Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 giugno 2024| n. 16289.
La mancata escussione di un fideiussore non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona
La mancata escussione di un fideiussore, in assenza di specifiche contestazioni dell’operato del creditore, non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona, in mancanza di una norma dell’ordinamento che preveda un tale obbligo, sicché tale circostanza non può neppure essere dedotta come motivo di inadempimento imputabile al creditore, né la parte del debito garantita dal fideiussore non escusso può essere ritenuta un danno ingiusto risarcibile verso il debitore, atteso che quest’ultimo rimane l’unico soggetto a dover rispondere del debito per l’intero, stante la funzione della fideiussione di mera garanzia di un debito altrui.
Ordinanza|12 giugno 2024| n. 16289. La mancata escussione di un fideiussore non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona
Data udienza 7 maggio 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Fidejussione – Del fideiussore – In genere omessa escussione del fideiussore da parte del creditore – Comportamento contrario a buona fede – Insussistenza – Danno risarcibile a favore del debitore – Esclusione.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott.ssa DAL MORO Alessandra – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere – rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 15674/2020 R.G. proposto da:
(…) CREDIT SOLUTIONS Spa (quale rappresentante di (…) CREDIT SERVICING S.P.A, a sua volta rappresentante di (…) Srl), con sede in M, alla via (omissis) nn. (omissis), in persona del procuratore Avv. La.Sa., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Ma.Ri., con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via (…), presso lo studio dell’Avvocato Ma.Ta.;
– ricorrente principale –
seguito da quello di
BANCA (…) Spa in amministrazione straordinaria (poi divenuta (…) BANCA Spa), con sede in B, al Corso (omissis) n. (omissis), in persona dei Commissari Straordinari, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati Ro.Ma. e Ro.Pi., con cui elettivamente domicilia in Roma, al viale (…), presso lo studio dell’Avvocato Fi.To.;
– ricorrente incidentale –
contro
Ca.Gi., Br.Gi. ed ITTICA Az. Srl, quest’ultima con sede in G (BA), alla S.S. (omissis), Km (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore Pa.Ma., tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati Sa.Mo. e Ti.Te., con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via (…), presso lo studio dell’Avvocato De.Ca.;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e
De.Gi. e De.En., rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Ma.Le., presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla (…);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 522/2020 della CORTE DI APPELLO DI BARI, pubblicata il giorno 04/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 07/05/2024 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.
La mancata escussione di un fideiussore non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona
FATTI DI CAUSA
1. Con distinti atti ritualmente notificati, Ittica Az. Srl, debitrice principale, ed i fideiussori De.Gi., Ca.Gi., Br.Gi., Vi.An., De.En., Ma.Sa. ed Ru.An. citarono Banca (…) s.c. a r.l. innanzi al Tribunale di Bari proponendo opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ., avverso il decreto ingiuntivo n. 811/2005, con cui il menzionato tribunale gli aveva intimato il pagamento, in favore di detta banca, di Euro 390.132,73 ed Euro 85.900,48, oltre gli interessi convenzionali dal 29.10.2003 nei limiti di cui alla legge n. 108/96 e le spese della procedura monitoria. Tale pagamento era stato richiesto quale saldo dei conti correnti n. (omissis) (acceso il 5 ottobre 2000 ed estinto il 28 ottobre 2003, assistito da procura ad incassare il contributo richiesto dalla società opponente quando il Ministero per le politiche agricole lo avesse erogato) e n. (omissis) (acceso il 24 novembre 1999 ed estinto in data 28 ottobre 2003, corredato da apertura di credito di Euro 100.000,00, utilizzabile esclusivamente per anticipo del rimborso IVA dell’anno 2001) intrattenuti da Ittica Az. Srl presso la filiale di M del menzionato istituto di credito.
1.1. Costituitosi quest’ultimo in entrambi i giudizi, gli stessi furono riuniti e successivamente, disposta ed espletata una c.t.u. contabile, l’adito tribunale, con sentenza del 10 giugno 2015, n. 2632, accolse parzialmente le opposizioni, revocò il decreto opposto e condannò gli opponenti, in solido, al pagamento delle differenti somme di Euro 74.748,98 e di Euro 393.270,02, oltre ulteriori interessi di mora dalla data di calcolo dei saldi in consulenza tecnica d’ufficio al soddisfo.
