in forza del chiaro contenuto della convenzione a cui si è fatto riferimento, essere trasportati”. È proprio tale presenza a giustificare il maggior compenso previsto dalle delibere, il quale, secondo la sentenza impugnata, deve risultare necessariamente proporzionato ai maggiori esborsi sopportati dalla struttura riabilitativa per offrire un servizio di assistenza in favore di residenti con condizioni particolarmente critiche e quindi esposti a rischi maggiori.

Tale interpretazione, risolvendosi nella ricostruzione dell’intento perseguito dall’Amministrazione, costituisce un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per illogicità o incongruenza della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 25/07/2019, n. 20181; Cass., Sez. I, 23/02/2022, n. 5966; Cass., Sez. Lav., 23/07/2010, n. 17367): essa non risulta validamente censurata dalla ricorrente, la quale, nel far valere il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., si limita a contrapporre la propria personale lettura delle delibere a quella fornita dalla Corte territoriale, insistendo sulla distinzione tra le due fasce di prestazioni ad alta intensità assistenziale, senza essere in grado d’individuare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito nella sentenza impugnata. In tal modo, dimostra di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cit. (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547).

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

In tema di prova dell’inadempimento delle obbligazioni

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 2 settembre 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *