L’accoglimento dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto non è subordinato alla presentazione di un’offerta formale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 maggio 2024| n. 13789.

L’accoglimento dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto non è subordinato alla presentazione di un’offerta formale

L’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è subordinato alla presentazione di un’offerta formale della controprestazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c., essendo a tal fine idonea anche la sola manifestazione di volontà di adempiere del promissario acquirente.

Ordinanza|17 maggio 2024| n. 13789. L’accoglimento dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto non è subordinato alla presentazione di un’offerta formale

Data udienza 24 aprile 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti in genere – Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) – Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto domanda ex art. 2932 c.c. – Offerta formale della prestazione corrispettiva – Necessità – Esclusione.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere rel. est.

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Mo. Sas di Pi.Gu. & C., con sede in B, in persona del legale rappresentante dott. Pi.Gu., rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati An.Ma. e prof. Ca.Ma., elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, (…).

Ricorrente

contro

Pa.Ma., rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli Avvocati Lu.Vi., Iv.Vi. e Pi.Pi., elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, (…).

Controricorrente

avverso la sentenza n. 1472/2017 della Corte di appello di Genova, depositata il 20.11.2017.

Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del 24. 4. 2024.

L’accoglimento dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto non è subordinato alla presentazione di un’offerta formale

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 1472 del 20.11.2017 la Corte di appello di Genova, accogliendo, in riforma della decisione di primo grado, la domanda proposta da Pa.Ma. di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932 c.c., del contratto preliminare di permuta stipulato tra la Pa.Ma. e la Mo. s.a.s di Pi.Gu. & C. in data 18. 4. 1998, trasferì in capo alla prima la proprietà dei lotti di terreno indicati con la sigla (Omissis) e (Omissis) nella planimetria allegata ed in capo alla seconda la proprietà del lotto di terreno indicato con la sigla(Omissis), subordinando il trasferimento alla esecuzione da parte della Pa.Ma. delle opere previste dalla consulenza tecnica d’ufficio ed indicate in dispositivo.

La Corte territoriale motivò tale conclusione affermando che gli inadempimenti imputabili alla attrice in ordine alla esecuzione delle opere convenute come preliminari al trasferimento erano di scarsa importanza e non giustificavano il rifiuto della controparte, manifestato in data 30. 8. 2003 dopo una serie di incontri ed accordi sulle modalità della loro esecuzione, di addivenire alla stipula del contratto definitivo. Precisò inoltre che la sentenza di trasferimento dei beni non trovava impedimento nelle modeste differenze di superficie dei lotti, come rilevate dal consulente tecnico d’ufficio, rispetto a quelle indicate nel preliminare, essendo tali differenze intervenute a seguito di un concordato frazionamento dei terreni, sottoscritto dalla società Mo. il 15.1.2003, ed avendo lo stesso preliminare indicato le superfici facendo ” salvi migliori confini e più precise indicazioni, descrizioni ed estremi di catasto dei suddetti immobili “.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 18.12.2018, ha proposto ricorso Mo. s.a.s di Pi.Gu. & C., affidandosi a quattro motivi.

L’accoglimento dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto non è subordinato alla presentazione di un’offerta formale

Pa.Ma. ha notificato controricorso.

Parte controricorrente ha depositato memoria.

2. Il secondo motivo di ricorso, che per priorità logica e giuridica va esaminato per primo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1217 e 1219 stesso codice, lamentando che la Corte di appello abbia emesso la sentenza costitutiva di trasferimento dei beni in mancanza di un’offerta formale di adempimento ad opera della controparte, che avrebbe dovuto osservare le forme prescritte dall’art. 1217 c.c..

Il motivo è infondato.

La sentenza sul punto è conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui l’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è subordinato alla presentazione di un’offerta formale della controprestazione, ex artt. 1208 e 1209 c.c., essendo a tal fine idonea anche la sola manifestazione di volontà di adempiere del promissario acquirente (Cass. n. 9314 del 2017; Cass. n. 2217 del 2013; Cass. n. 8623 del 1991).

Alla luce di tale principio, al quale si intende dare continuità, la sentenza impugnata nella parte in cui, pur dando atto di inadempienze non gravi a carico della parte attrice, ritenuto ingiustificato il rifiuto della controparte di stipulare il contratto definitivo, una volta manifestata la disponibilità della esponente ad eseguire le opere a cui si era obbligata, ha accolto la sua domanda di trasferimento dei beni ai sensi dell’art. 2932 c.c., subordinandone gli effetti alla loro realizzazione, si sottrae alle censure sollevate.

3. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1321, 1325, 1350 e 1351 stesso codice, censurando la sentenza impugnata per avere disposto il trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c. dei beni oggetto di permuta nonostante essi avessero una consistenza effettiva diversa rispetto a quella descritta e convenuta in contratto. Così facendo, sostiene la ricorrente, la decisione ha violato il principio secondo cui la sentenza di trasferimento coattivo può essere emanata solo in presenza di una perfetta corrispondenza tra i beni indicati nel contratto e quelli trasferiti. La Corte di appello ha ritenuto di poter superare le differenze di superficie riscontrate tra i lotti in forza del sopravvenuto frazionamento intervenuto tra le parti, ma senza considerare che tale operazione non era richiamata nel contratto e aveva il solo fine di regolare catastalmente i beni e non di integrare l’oggetto del contratto.

L’accoglimento dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto non è subordinato alla presentazione di un’offerta formale

Il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 e degli artt. 1537 e 1538 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1555 e 1362 stesso codice, lamenta che la Corte di appello, nell’accogliere la domanda di trasferimento dei beni e nel ritenere superabili le riscontrate differenze di superficie dei lotti in forza del successivo frazionamento, avendo i contraenti indicato in contratto i beni della permuta ” salvi migliori confini e più precise indicazioni, descrizione ed estremi di catasto dei suddetti immobili “, abbia erroneamente interpretato tale clausola contrattuale, che era di mero stile e non aveva valenza modificativa e/o integrativa del contratto.

