Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 giugno 2024| n. 16755.
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull’interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall’art. 1310, comma 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l’esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall’unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto esteso, nei confronti di singoli complessi condominiali, l’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico degli ex amministratori, autori dell’illecito, consistito nell’omessa manutenzione di una ringhiera e nell’omessa adozione di cautele idonee a scongiurarne il crollo che aveva cagionato la caduta e il conseguente decesso di una persona).
Ordinanza|17 giugno 2024| n. 16755. In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti
Data udienza 19 febbraio 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Obbligazioni in genere – Solidarieta’ – Prescrizione obbligazione derivante da fatto illecito – Diversità dei titoli di responsabilità dei soggetti coobbligati – Incidenza sul regime dell’interruzione del termine di prescrizione – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere – Rel.
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23791/2020 R.G. proposto da:
(…) INTERCONDOMINIO DI VIA (…) NAPOLI, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avv. Pi.Mo. (…), elettivamente
domiciliato in Roma, via (…), presso lo studio del difensore.
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO VIA (…) NAPOLI; CONDOMINIO VIA (…) NAPOLI, rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dall’avv. Da.Ni.e dall’avv. Pi.Mo.(…), elettivamente domiciliati in Roma, via (…), presso lo studio dell’avv. Pi.Mo.
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
Po.Co., rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avv. Sa.Co., elettivamente domiciliato in Napoli, via (…), presso lo studio del difensore.
– controricorrente –
(…) Spa
– intimata –
Da.Ni., Fr.Le., Ca.Ga.
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 924/2020, pubblicata in data 27 febbraio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2024 dal Consigliere dott.ssa Stefania Tassone
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione introduttivo Po.Co., nella sua qualità di erede di Po.Le., conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Napoli (…) Intercondominio di via (…) in Napoli, nonché Ca.Ge., Fr.Le. e Da.Ni., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del congiunto avvenuto il 19 gennaio 1997 per una caduta di circa 15 m. causata dall’improvviso distacco della ringhiera condominiale che transennava il lato della discesa che conduce agli edifici.
Intervenivano volontariamente in giudizio i Condominii di via (…) e scala C in Napoli e si provvedeva alla chiamata in causa di (…) Spa, già Assicurazioni (…) Spa, nonché di (…) Assicurazioni già (…) Assicurazioni.
Con sentenza del 27 febbraio 2015 il Tribunale di Napoli, ritenuto che la costituzione di parte civile di Po.Co., depositata in data 1 Febbraio 2001 nel processo penale per omicidio colposo a carico di Br.Ma. ed Ru.Ed., succedutisi nell’amministrazione del condominio nel periodo del sinistro, non poteva spiegare effetti interruttivi della prescrizione nei confronti dei diversi soggetti evocati nel giudizio civile; considerato che l’evento di danno risaliva al gennaio 1997 ed il primo atto interruttivo della prescrizione era la lettera di messa in mora del 19 maggio 2006; rilevato che tutti i convenuti avevano tempestivamente sollevato eccezione di prescrizione del diritto di credito risarcitorio e che la stessa si era compiuta, rigettava la domanda dell’attore per intervenuta prescrizione del diritto, compensando integralmente le spese processuali.
2. Avverso tale sentenza Po.Co. proponeva appello avanti la Corte d’Appello di Napoli.
Si costituiva resistendo (…) Spa, quale compagnia assicuratrice del Condominio di via (…) nonché del Condominio di via (…).
Si costituivano altresì resistendo Da.Ni., Fr.Le. e Ca.Ga., nonché i Condominii di via (…) e C in Napoli e (…) Intercondominio di via (…) in Napoli.
Con sentenza n. 924/2020 pubblicata il 27 febbraio 2020 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la responsabilità per la morte di Po.Le. in data 19 gennaio 1997, condannava al risarcimento dei danni, in persona dei rispettivi amministratori pro tempore, (…) Intercondominio di via (…) Napoli, Condominio via (…) e Condominio via (…) in Napoli; dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Fr.Le., Ca.Ga. e Da.Ni.; rigettava la domanda di manleva rispettivamente formulata nei confronti di (…) Spa sia da parte del Condominio di via (…) sia del Condominio di via (…).
3. Avverso tale sentenza (…) Intercondominio di via Giacinto gigante 39 Napoli propone ora ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Anche il Condominio di via (…) ed il Condominio di via (…) si costituiscono con controricorso contenente ricorso incidentale adesivo, affidato ad un unico motivo.
Con distinti controricorsi Po.Co. resiste al ricorso principale ed ai ricorsi incidentali.
