Il termine di prescrizione nell’ambito dei contratti di somministrazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 maggio 2024| n. 15102.

Il termine di prescrizione nell’ambito dei contratti di somministrazione

Il termine di prescrizione, nell’ambito dei contratti di somministrazione, va individuato «alla scadenza del periodo di consumo», mentre non rileva neppure la data di emissione della fattura in cui il decreto relativo a tale periodo, ormai certo ed esigibile, era stato offerto alla debitrice per il pagamento; il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all’anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa petendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, quindi, incluso nella previsione di cui all’articolo 2948, n. 4, del Cc.

Ordinanza|29 maggio 2024| n. 15102. Il termine di prescrizione nell’ambito dei contratti di somministrazione

Data udienza 23 maggio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: SOMMINISTRAZIONE – Contratto – Termine di prescrizione – Individuazione con la scadenza del periodo di consumo – Sussiste. (Legge 205/17, articolo 1; Cc, articoli 2935 e 2948)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. SCOTTI Umberto – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. GARRI Guglielmo – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere Rel.

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso n. 19913/2023 r.g. proposto da:

Ente Acquedotti Siciliani, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata per legge

– ricorrente –

contro

Ma.Ca.

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 271/2023, depositata in data 12 aprile 2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/5/2024 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio;

Il termine di prescrizione nell’ambito dei contratti di somministrazione

RILEVATO CHE:

1. Ma.Ca. conveniva il giudizio davanti al giudice di pace di Trapani l’Ente acquedotti siciliani impugnando 3 fatture: 1) n. (omissis) del 18/12/2019, relativa ai consumi idrici del 2016; 2) n. (omissis) del 24/3/2020, relativa ai consumi idrici del 2017; 3) n. (omissis) del 24/3/2020, relativa ai consumi idrici del 2018.

2. Il giudice di pace di Trapani, con sentenza n. 124 del 2021, dichiarava estinto per prescrizione il credito portato dalle fatture nn. (omissis) e (omissis), annullando poi la fattura n. (omissis).

3. Avverso tale sentenza proponeva appello dinanzi al tribunale di Trapani l’Ente acquedotti siciliani, eccependo l’inapplicabilità in via retroattiva della prescrizione biennale e l’erronea valutazione in merito alle modalità di accertamento dei consumi.

4. Il tribunale rigettava l’appello.

In relazione al primo motivo d’appello, evidenziava che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) aveva modificato i termini di prescrizione per i pagamenti relativi alle forniture di energia elettrica, di gas e di acqua.

Tale prescrizione si applicava alle fatture la cui scadenza era successiva:”… per il settore idrico, al 1° gennaio 2020″.

Per il giudice d’appello le fatture nn. (omissis) del 18/12/2019, (omissis) del 24/3/2000 e (omissis) del 24/3/2020, “azionate da EAS nei confronti del Ma.Ca.”, per i consumi idrici del 2016, 2017 e 2018, indicano quale giorno di scadenza per il pagamento, rispettivamente “il 17/3/2020, il 22/6/2020 ed il 21/8/2020, date tutte successive al 1° gennaio 2020: per la pretesa relativa agli anni 2016 e 2017 va quindi confermata la declaratoria di prescrizione”.

Con riguardo, invece, alla fornitura relativa all’anno 2018, la società non aveva adempiuto al proprio onere probatorio.

L’utente, infatti, aveva già contestato l’addebito relativo alla fattura, con note del 21/2/2000 e del 5/10/2020, inviate dopo il ricevimento delle fatture, contestandone il relativo quantum e “deducendo un consumo anomalo ed eccedente le proprie ordinarie esigenze, in particolare evidenziando che trattandosi di casa estiva e risiedendo al Nord Italia, non era plausibile un consumo eccedente quello ordinario pattuito”.

La società, invece, si era difesa “depositando una nota di lettura neppure sottoscritta, peraltro relativa agli anni sino al 2015”.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Ente Acquedotti siciliani.

6. È rimasto intimato Ma.Ca.

Il termine di prescrizione nell’ambito dei contratti di somministrazione

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 4, della legge n. 205 del 2017 e dell’art. 11 delle preleggi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”.

In particolare, il ricorrente rileva che la legge n. 205 del 2017 ha ridotto, per le sole fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020, da 5 a 2 anni la prescrizione del diritto del gestore al corrispettivo dovuto per l’erogazione della fornitura idrica.