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2. Pronunciando sul gravame proposto da Ittica Az. Srl, Ca.Gi., De.Gi., De.En. e Br.Gi. contro questa decisione, l’adita Corte di appello di Bari, con sentenza del 28 febbraio/4 marzo 2020, n. 522, – resa nel contraddittorio con Banca (…) s.c. a r.l. e con l’intervento, ex art. 111 cod. proc. civ., di (…) Srl, tramite la propria mandataria (…) Credit Servicing Spa e quale cessionaria del credito della prima – così dispose: “1) Accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la società Ittica Az. Srl al pagamento, in favore della Banca (…), delle minori somme di Euro 55.499,71 e di Euro 164.264,27; 2) Accertata la nullità dei contratti di fideiussione, rigetta la domanda di pagamento della Banca (…) nei confronti di Ca.Gi., De.Gi., De.En. e Br.Gi.; 3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali di secondo grado; 4) Pone in via definitiva le spese della consulenza tecnica d’ufficio disposta in grado di appello a carico della società Ittica Az. Srl e della Banca (…), in parti uguali”.
2.1. Per quanto qui ancora di interesse, ed in estrema sintesi, quella corte: i) previa articolata descrizione dei complessivi rapporti intercorsi tra la banca e la società opponente, ritenne che “(…) il comportamento dell’istituto bancario si è rivelato contrario ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di cui agli articoli 1175 – 1375 del codice civile in quanto, omettendo di escutere la garanzia costituita dal consorzio Unicredito, ha provocato un danno alla società debitrice pari alla quota di debito che sarebbe stata abbattuta a seguito della escussione così come determinata dal consulente tecnico d’ufficio. Nello stesso tempo, la banca ha favorito il consorzio garante omettendo di escutere la fideiussione. A nulla rilevano le osservazioni fatte dall’istituto bancario appellato riguardo all’eventuale debito della società Ittica Az. nei confronti del consorzio, trattandosi di un rapporto estraneo all’istituto bancario relativo a un comportamento del consorzio del tutto eventuale che non ha costituito oggetto del presente giudizio”; ii) considerò nulle, per violazione della disciplina anticoncorrenziale ed alla stregua dei principi dettati da Cass. n. 29810 del 2017 e dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, – provvedimento, quest’ultimo, “che il collegio ritiene di poter esaminare sia perché agevolmente consultabile attraverso il sito della Banca d’Italia, sia in quanto menzionato e descritto, quanto al contenuto, in precedenti decisioni della Corte di cassazione” – le fideiussioni prestate da Ca.Gi., De.Gi., De.En. e Br.Gi. Precisò, peraltro, che “Non sembra al collegio che sia possibile ravvisare la nullità parziale del contratto di fideiussione, non estesa alle clausole che non hanno costituito oggetto del provvedimento della Banca d’Italia numero 55 del 2005, al riguardo potendosi fondatamente osservare che la clientela non concorre alla formazione delle condizioni generali di contratto adottate dagli istituti bancari per disciplinare in modo uniforme i rapporti fra le banche ed i clienti, cosicché ben difficilmente si può ipotizzare che la banca avrebbe acconsentito ugualmente a stipulare il contratto di fideiussione qualora il fideiussore si fosse opposto alla inserzione nel contratto delle clausole “incriminate”. È noto, infatti, anche secondo la comune esperienza, che i moduli contrattuali sottoposti alla clientela da parte degli istituti bancari riportano le condizioni generali conformi alle norme uniformi bancarie già predisposte, che vengono sottoposte per la firma, senza alcun potere per il cliente di modificare le clausole”; iii) escluse di poter pronunciare la condanna al pagamento delle somme direttamente in favore della società intervenuta quale cessionaria del credito della Banca (…), atteso che, “come ha affermato la Corte di cassazione, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d’appello, come consentitogli dall’art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all’adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l’adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (cfr. Corte di cassazione Sez. U., Sentenza n. 6418 del 03/11/1986).
La mancata escussione di un fideiussore non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona
Nel caso in questione, non risulta l’adesione della cedente Banca (…)”; iv) compensò le spese processuali di entrambi i gradi, ravvisando un’ipotesi di reciproca soccombenza. Osservò, infatti, che “se l’istituto bancario è risultato parzialmente vittorioso nei confronti della società debitrice Ittica Az. Srl, esso dovrebbe rifondere le spese processuali ai fideiussori. Si è verificata, quindi, l’ipotesi della soccombenza reciproca delle parti, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. (Cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 -, Ordinanza n. 10113 del 24/04/2018, Rv. 648893 – 01)”.