Nonostante la rituale intimazione (…), Da.Ni., Fr.Le. e Ca.Ga. non hanno svolto attività difensiva.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
L’Intercondominio (…) ha depositato memoria illustrativa.
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di impugnazione (…) Intercondominio deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310 e 2055 cod. civ. in relazione agli artt. 187 cod. pen. e 83 cod. proc. pen., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Lamenta il ricorrente che la corte territoriale, nel ritenere che “non sia in contestazione la natura solidale dell’obbligazione e la unicità del fatto che ha cagionato il danno”, ha valorizzato come principio pacifico che “la costituzione della parte civile nel processo penale a carico di uno dei coobbligati interrompe utilmente il decorso ed estende l’effetto permanente interruttivo della prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale con gli altri coobbligati in solido”, ma, così argomentando, non ha tenuto conto che, nei confronti dei responsabili civili Intercondominio e Condominii singoli, laddove, come nel caso di specie, non vi sia coincidenza tra illecito penale ed illecito civile, ovvero essi non possano essere chiamati con la costituzione di parte civile nello stesso processo penale a risarcire il danno per un fatto reato diverso ed autonomo, il danneggiato avrebbe dovuto non solo perfezionare, come ha fatto, la costituzione di parte civile nei confronti degli ex amministratori, ma anche chiedere l’autorizzazione a procedere alla citazione dei responsabili civili ex art. 83 cod. proc. pen.
Infatti nel caso in esame il fatto contestato in sede penale è stato quello di aver determinato, in qualità di amministratore dell’Intercondominio, con negligenza ed imprudenza consistita nell’aver omesso le manutenzioni ordinarie e di adottare le dovute cautele atte a scongiurare il pericolo di crollo della ringhiera, le condizioni del tragico incidente.
Tale capo di imputazione configura la duplice natura di illecito penale e civile nei soli confronti degli imputati degli imputati ex amministratori, ma non anche nei confronti dell’odierno ricorrente principale Intercondominio ovvero dei Condominii ricorrenti incidentali, che invece possono rispondere solo civilmente della violazione degli obblighi di custodia ex art. 2051 cod. civ.
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti
1.1. I ricorrenti incidentali Condominio di via (…) ed il Condominio di via (…) analogamente deducono unico motivo avente ad oggetto violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 e 2055 cod. civ. in relazione agli artt. 187 cod. pen. e 83 cod. proc. pen., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., basato sulle medesime considerazioni di cui al ricorso principale, cui dunque aderiscono.
2. Il ricorso principale ed i ricorsi incidentali adesivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La corte di merito ha invero espressamente affermato come non fosse contestata in giudizio né la natura solidale dell’obbligazione né l’unicità del fatto che ha cagionato il danno ed ha quindi applicato il consolidato orientamento di questa Suprema Corte secondo cui la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di uno dei coobbligati interrompe utilmente il decorso della prescrizione e tale effetto permanente interruttivo, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale, si estende anche agli altri obbligati in solido.
E questo perché, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., la diversità dei titoli di responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull’interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e segnatamente dall’art. 1310, comma 1, cod. civ. per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l’esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall’unicità del fatto dannoso previsto dall’art. 2055 cod. civ. (Cass., 05/09/2019, n. 22164; Cass., Sez. un., 27/04/2022, n. 13143; Cass., 17/01/2019, n. 1070, secondo cui una volta che si assuma la solidarietà passiva, non può essere negata l’applicabilità della relativa disciplina in punto prescrizione).
Aggiungasi che non risulta che la statuizione della corte territoriale in ordine alla natura solidale dell’obbligazione sia stata impugnata, per cui la relativa statuizione è passata in giudicato, e che, per altro verso, sebbene sia il ricorrente principale sia i ricorrenti incidentali contestino la unicità del fatto e delle conseguenti responsabilità, risulta che agli amministratori susseguitisi nel Condominio è stata imputata in sede penale negligenza ed imprudenza per aver omesso le manutenzioni ordinarie della ringhiera posta sulla rampa di accesso al condominio medesimo, una condotta dunque che sotto il profilo civilistico è riconducibile alla omessa custodia di cui all’art. 2051 cod. proc.
3. In conclusione, sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali adesivi vanno rigettati.
4. Sussistono giusti motivi, stante la natura adesiva dei ricorsi incidentali, per dichiarare compensate le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente principale (…) Intercondominio ed i Condominii scala B e C di via (…) in Napoli.
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti
Per la peculiarità delle questioni trattate vanno parimenti dichiarate compensate le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali da un lato ed il controricorrente Po.Co. dall’altro.
P.Q.M.
La Corte rigetta sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali adesivi.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti costituite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 19 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2024.
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