Tuttavia, le fatture nn. (omissis) e (omissis), “pur riportando scadenze di pagamento successive al 1° gennaio 2020”, sono relative ai consumi idrici del 2016 e del 2017, precedenti dunque all’entrata in vigore della legge n. 205 del 2017.

Per il ricorrente deve essere applicato il consolidato orientamento di questa Corte per cui la legge che modifica il termine di prescrizione di un diritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, è applicabile anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore (e non ancora estinti) ove preveda un termine più lungo del precedente e non anche se ne introduca uno più breve (si cita Cass., sez. 3, 14 settembre 2022, n. 27015).

Essendo dunque stato introdotto un termine di prescrizione più breve rispetto a quello vigente al momento in cui è sorto il diritto oggetto del giudizio, appare evidente che tale termine di prescrizione non può trovare applicazione al caso di specie.

Per il ricorrente deve quindi applicarsi il regime di prescrizione vigente al momento in cui è avvenuta l’erogazione della fornitura idrica, l’anno 2016 per la fattura n. (omissis) e l’anno 2017 per la fattura n. (omissis), ossia quello quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”.

La sentenza del tribunale sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che il termine di prescrizione decorreva “dal giorno in cui erano state effettuate le forniture di cui alle fatture nn. (omissis) e (omissis) (rispettivamente nel 2016 e nel 2017)”.

In realtà, secondo l’orientamento del giudice di legittimità, il dies a quo della prescrizione “coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili” (si cita Cass., n. 23789 del 17/9/2008).

Il termine di prescrizione nell’ambito dei contratti di somministrazione

Pertanto, sono irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, mentre le fatture oggetto del presente giudizio, avendo scadenza rispettivamente al 17/3/2020 per la fattura n. (omissis) e al 22/6/2020 per la fattura n. (omissis), non possono ritenersi prescritti alla data in cui è intervenuta la sentenza del giudice di pace di Trapani nell’anno 2021 (“neppure volendo ritenere applicabile retroattivamente, in aperto contrasto con l’art. 11 delle preleggi, il termine di prescrizione biennale di cui alla legge n. 205/2017)”.

3. I motivi primo e secondo, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati nei termini di cui in motivazione.

3.1. Si premette che l’art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) stabilisce che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le micro imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato, l’utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore. Il venditore ha l’obbligo di comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio”.

Il comma 10 dell’art. 1, della legge n. 205 del 2017, prevede poi una precisa norma transitoria – che, come si vedrà, non è risolutiva di per sé per l’esito della controversia – per la quale: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.

Il termine di prescrizione nell’ambito dei contratti di somministrazione

4. Dalla interpretazione dell’art. 1, comma 10 della legge n. 205 del 2017, emergono due differenti questioni.

4.1. La prima attiene all’applicazione del termine di prescrizione ridotto – da cinque a due anni – anche ai consumi idrici degli anni precedenti (nella specie i consumi riguardano gli anni 2016 e 2017) all’entrata in vigore della legge, a seguito della norma transitoria, e quindi al 1° gennaio 2020.

4.2. La seconda, ancora più delicata, concerne l’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione e della possibilità o meno di applicare un termine prescrizionale ridotto (da cinque a due anni) anche con riferimento ai consumi avvenuti prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione (1° gennaio 2020).

5. Con riferimento alla prima problematica, vi sono argomenti forti per sostenere che il nuovo termine biennale di prescrizione (ridotto da cinque a due anni) si debba applicare, anche con riferimento a consumi relativi agli anni precedenti (precedenti al 1° gennaio 2020), quando la scadenza di pagamento indicata nelle fatture sia successiva al 1° gennaio 2020.

Ed infatti, la citata norma transitoria (art. 1, comma 10 del D.L. n. 205 del 2017) prevede l’applicazione del termine di prescrizione biennale, con riferimento “alle fatture la cui scadenza è successiva…” a determinate date.

Tale espressione va correttamente interpretata nel senso che si deve fare riferimento “alle fatture la cui scadenza (di pagamento) è successiva…”.

