Cumulo qualifiche di socio e di amministratore ed esclusione del socio per omessa rendicontazione annuale per oltre dieci anni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 giugno 2024| n. 16043.

Cumulo qualifiche di socio e di amministratore ed esclusione del socio per omessa rendicontazione annuale per oltre dieci anni

L’omessa rendicontazione annuale per oltre dieci anni rappresenta, oltre che una violazione degli obblighi di amministratore, anche un inadempimento grave da parte del socio, tale da rendere meno agevole il conseguimento dello scopo sociale, che è quello di esercitare l’impresa collettiva allo scopo di dividere gli utili conseguiti, tanto da giustificare l’esclusione dalla società, atteso che nelle società di persone non sarebbe possibile distinguere la posizione di socio da quella di amministratore, con la conseguenza che anche la violazione dei doveri gestori ridonderebbe in una lesione dell’affectio societatis, tale da legittimare l’esclusione del socio amministratore. La circostanza che alcuni soci, pur avendone diritto, si astengano dall’amministrare, affidando la gestione agli altri è espressamente contemplata dall’art. 2261 cod. civ. che, in tale evenienza, ribadisce che anche i soci non amministratori mantengono il diritto di ricevere da chi amministra tutte le informazioni inerenti allo svolgimento degli affari sociali, ivi compreso, ove tale esclusiva gestione duri più di un anno, il rendiconto analitico della gestione.

Ordinanza|10 giugno 2024| n. 16043. Cumulo qualifiche di socio e di amministratore ed esclusione del socio per omessa rendicontazione annuale per oltre dieci anni

Data udienza 6 giugno 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Società – Di persone fisiche – Delibera di esclusione del socio-amministratore – Violazione decennale degli obblighi di rendicontazione annuale – Legittimità della delibera

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente

Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Cons. Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 646/2023 R.G. proposto da:

(…) società semplice, in persona del l.r.p.t., Ri.Ga., Ri.Gi., Ri.Fe. e Ri.Fr., elett.te domiciliati in Roma, via (…)/e, presso lo studio dell’avv. Ma.Ra., che li rappresenta e difende con l’avv. Ma.So., giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

Contro

Ri.Gi., elett.te domiciliata in Roma, Via (…), presso lo studio dell’avv. Gi.Ca., che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6623/2022, pubblicata il 20 ottobre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Cumulo qualifiche di socio e di amministratore ed esclusione del socio per omessa rendicontazione annuale per oltre dieci anni

RILEVATO CHE

1. La (…) società semplice, in persona del l.r.p.t., nonché Ri.Ga., Ri.Gi., Ri.Fe. e Ri.Fr. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva dichiarato l’invalidità della delibera assembleare della ridetta società, assunta in data 2 dicembre 2015, con cui Ri.Gi. era stata esclusa dalla compagine sociale, ai sensi degli artt. 2286 e 2287 cod. civ., respingendo la domanda di condanna generica al risarcimento del conseguente lamentato danno.

2. Ri.Gi. ha resistito con controricorso.

3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che la deliberazione di esclusione contestava alla Ri.Gi., per il periodo in cui aveva amministrato la società, “perdite che la Società parrebbe avere accumulato negli esercizi in cui la sig.ra Ri.Gi. ha ricoperto l’incarico di amministratore” e imputava altresì alla medesima lo “stato attuale di incertezza esclusivamente imputabile alle omissioni della sig.ra Ri.Gi.; b) che la genericità di tali contestazioni era stata corretta dall’avvenuta specificazione, nel corso del giudizio di primo grado, delle circostanze inerenti alla contestazione della violazione dell’obbligo di rendiconto, con particolare riguardo alla presenza di perdite (per Euro 1.089.401,80) e di ammanchi di cassa (per Euro 412.917,00) che avrebbero impedito ai soci di essere informati della situazione debitoria e di adottare i necessari correttivi, se del caso interrompendo l’attività e liquidando la società, ciò che li avrebbe invece esposti al rischio di azioni dei terzi creditori; c) che la dedotta violazione dell’obbligo di rendiconto non costituiva nella fattispecie in esame un grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e non ne legittimava quindi l’esclusione come socio, non avendo inciso sull’affectio societatis, a nulla rilevando il sequestro conservativo subito dalla Ri.Gi. in altro giudizio, promosso per l’accertamento della responsabilità di quest’ultima quale amministratore della stessa società, stante la diversità oggettiva dei presupposti delle due azioni.

4. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Cumulo qualifiche di socio e di amministratore ed esclusione del socio per omessa rendicontazione annuale per oltre dieci anni

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2286, 2287 e 1455 c.c. (art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.). Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 132, 1° comma, n. 4 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché all’art. 111 Cost. (art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.)” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che l’omessa rendicontazione annuale per oltre dieci anni rappresenterebbe soltanto una violazione degli obblighi di amministratore, ma non costituirebbe “anche un inadempimento grave da parte del socio, tale da rendere meno agevole il conseguimento dello scopo sociale, che è quello di esercitare l’impresa collettiva allo scopo di dividere gli utili conseguiti, e da giustificare l’esclusione dalla società”, atteso che nelle società di persone non sarebbe possibile distinguere la posizione di socio da quella di amministratore, con la conseguenza che anche la violazione dei doveri gestori ridonderebbe in una lesione dell’affectio societatis, tale da legittimare l’esclusione del socio-amministratore. Sotto diverso profilo, la sentenza sarebbe nulla perché solo apparentemente motivata nella parte in cui avrebbe escluso la gravità dell’inadempimento imputato all’odierna controricorrente e laddove avrebbe attribuito rilevanza all’inerzia di controllo da parte degli altri soci e al “ringraziamento” espresso dai soli soci pignoratizi in occasione della cessazione della predetta dalla carica.

Cumulo qualifiche di socio e di amministratore ed esclusione del socio per omessa rendicontazione annuale per oltre dieci anni

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata non è conforme alla costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 4404 del 02/07/1988; Sez. 1, Sentenza n. 2736 del 9/3/1995; più di recente, Sez. 1, Ordinanza n. 26059 del 05/09/2022), secondo cui nelle società di persone, e ancor più nella società semplice che ne costituisce l’archetipo di base, il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dal solo amministratore determinino non solo la relativa revoca dalla carica, ma anche l’esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi dell’ente.

Invero, nelle società di persone non opera la struttura organicistica, propria delle società di capitali, in cui l’ente agisce per il tramite di organi diversi e distinti dai soci, con compiti e responsabilità altrettanto diversificati.

Il carattere distintivo dei due tipi societari – oltre che la diversa dinamica della responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali – è, infatti, anche la circostanza che nella società di persone la proprietà, la gestione e il controllo sono indistintamente affidati a tutti i soci, laddove nelle società di capitali le tre funzioni sono, o possono essere a seconda del tipo sociale, distinte tra loro.

Da tanto deriva, sempre a livello sistematico che, mentre nelle società di capitali la violazione dei doveri da parte dei diversi organi è affidata a ipotesi diverse e giuridicamente distinte tra loro, nelle società di persone (con la sola esclusione della Sas per la caratteristica tipologica inerente all’esistenza di due categorie distinte di soci) la violazione dei doveri del socio può essere dedotta da comportamenti che minino l’affectio societatis sia in relazione ad atti di disposizione uti socius che da atti posti in essere nell’esercizio di funzioni gestorie o di controllo, parimenti rinvenibili in automatico nel patrimonio giuridico di tutti i soci.

Ciò è tanto più vero nella società semplice, come quella per cui è causa, ove la legge riconosce a tutti i soci, per la semplice constatazione dell’assunzione di tale qualità, il diritto di amministrare, distinguendosi solo le modalità (disgiuntiva o, congiuntiva) con cui tale attività può essere realizzata.

Cumulo qualifiche di socio e di amministratore ed esclusione del socio per omessa rendicontazione annuale per oltre dieci anni

Peraltro, la circostanza che alcuni soci, pur avendone diritto, si astengano dall’amministrare, affidando la gestione agli altri (eventualità che si è verificata nel caso di specie, ove è pacifico che Ri.Gi. abbia amministrato la società per dieci anni) è espressamente contemplata dall’art. 2261 cod. civ. che, in tale evenienza, ribadisce che anche i soci non amministratori mantengono il diritto di ricevere da chi amministra tutte le informazioni inerenti allo svolgimento degli affari sociali, ivi compreso, ove tale esclusiva gestione duri più di un anno, il rendiconto analitico della gestione.

Con il ché si palesa l’evidente erroneità della sentenza impugnata, laddove, senza minimamente confrontarsi con il dato normativo appena ricordato, si rinviene l’affermazione (pag. 6) secondo cui “la dedotta violazione dell’obbligo di rendiconto non costituiva nella fattispecie in esame una grave inadempienza delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e non legittimava l’esclusione del socio, non avendo inciso sull’affectio societatis”.

Da tanto discende l’erroneità del successivo accertamento in fatto compiuto dalla Corte di appello, che ha parcellizzato la rilevanza della condotta ascritta a Ri.Gi., distinguendo erroneamente tra contestazioni inerenti alla sua posizione di socio e contestazioni connesse alla sua posizione di amministratore della società semplice.

2. La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Cumulo qualifiche di socio e di amministratore ed esclusione del socio per omessa rendicontazione annuale per oltre dieci anni

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2024.

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