Sotto altro profilo si lamenta che la Corte di appello abbia completamente eluso la disposizione di cui all’art. 1538 c.c., di cui ricorrevano nella specie tutti i presupposti, che nel caso di vendita a corpo di immobili, se la misura reale è superiore o inferiore ad un ventesimo rispetto a quella indicata in contratto, consente alla parte di corrispondere il supplemento del prezzo ovvero di recedere dal contratto stesso.

Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 1362 c.c., lamentando che la Corte di appello abbia attribuito al successivo frazionamento dei beni operato dalle parti una valenza modificativa dell’oggetto del contratto originario. Una tale conclusione, si sostiene, viola le regole di interpretazione del contratto, in particolare quella posta dall’art. 1362, comma 2, c.c., in quanto attribuisce valore integrativo al comportamento successivo delle parti, in spregio all’onere della forma scritta previsto per il negozi di trasferimento di immobili.

Ancora si deduce che tale conclusione appare non in linea con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva riscontrato nel muro eretto per la delimitazione dei fondi una piega o rientranza all’interno della proprietà Mo., tale da produrre uno sconfinamento a suo danno. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione obiettiva, sono in parte inammissibili e per il resto infondati.

La Corte di appello ha motivato la sua decisione, nel punto inciso dalle censure, rilevando che ” la modesta differenza dei metri quadri assunti dai singoli lotti rispetto a quelli indicati nel preliminare, così come rilevata nella CTU espletata nel presente grado, non solo è intervenuta a seguito di un concordato frazionamento, ma di fatto era stata prevista dalle stesse parti nella promessa di permuta, nel momento in cui al punto c) avevano previsto ” salvi migliori confini e più precise indicazioni, descrizione ed estremi di catasto dei suddetti immobili ” “.

La valutazione così condotta, che ha attribuito portata integrativa rispetto alla descrizione dei terreni oggetto di permuta al frazionamento successivo dei lotti operato dalle parti, con atto, si precisa, sottoscritto in data 15.1.2003 dalla società Mo. e depositato solo dopo la sua approvazione, integra infatti un tipico accertamento di fatto, di esclusiva competenza del giudice di merito e sottratto, come tale, al sindacato di legittimità di questa Corte.

L’accoglimento dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto non è subordinato alla presentazione di un’offerta formale

In particolare, la decisione impugnata va esente dalle censure sollevate perché ha attribuito portata integrativa non già ad una semplice operazione materiale di frazionamento dei beni affidata ad un tecnico terzo, ma ad un atto che ha qualificato come accordo successivo, sottoscritto dalla società appellata, con cui questa aveva accettato la consistenza dei beni ivi indicata e quindi anche le modeste differenze risultanti dal frazionamento rispetto alla consistenza dei beni di cui al contratto preliminare; ha pure aggiunto che la possibilità di tali variazioni era prevista nello stesso contratto preliminare di permuta, sia in forza della clausola sopra richiamata, che in ragione del fatto che i contraenti avevano ivi previsto una ” linea ideale retta “, mostrando così di essere consapevoli della impossibilità che il muro di confine corrispondesse ad una linea retta perfetta, stabilendo in tal modo un collegamento testuale tra le previsioni del contratto originario e l’atto successivo. Alla luce di tale motivazione, la critica svolta dalla ricorrente si fonda una diversa ricostruzione del valore e della portata dell’atto di frazionamento, che riconduce ad una mera operazione tecnica, in forza di una prospettazione che, oltre ad essere generica, in quanto non supportata da dati testuali, esula dall’indagine affidata a questa Corte come giudice di legittimità. In tale contesto la censura di violazione della regola di interpretazione letterale si palesa inammissibile, perché non sostenuta da argomenti oggettivi volti a dimostrare l’erroneità della conclusione fatta propria dalla Corte di appello. Costituisce del resto orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio che l’interpretazione dell’atto negoziale integra un accertamento di fatto, come tale demandato in via esclusiva al giudice di merito, e che nel giudizio di cassazione la censura della violazione delle regole in materia di ermeneutica contrattuale richiede la specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso cui si è realizzata la violazione, e che, per sottrarsi a censura, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni, in quanto contrapporre a quella fornita dal giudice di merito una diversa ed opposta interpretazione del contratto si risolve in una mera richiesta di un nuovo accertamento sul fatto, come tale non ammessa dinanzi a questa Corte (Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 27136 del 2017; Cass. n. 24536 del 2009; Cass. n. 10131 del 2006).

La dedotta violazione della regola posta dall’art. 1362 in relazione all’art. 1350 c.c. è invece infondata, in quanto il giudice di merito è pervenuto alla soluzione accolta non già valorizzando un comportamento successivo delle parti, ma attribuendo valore di accordo integrativo all’atto successivo di frazionamento. Cade di conseguenza anche la censura principale che ruota intorno alla violazione dell’art. 2932 c.c., risultando la corrispondenza tra i beni trasferiti e quelli descritti nel preliminare, come integrato dall’accordo successivo del 15.1.2003.

La censura che lamenta la disapplicazione della regola posta dall’art. 1538 c.c. è infine inammissibile, non risultando dall’esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata e nello stesso ricorso che la odierna parte ricorrente ne abbia chiesto l’applicazione, esercitando le facoltà ivi previste, ed essendo la sua violazione condizionata ad un accertamento di fatto – la misura della differenza – inammissibile in questa sede.

L’accoglimento dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto non è subordinato alla presentazione di un’offerta formale

4. Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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