Nella specie, con riferimento alla fattura n. 18/12/2019, relativa ai consumi idrici del 2016, la scadenza di pagamento era il 17/3/2020; con riferimento alla fattura n. (omissis) del 24/3/2020, relativa ai consumi idrici del 2017, la scadenza di pagamento era il 22/6/2020; in relazione alla fattura n. (omissis) del 24/3/2020, relativa ai consumi idrici del 2018, la scadenza di pagamento era il 21/8/2020.

Il motivo di ricorso per cassazione concerne esclusivamente le fatture nn. (omissis) e (omissis).

In entrambi i casi, la scadenza di pagamento (per la prima fattura il 17/3/2020, per la seconda il 22/6/2020), è successiva al 1° gennaio 2020, con la conseguente applicazione del termine biennale, come da specifica norma transitoria.

6. Del resto, tale interpretazione appare l’unica consentita, in ragione della chiara formulazione della norma.

Il rinvio “pregiudiziale” disposto ex art. 363-bis c.p.c., sull’interpretazione di tale disposizione, dal giudice di pace di Caserta si è limitato a chiedere lumi sul “regime giuridico della prescrizione in ordine ai corrispettivi dovuti per i consumi idrici effettuati anteriormente al 1° gennaio 2020, dal momento che la legge di bilancio 2017 (legge n. 205 del 2017), all’art. 1, commi da 4 a 10, ha stabilito la prescrizione biennale per quelli relativi ai contratti di forniture idriche, ma a partire della fatture con scadenze successive al 1° gennaio 2020”.

Il termine di prescrizione nell’ambito dei contratti di somministrazione

Va rammentato che la Prima Presidente di questa Corte, pur dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale, con riferimento proprio al regime giuridico della prescrizione in ordine ai corrispettivi dovuti per i consumi idrici, “quando i consumi siano da collocare temporalmente anteriormente al 1° gennaio 2020”, ha chiarito che “la disposizione transitoria di cui all’art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l’evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi” (decreto n. 12522 del 10 maggio 2023).

Pertanto, ciò che rileva è “la data di scadenza del pagamento delle fatture” e, nella specie, in entrambi i casi, tale data di scadenza di pagamento è successiva al 1° gennaio 2020, con la precisazione che “difetta, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche quello della difficoltà interpretativa della norma invocata”.

7. La seconda problematica – come detto – attiene alla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale ridotto, con riferimento a consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020, ma con emissione di fatture recanti scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2020.

7.1. Merita condivisione la tesi del ricorrente, seppure con una importante precisazione.

Invero, il ricorrente correttamente reputa che l’individuazione del dies a quo del decorso del termine di prescrizione biennale deve individuarsi, non alla scadenza del periodo di consumo, in ordine agli anni di erogazione del servizio idrico, e quindi nella specie per gli anni 2016 e 2017, con riferimento alle due fatture per cui è stato proposto ricorso per cassazione, ma nella “scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili”.

8. Va fatta una precisazione preliminare, in ordine alla giurisprudenza di questa Corte che si è soffermata sulla individuazione del dies a quo di computo della prescrizione nei contratti di somministrazione.

8.1. Si è ritenuto, infatti, che il prezzo della somministrazione d’acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all’anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell’ambito di una “causa petendi” di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cass., 27 gennaio 2015, n. 1442).

8.2. Si è chiarito che il termine di prescrizione, nell’ambito dei contratti di somministrazione, va individuato “alla scadenza del periodo di consumo”, mentre non rileva neppure “la data di emissione della fattura in cui il decreto relativo a tale periodo, ormai certo ed esigibile, era stato offerto alla debitrice per il pagamento” (Cass., sez. 2, 21 giugno 1999, n. 6209).

Ed infatti è stato affermato che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all’anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa petendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, quindi, incluso nella previsione di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.

Si è sottolineato che “condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (Cass., sez. 2, n. 6209 del 1999).

Il termine di prescrizione nell’ambito dei contratti di somministrazione

Si è così ritenuto che “per il trimestre gennaio-marzo 1990” il diritto dell’azienda ad ottenere il pagamento del prezzo della fornitura del gas “fosse azionabile sin dal 1° aprile 1990” e non “nel 24 aprile dello stesso anno”, data di emissione della fattura.