3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso principale (…) Credit Solutions Spa, quale rappresentante di (…) Credit Servicing Spa, a sua volta rappresentante di (…) Srl, affidandosi a sei motivi. Ha proposto ricorso incidentale, recante cinque motivi, Banca (…) Spa in amministrazione straordinaria (poi divenuta (…) Banca Spa). Hanno resistito, con separati controricorsi, De.Gi. ed De.En., nonché Ca.Gi., Br.Gi. ed Ittica Az. Srl. Entrambe tali parti controricorrenti hanno proposto pure autonomi ricorsi incidentali, ciascuno recante un motivo. Ca.Gi., Br.Gi. ed Ittica Az. Srl hanno depositato controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ. avverso il ricorso incidentale di Banca (…) in a.s.. Infine, hanno depositato memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ. De.Gi. ed De.En., Ittica Az. Srl e Br.Gi., nonché (…) Banca Spa (già Banca (…) in a.s.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per maggior chiarezza e specificità di questa esposizione, si ritiene opportuno procedere al separato esame di ciascuno dei ricorsi, principale ed incidentali, predetti.
A) Il ricorso principale di (…) Credit Solutions Spa, quale rappresentante di (…) Credit Servicing Spa, a sua volta rappresentante di (…) Srl
1. Il primo motivo del ricorso di (…) Credit Solutions Spa, quale rappresentante di (…) Credit Servicing Spa, a sua volta rappresentante di (…) Srl, denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 58 T.U.B.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione ai punti nn. 3 e 5 dell’art 360, comma 1, c.p.c.”. Si contesta l’assunto con cui la corte distrettuale ha escluso di poter pronunciare la condanna al pagamento delle somme dovute direttamente in favore della cessionaria. Si deduce che la richiesta “adesione” del cedente alla domanda di pagamento proposta dal cessionario con l’intervento ex art. 111 cod. proc. civ. non è richiesta da quest’ultima disposizione. La corte suddetta, inoltre, ha omesso di considerare che la cessione dei crediti in blocco era avvenuta ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 e non era stata minimamente contestata dalla cedente, né dal debitore ceduto.
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1.1. Una tale doglianza è inammissibile ex art. 360-bis 1 cod. proc. civ.
1.2. Invero, il principio espresso da Cass., S.U., n. 6418 del 1986, -“Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d’appello, come consentitogli dall’art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all’adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l’adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa.” – che la corte barese ha richiamato al fine di escludere di poter pronunciare la condanna al pagamento delle somme dovute direttamente in favore della cessionaria sul presupposto dell’accertata insussistenza dell’adesione della cedente Banca (…), è stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 10442 del 2023; Cass. n. 25424 del 2023; Cass. n. 5728 del 2024), sicché può ritenersi ormai consolidato, né le odierne argomentazioni della ricorrente principale offrono significativi spunti per rimeditarlo.
1.2.1. Resta solo da aggiungere che, come rimarcato da Cass. n. 10442 del 2023, “(…) in caso di intervento ai sensi dell’art. 111 c.p.c., nella sussistenza dei presupposti sopra indicati (espressa domanda formulata dal cessionario per il pagamento diretto; adesione del cedente; assenza di contestazioni da parte del debitore ceduto) il giudice ha la facoltà (“può”) di pronunciare la condanna del convenuto all’adempimento diretto in favore del cessionario. (…). Tuttavia, non vi è un obbligo in tal senso da parte del giudice (ma solo una facoltà), proprio per la previsione di cui all’art. 111, terzo comma, c.p.c., per il quale la sentenza pronunciata contro l’alienante del credito litigioso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare”.
2. Il secondo motivo di questo ricorso prospetta la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1936, 1952 e 2043 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione ai punti nn. 3 e 5 dell’art 360, comma 1, c.p.c.”. Si contesta l’affermazione della corte territoriale secondo cui “il comportamento dell’istituto bancario si è rivelato contrario ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di cui agli articoli 1175 – 1375 del codice civile in quanto, omettendo di escutere la garanzia costituita dal consorzio Unicredito, ha provocato un danno alla società debitrice pari alla quota di debito che sarebbe stata abbattuta a seguito della escussione così come determinata dal consulente tecnico d’ufficio. Nello stesso tempo, la banca ha favorito il consorzio garante omettendo di escutere la fideiussione. A nulla rilevano le osservazioni fatte dall’istituto bancario appellato riguardo all’eventuale debito della società Ittica Az. nei confronti del consorzio, trattandosi di un rapporto estraneo all’istituto bancario relativo a un comportamento del consorzio del tutto eventuale che non ha costituito oggetto del presente giudizio”. Si deduce che “l’escussione del fideiussore in luogo del debitore si configura come mera facoltà del creditore e non certamente come obbligo. È, (…), davvero singolare ritenere contrario ai principi di correttezza e buona fede la mancata escussione di un fideiussore ed addirittura “danno”risarcibile la parte del debito garantita dal fideiussore non escusso introducendo nel nostro ordinamento un obbligo in capo al creditore non confermato da alcuna norma”. Si nega, in ogni caso, che la mancata escussione di un fideiussore possa condurre alla produzione di un danno, tantomeno ingiusto, posto che “il debitore garantito è e rimane l’unico soggetto a dover rispondere del debito per l’intero, stante la funzione di garanzia di un debito altrui della fideiussione ed il diritto di regresso spettante al garante ai sensi dell’art. 1950 c.c.”.
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2.1. Questa doglianza si rivela fondata.
2.2. Invero, come si è già riferito al cap. 2.1. dei “Fatti di causa”, la corte territoriale ha considerato come contraria a correttezza e buona fede l’omissione, in sé considerata, dell’escussione del fideiussore Consorzio Unicredito s.c. a r.l., da parte della banca, in relazione ad un mutuo da quest’ultima concesso ad Ittica Az. Srl, regolato sul conto corrente n. 1423.5 intestato alla menzionata società ed acceso, con apertura di credito di Euro 3999.505,23, per anticipo del 90% del contributo a valere sullo strumento finanziario di orientamento della pesca ad essa riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali: ciò, da un lato, aveva sostanzialmente impedito alla correntista di beneficiare dell’ulteriore riduzione del saldo passivo di quel conto; dall’altro, aveva favorito il consorzio garante omettendo di escutere la fideiussione. Né, secondo quella corte, avrebbero potuto assumere rilievo “le osservazioni fatte dall’istituto bancario appellato riguardo all’eventuale debito della società Ittica Az. nei confronti del consorzio, trattandosi di un rapporto estraneo all’istituto bancario relativo a un comportamento del consorzio del tutto eventuale che non ha costituito oggetto del presente giudizio”.
2.2.1. Si tratta, tuttavia, di considerazioni che, ad avviso del Collegio, non meritano alcun seguito, posto che ritenere contrario ai principi di correttezza e buona fede la mera mancata escussione di un fideiussore (e non, si badi bene, particolari circostanze o modalità del comportamento del creditore) ed addirittura “danno” ingiusto risarcibile la parte del debito garantita dal fideiussore stesso non escusso equivale, sostanzialmente, ad introdurre nell’ordinamento un obbligo, in capo al creditore, non previsto da alcuna norma.
2.2.2. In altri termini, la semplice mancata escussione del fideiussore non può condurre, di per sé sola, alla produzione di un danno, tantomeno ingiusto, atteso che il debitore garantito è e rimane l’unico soggetto a dover rispondere del debito per l’intero, stante la funzione di garanzia di un debito altrui della fideiussione ed il diritto di regresso spettante al garante ai sensi dell’art. 1950 cod. civ.
3. I motivi terzo e sesto del ricorso in esame lamentano, rispettivamente:
III) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 190 e 345 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione ai punti nn. 3 e 5 dell’art 360, comma 1, c.p.c.”. Si ascrive alla corte territoriale di non essersi pronunciata sull’inammissibilità per tardività prospettata dalla odierna ricorrente con riguardo sia all’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina anticoncorrenziale, asseritamente formulata dagli appellanti, per la prima volta, soltanto nella loro prima comparsa conclusionale in appello, sia alla documentazione prodotta contestualmente a quest’ultima;
VI) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., in relazione ai punti nn. 3 e 5 dell’art 360, comma 1, c.p.c.”. Si assume che, “nel decidere la controversia sulla base del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, la Corte di Appello di Bari ha violato la norma di cui all’art. 113 c.p.c., secondo la quale il Giudice deve decidere iuxta alligata et probata. (…), il provvedimento della Banca d’Italia, posto a decisivo fondamento della pronuncia impugnata, non è stato tempestivamente prodotto dagli appellanti, sicché dello stesso la Corte di Appello di Bari non poteva tenere conto, giusta il principio di diritto di cui all’art. 113 c.p.c.. Né può ritenersi che del predetto provvedimento la Corte di Appello di Bari poteva tenere conto perché consultabile on line e comunque richiamato da codesta Ecc.ma Corte in altre pronunce: infatti, trattandosi di provvedimento non avente natura e forza di legge, lo stesso soggiace ai noti principi in materia di onere probatorio”.