9. Naturalmente, tali principi – e quindi il riferimento alla “scadenza del periodo di consumo” quale dies a quo per il computo della prescrizione – risultano pienamente condivisibili nell’ambito di un rapporto di somministrazione, in cui non vi siano mutamenti legislativi in corso d’opera in ordine alla riduzione del termine di prescrizione.

10. Tutto cambia, ove intervenga una novella che riduca drasticamente il periodo di prescrizione, portandolo da cinque a due anni, con l’evidente intento di restringere i tempi di incertezza nel rapporto tra ente acquedottistico e utente.

Se si optasse per il mantenimento dell’indirizzo tradizionale è chiaro che l’ente gestore subirebbe, senza alcuna possibilità di reazione, l’intervenuta riduzione della prescrizione.

Con riferimento, per esempio, a consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2017 (ottobre-dicembre), la scadenza del periodo di consumo sarebbe rappresentata dal 1° gennaio 2018, restando irrilevante ai fini del decorso della prescrizione l’invio della fattura, ma ove quest’ultima fosse stata inviata dopo il 1° gennaio 2020, il termine biennale di prescrizione sarebbe irrimediabilmente scaduto già al 1° gennaio 2020, cioè prima ancora della efficacia della norma transitoria. Il che non è seriamente sostenibile.

A maggior ragione ove il periodo di riferimento fosse quello del trimestre luglio-settembre 2017 (scadenza del periodo di consumo al 1° ottobre 2017), in cui la prescrizione biennale maturerebbe al 1° ottobre 2019, sempre prima della data indicata dalla norma transitoria per l’applicazione del termine biennale.

11. Tale interpretazione è suffragata anche da pronunce di questa Corte in tema di riduzione del periodo di decadenza per presentare la domanda di revocazione avverso un provvedimento della Corte di cassazione, in quanto il termine è stato ridotto per legge, nel 2016, da un anno a sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento (Cass., Sez. U., 23 aprile 2020, n. 8091).

Pur nelle evidenti differenze tra il regime sostanziale della prescrizione e quello processuale del termine per impugnare il provvedimento della Corte di cassazione, in motivazione ci si sofferma sulla corretta interpretazione della norma transitoria – in quel caso costituita dall’art. 1-bis, comma 2, del D.L. n. 168 del 2016 – che deve avvenire attraverso una “interpretazione logica nonché costituzionalmente orientata dai principi del giusto processo e del diritto di difesa”.

Si è dunque affermato (con espresso richiamo alla sentenza n. 6977 dell’11/3/2019) che “in difetto di un’espressa disposizione transitoria, non è possibile applicare retroattivamente la nuova disciplina in materia di termini per la revocazione alle sentenze o alle ordinanze… depositate prima dell’entrata in vigore della normativa sopravvenuta”, anche perché – sempre con il richiamo ad altre pronunce di questa Corte – “la norma transitoria… non può essere interpretata nel senso di determinare una sostanziale applicazione retroattiva dello stesso termine ridotto di sei mesi, introdotto dal decreto legge, evidenziando che una contraria soluzione condurrebbe alla violazione degli artt. 3 e 24 Cost.”, anche per un evidente “principio di “affidamento” legislativo, desumibile dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale”.

Pertanto, deve trovare applicazione l’art. 11 delle disp. prel. c.c., per cui, a meno che non vi sia una norma transitoria – “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.

Si è, dunque, ritenuto che il termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione – ridotto da un anno a sei mesi, in sede di conversione del D.L. n. 168 del 2016, dalla L. n. 197 del 2016 – si applica ai soli provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione del principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi (Cass., Sez. U., n. 8091, del 2020, cit.).

In altro precedente giurisprudenziale si è ritenuto che “qualora lo ius novum avesse inciso sul termine di prescrizione nel senso di abbreviarlo, l’incidenza sarebbe stata retroattiva e quindi inaccettabile a fronte dell’articolo 11 pre.” (Cass., sez.3, 14/9/2022, n. 27015).

Il termine di prescrizione nell’ambito dei contratti di somministrazione

12. A conclusione di tale ragionamento, deve dunque ritenersi che il termine biennale di prescrizione (ridotto ex lege) non può decorrere (e quindi il dies a quo della prescrizione non si può computare) a partire dalla scadenza dei periodi di consumo, e quindi dagli anni 2016 e 2017, con fatture emesse dopo il 1° gennaio 2020, ma a partire dalla data di scadenza di pagamento delle fatture successive al 1° gennaio 2020.