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3.1. Tali doglianze sono scrutinabili congiuntamente perché parzialmente connesse laddove pongono, entrambe, la questione della tempestività, o meno, della complessiva produzione documentale degli appellanti a corredo dell’eccezione di nullità della fideiussione, per violazione della disciplina anticoncorrenziale, da loro sollevata per la prima volta in sede di gravame.
3.2. Orbene, la censura di omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’eccezione di nullità della fideiussione suddetta – di cui alla prima parte
del terzo motivo – è infondata, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali ma soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito (cfr. ex aliis, Cass. n. 10422 del 2019; Cass. nn. 25154, 6174 e 1876 del 2018; Cass. n. 321 del 2016; Cass. n. 22952 del 2015; Cass. n. 7406 del 2014; Cass. n. 1701 del 2009).
3.3. Quanto, poi, alla denunciata tardività della complessiva documentazione (contratti di fideiussione e provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005) depositata dai medesimi appellanti, a corredo della menzionata eccezione, unitamente alla comparsa conclusionale in cui quest’ultima era stata formulata (cfr., in generale, la seconda parte del terzo motivo e, con specifico riferimento al provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il sesto motivo), rileva il Collegio che l’accesso al fascicolo di ufficio – consentito a questa Corte in ragione della natura di error in procedendo del vizio denunciato – permette agevolmente di verificare che, in realtà, almeno le copie di tutti i contratti di fideiussione sottoscritti, rispettivamente, da De.Gi., Ca.Gi., Br.Gi., Vi.An., De.En., Ma.Sa. ed Ru.An., risultavano essere stati tempestivamente depositati da Banca (…) Spa già costituendosi nei due autonomi giudizi da questi ultimi intrapresi, ex art. 645 cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di Bari, poi riuniti, avverso il decreto ingiuntivo n. 811/2005, con cui il medesimo tribunale aveva loro intimato il pagamento, in favore di detta banca, di Euro 390.132,73 ed Euro 85.900,48, oltre gli interessi convenzionali dal 29.10.2003 nei limiti di cui alla legge n. 108/96.
3.4. Discorso diverso si impone, invece, per il suddetto provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, che ha disposto che gli articoli 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 del codice civile) e 8 (clausola di sopravvivenza) “dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussioni omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990”.
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3.4.1. Esso, infatti, risulta essere stato depositato dai medesimi appellanti solo in grado di appello, contestualmente alla loro comparsa conclusionale. Tuttavia la corte distrettuale ha ritenuto di poterlo esaminare – ponendolo a fondamento dell’adottata decisione di integrale nullità delle menzionate fideiussioni – “sia perché agevolmente consultabile attraverso il sito della Banca d’Italia, sia in quanto menzionato e descritto, quanto al contenuto, in precedenti decisioni della Corte di cassazione” (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata).
3.4.2. Orbene, deve osservarsi che, nella specie, il giudizio di appello ha investito una decisione di prime cure pubblicata in data 10 giugno 2015 e che, pertanto, trova applicazione l’attuale versione dell’art. 345 cod. proc. civ., come modificata dall’art. 54, del D.L. n. 83 del 2012 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 – avendo questa Corte già stabilito che la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui all’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., operata dal citato d.l. trova applicazione – mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum – solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, e cioè dal giorno 11 settembre 2012 (cfr. Cass. n. 6590 del 2017 e Cass. n. 21606 del 2021, entrambe ribadite, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 29506 del 2023).
3.4.3. Questa Corte ha chiarito, altresì, che la formulazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. applicabile al caso in esame – a mente della quale “Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” – pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la “indispensabilità” degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del 2017, anch’essa ribadita, in motivazione, dalla menzionata, più recente, Cass. n. 29506 del 2023).
3.4.4. Nell’odierna vicenda, quindi, l’avvenuta produzione, ad opera degli appellanti, solo in sede di gravame, peraltro addirittura contestualmente al deposito della loro comparsa conclusionale, del menzionato provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 a corredo della ivi sollevata, per la prima volta, eccezione di nullità della fideiussione da essi sottoscritta su schema ABI, risulta tardiva, nemmeno avendo gli appellanti medesimi, in quella sede o nei loro odierni controricorsi, argomentato circa la impossibilità, ad essi non imputabile, di produrla in precedenza.
3.4.5. Né la produzione predetta potrebbe considerarsi legittima unicamente valorizzando il fatto che l’eccezione di nullità della fideiussione suddetta era stata sollevata dai soggetti oggi controricorrenti solo in appello, come, peraltro, sarebbe stato pienamente possibile, trattandosi di eccezione in senso lato. Così opinando, infatti, oltre a sovrapporsi non correttamente il profilo della proponibilità dell’eccezione con quello dell’ammissibilità della produzione documentale, si verrebbe ad ammettere detta produzione in modo del tutto svincolato dalla verifica della impossibilità per la parte di operarla tempestivamente nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, in tal modo facendo ricorso, in sostanza, – latamente ed immotivatamente – ad un criterio di indispensabilità che, invece, non assume più rilievo nella vigente disciplina dell’ammissibilità di nuovi mezzi istruttori in appello.
3.4.6. Al citato provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, infine, reso da quest’ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio; sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall’altro, la corte di appello – diversamente da quanto concretamente accaduto – non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia.
La mancata escussione di un fideiussore non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona
3.4.6.1. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. (Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall’ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all’operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso.
4. Il quarto motivo di questo ricorso denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione ai punti nn. 3 e 5 dell’art 360, comma 1, c.p.c.”. Si ascrive alla corte territoriale di essersi pronunciata sulla nullità delle fideiussioni, per violazione della disciplina anticoncorrenziale, avendola rilevata di ufficio e senza averla prima sottoposta al contraddittorio delle parti.
4.1. Una tale doglianza si rivela infondata.
4.2. Invero, dalla stessa sentenza impugnata emerge (cfr. pag. 18) che la nullità in questione era stata eccepita dagli appellanti (in particolare da Br.Gi. e Ca.Gi.), non rilevata di ufficio dalla corte d’appello, ergo non c’è stata alcuna violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.
4.2.1. A tanto deve soltanto aggiungersi che il contraddittorio sulla menzionata eccezione si era comunque instaurato, atteso che la stessa ricorrente riferisce di averne ripetutamente eccepito la tardività.
5. Il quinto motivo di questo ricorso, infine, denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione ai punti nn. 3 e 5 dell’art 360, comma 1, c.p.c. “. Si contestano gli assunti con cui la corte distrettuale ha escluso che fosse possibile limitare la declaratoria di nullità delle fideiussioni alle sole clausole che avevano costituito oggetto del provvedimento della Banca d’Italia numero 55 del 2005.
5.1. Questa doglianza risulta assorbita per effetto dell’accoglimento del terzo motivo.
B) Il ricorso incidentale (tempestivo) di Banca (…) Spa in amministrazione straordinaria (poi divenuta (…) Banca Spa).
1. Il primo motivo del ricorso di Banca (…) Spa in amministrazione straordinaria denuncia la “Violazione e falsa applicazione, giusta l’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 111 c.p.c., laddove la Corte territoriale non ha ritenuto realizzatasi la estromissione tacita dal giudizio di Banca (…) Spa”. Si ascrive alla corte distrettuale di avere errato nel ritenere la “permanenza” nel giudizio della Banca (…) Spa alla luce del comportamento concludente tenuto da tutte le parti.
1.1. Una tale doglianza si rivela infondata.
1.2. Invero, giova rimarcare, innanzitutto, che è assolutamente pacifico che, nella vicenda oggi all’attenzione del Collegio, non ci stata alcuna espressa richiesta della cessionaria ((…) Srl) di estromissione della cedente (Banca (…) s.c.p.a.), anzi la corte d’appello ha affermato che non ne risultava l’adesione alla sua estromissione (cfr. pag. 29 della sentenza impugnata).