13. Va fatta, però, una precisazione; infatti, nel caso in cui il termine biennale di prescrizione inizi a decorrere dalla data di scadenza del 2 gennaio 2020 prevista nella fattura, il Gestore del servizio potrebbe – in taluni casi, in cui sono più remote le prestazioni – beneficiare di un termine di prescrizione più lungo dei cinque anni di cui alla vecchia normativa.

Per consumi dell’ultimo trimestre del 2015 (ottobre-dicembre 2015), con dies a quo individuato al 1° gennaio 2016, con termine di scadenza di pagamento indicato nella fattura successivo al 1° gennaio 2020, la prescrizione maturerebbe nell’anno 2022, quindi oltre i cinque anni di prescrizione previsti dalla vecchia normativa (in questo caso la prescrizione maturerebbe nel 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2016).

Per tale ragione, deve farsi applicazione analogica (analogia iuris), come già fatto in altre occasioni da questa Corte, del principio di cui all’art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale prevede “quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapione in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se lo stesso è stabilito dal libro I del codice, dal 21 aprile 1940 se è stabilito dal libro II, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal libro III e dall’entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore”.

14. Va valorizzata proprio la parte finale della disposizione in cui si fa riferimento al caveat per cui “purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore”.

Questa Corte, proprio in altro precedente in cui vi era stata l’abbreviazione del termine di prescrizione, ha ritenuto che il dies a quo dovesse essere computato a decorrere dalla nuova legge, ma “sempre che, alla luce del dettato dell’articolo 252 disp. att. c.p.c., al momento di entrata in vigore della nuova legge, non rimanga a decorrere, a norma della legge precedente, un termine inferiore”.

Si è in particolare affermato (Cass., sez. L, 9 aprile 2003, n. 5522; poi Cass. Sez. U., 4 marzo 2008, n. 5784 che si è discostata dal precedente richiamato per altri aspetti) che “il ritenuto mancato differimento al 1° gennaio 1996 e quindi l’immediata applicazione del nuovo termine prescrizionale in tutti i casi in cui tale termine non sia ancora interamente decorso non comporta, pur in mancanza di alcun regime transitorio, una drastica cesura tra il vecchio ed il nuovo, in quanto occorre comunque fare riferimento all’articolo 252 disp. att. c.c. perché risulti una regolamentazione compatibile con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Ed infatti a questa disposizione – secondo la giurisprudenza costituzionale che ha scrutinato una fattispecie analoga (C. cost. n. 20 del 1994) – va attribuito valore di regola generale”.

Prosegue la sentenza nel senso che “quando per l’esercizio di un diritto la nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente, con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova legge, ma a condizione che a norma della legge precedente rimanga decorrere un termine superiore”.

Pertanto, il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020.

Il termine di prescrizione nell’ambito dei contratti di somministrazione

Se, quindi, la scadenza di pagamento è del 2 gennaio 2020, si applica il termine biennale a decorrere da tale data (con maturazione quindi entro il 2 gennaio 2022), ma se i consumi sono dell’anno 2018 (ultimo trimestre), pur se il dies a quo è il 1° gennaio 2019, non si potrà applicare per intero per il termine di cinque anni, che porterebbe la prescrizione a maturare nel 2024.

Se, però, la scadenza di pagamento è sempre quella del 2 gennaio 2020, con applicazione del termine biennale a decorrere da tale data, ma i consumi sono del primo trimestre del 2016 (con scadenza 1° aprile 2016), il termine di prescrizione quinquennale scade il 1° aprile 2021, e non si può allungare la prescrizione (oltre il termine quinquennale) sino al 2 gennaio 2022, tenendo conto della prescrizione biennale che decorre dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura.

In quest’ultimo caso, infatti, applicandosi la nuova legge, il gestore del servizio beneficerebbe di un termine di prescrizione superiore (2 gennaio 2022) a quello spettantegli in base alla legge precedente che prevedeva una prescrizione quinquennale (1° aprile 2021).

15. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al tribunale di Trapani, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “In tema di prescrizione breve, l’art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva… c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020″, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico – la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 – a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall’art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c.” e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Il termine di prescrizione nell’ambito dei contratti di somministrazione

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trapani, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024 della 1° sezione civile.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2024.

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