1.3. Questa Corte, poi, benché conscia del consolidato indirizzo di legittimità che considera ben possibile configurare la tacita estromissione del dante causa a titolo particolare (sebbene non formalmente dichiarata e che fa cessare la qualità di litisconsorte necessario alla parte originaria. Vedasi, tra le altre, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5531 del 2024; Cass. n. 35798 del 2022; Cass. n. 2048 del 2018; Cass. n. 20533 del 2017; Cass. n. 6196 del 2015; Cass. n. 3056 del 2011; Cass. nn. 26321 e 12035 del 2010; Cass. n. 8395 del 2009; Cass. n. 6591 del 2008; Cass. n. 9004 del 2007; Cass. n. 24245 del 2004; Cass. n. 19072 del 2003; Cass. n. 6530 del 2000) in presenza del disinteresse sostanziale del medesimo e delle altre parti alla sua permanenza in causa ove in essa sia intervenuto il suo avente causa, rileva, tuttavia, che queste pronunce riguardano l’ipotesi in cui il cedente non abbia partecipato ad un grado di impugnazione introdotto o in cui si era costituito direttamente il cessionario.
La mancata escussione di un fideiussore non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona
1.3.1. Pertanto, ritiene inutilizzabile quell’indirizzo interpretativo in una fattispecie, come quella oggi in esame, in cui la successione nel diritto controverso è avvenuta pendente il giudizio di appello, nel quale, peraltro, la cedente si era pure ritualmente costituita, senza che, in contrario, possa attribuirsi decisivo rilievo alla sua condotta, asseritamente inerte, successiva all’intervento, in quella sede, della cessionaria.
2. Il secondo motivo di questo ricorso prospetta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 58 T.U.B.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione ai punti nn. 3 e 5 dell’art 360, comma 1, c.p.c.”. Si contesta l’assunto con cui la corte distrettuale ha escluso di poter pronunciare la condanna al pagamento delle somme dovute direttamente in favore della cessionaria.
2.1. Questa doglianza è sostanzialmente analoga a quella di cui al primo motivo del ricorso principale di (…) Credit Solutions Spa, quale rappresentante di (…) Credit Servicing Spa, a sua volta rappresentante di (…) Srl
2.2. Pertanto, al fine di giustificarne la declaratoria di inammissibilità, è qui sufficiente richiamare le argomentazioni già precedentemente esposte in relazione a quel motivo.
3. Il terzo ed il quinto motivo del ricorso in esame lamentano, rispettivamente:
III) “Violazione e falsa applicazione, di cui ai punti nn. 3 e 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., degli artt. 99, 112, 113, 115 345 c.p.c. e del principio di intangibilità del giudicato in relazione alla domanda di nullità delle fideiussioni per contrasto con la legge antitrust; nullità per violazione del principio del contraddittorio e del dovere di collaborazione tra Giudice e parti”. Vengono complessivamente riproposte, in sostanza, le medesime argomentazioni di cui ai motivi terzo e quarto del menzionato ricorso principale di (…) Credit Solutions Spa, quale rappresentante di (…) Credit Servicing Spa, a sua volta rappresentante di (…) Srl, con la sola aggiunta che viene qui invocata la pretesa formazione di un giudicato sulla insussistenza della violazione della normativa anticoncorrenziale;
La mancata escussione di un fideiussore non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona
V) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 345 c.p.c., in relazione ai punti nn. 3 e 5 dell’art 360, comma 1, c.p.c.”. La doglianza ripropone, sostanzialmente, quella di cui al sesto motivo del suddetto ricorso principale.
3.1. Tali doglianze sono scrutinabili congiuntamente perché parzialmente connesse laddove pongono, entrambe, la questione della tempestività, o meno, della produzione documentale tutta degli appellanti a corredo dell’eccezione di nullità della fideiussione, per violazione della disciplina anticoncorrenziale, da loro sollevata per la prima volta in sede di gravame.
3.2. Esse si rivelano fondate nei soli limiti desumibili dalle argomentazioni già esposte, quanto alle corrispondenti doglianze del ricorso principale suddetto, nei precedenti paragrafi da 3.3. a 3.4.6.1. di questa motivazione ad esso relativa.
3.3. Va qui solo precisato che nessun giudicato risulta configurabile nei termini specifici esposti nella censura di cui al descritto terzo motivo, posto che di tanto, in primo grado, pacificamente non si è discusso.
4. Il quarto motivo di questo ricorso lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo della controversia in relazione ai punti nn. 3 e 5 dell’art 360, comma 1, c.p.c., in riferimento alla dichiarata nullità totale dei contratti di fideiussione”.
4.1. Questa doglianza è sostanzialmente analoga a quella di cui al quinto motivo del ricorso principale di (…) Credit Solutions Spa, quale
rappresentante di (…) Credit Servicing Spa, a sua volta rappresentante di (…) Srl
4.2. Pertanto, al fine di giustificarne la declaratoria di assorbimento, è qui sufficiente richiamare quanto già precedentemente osservato in relazione a quel motivo.
C) Il ricorso incidentale (tempestivo) di Ca.Gi., Ittica Az. Srl e Br.Gi.
1. L’unico motivo del ricorso incidentale di Ca.Gi., Ittica Az. Srl e Br.Gi. denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – Carenza ed illogicità della motivazione relativamente alla compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.”. Si contesta l’avvenuta compensazione delle spese di lite tra l’istituto di credito ed i i ricorrenti incidentali suddetti, ritenendosi insussistente la reciproca soccombenza affermata, invece, dalla corte distrettuale.
1.1. Questa doglianza deve considerarsi assorbita per effetto dell’avvenuto accoglimento dei motivi secondo, terzo e sesto del ricorso principale di (…) Credit Solutions Spa (quale rappresentante di (…) Credit Servicing Spa, a sua volta rappresentante di (…) Srl) e dei motivi terzo e quinto di quello incidentale di Banca (…) Spa in amministrazione straordinaria (poi divenuta (…) Banca Spa).
D) Il ricorso incidentale (tardivo ex art. 334 cod. proc. civ.) di De.Gi. ed De.En.
1. L’unico motivo del ricorso incidentale di De.Gi. ed De.En. denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – Carenza ed illogicità della motivazione relativamente alla compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.”. Si contesta l’avvenuta compensazione delle spese di lite tra l’istituto di credito ed i ricorrenti incidentali suddetti, ritenendosi insussistente la reciproca soccombenza affermata, invece, dalla corte distrettuale.
1.1. Questa doglianza deve considerarsi assorbita per effetto dell’avvenuto accoglimento dei motivi secondo, terzo e sesto del ricorso principale di (…) Credit Solutions Spa (quale rappresentante di (…) Credit Servicing Spa, a sua volta rappresentante di (…) Srl) e dei motivi terzo e quinto di quello incidentale di Banca (…) Spa in amministrazione straordinaria (poi divenuta (…) Banca Spa).
E) CONCLUSIONI.
1. In conclusione, dunque: i) il ricorso principale di (…) Credit Solutions Spa (quale rappresentante di (…) Credit Servicing Spa, a sua volta rappresentante di (…) Srl) deve essere accolto limitatamente ai suoi motivi secondo, terzo e sesto, dichiarandosene inammissibili il primo, assorbito il quinto ed infondato il quarto; ii) il ricorso incidentale di Banca (…) Spa in amministrazione straordinaria (poi divenuta (…) Banca Spa) deve essere accolto limitatamente ai suoi motivi terzo e quinto, dichiarandosene inammissibile il secondo, assorbito il quarto ed infondato il primo; iii) il ricorso incidentale di Ca.Gi., Ittica Az. Srl e Br.Gi. è assorbito, ed altrettanto dicasi per il ricorso incidentale di De.Gi. ed De.En.
1.2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
La mancata escussione di un fideiussore non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso principale di (…) Credit Solutions Spa (quale rappresentante di (…) Credit Servicing Spa, a sua volta rappresentante di (…) Srl), limitatamente ai suoi motivi secondo, terzo e sesto, dichiarandone inammissibile il primo, assorbito il quinto ed infondato il quarto.
Accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso incidentale di Banca (…) Spa in amministrazione straordinaria (poi divenuta (…) Banca Spa) limitatamente ai suoi motivi terzo e quinto, dichiarandone inammissibile il secondo, assorbito il quarto ed infondato il primo.
Dichiara assorbito il ricorso incidentale di Ca.Gi., Ittica Az. Srl e Br.Gi.
Dichiara assorbito il ricorso incidentale di De.Gi. ed De.En.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 maggio 2024.
Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2024.
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