Le apparecchiature di rilevazione della velocità di circolazione stradale devono essere periodicamente tarate

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 maggio 2024| n. 12314.

Le apparecchiature di rilevazione della velocità di circolazione stradale devono essere periodicamente tarate

Tutte le apparecchiature di rilevazione della velocità di circolazione stradale devono essere periodicamente tarate e nel caso di contestazione di una sanzione amministrativa derivante da un accertamento e fondata anche sul corretto funzionamento dell’apparecchiatura è onere dell’amministrazione dare prova sia dell’omologazione iniziale, sia della taratura periodica con la relativa documentazione.

 

Ordinanza|7 maggio 2024| n. 12314. Le apparecchiature di rilevazione della velocità di circolazione stradale devono essere periodicamente tarate

Data udienza 31 gennaio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Eccesso di velocità – Accertamento – Apparecchi – Taratura – Prova – Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere – Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11542/2021 R.G. proposto da:

Sc.Gi., elettivamente domiciliato in ROMA VIA (…), presso lo studio dell’avvocato Ma.Gi. (Omissis) che lo rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA

– intimata –

avverso SENTENZA di TRIBUNALE CIVITAVECCHIA n. 969/2020 depositata il 28/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Le apparecchiature di rilevazione della velocità di circolazione stradale devono essere periodicamente tarate

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 28.10.2020, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da Sc.Gi. avverso trentaquattro ordinanze – ingiunzione emesse dal Prefetto di Roma nei confronti del Comune di Santa Marinella, in seguito al rigetto del ricorso amministrativo, per violazione dell’art. 142, comma 8 del Codice della Strada.

La sentenza del Tribunale ha ritenuto la legittimazione passiva del Comune di Marinella, ai sensi dell’art.6, comma 9 del D.Lgs. 150/2011, ed ha rigettato le censure in ordine alla carenza di motivazione dell’ordinanza- ingiunzione ed al malfunzionamento dell’apparecchiatura rilevatrice della velocità.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso Giovanna Sc.Gi. sulla base di quattro motivi.

Il Comune di Marinella ed il Prefetto di Roma non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis. 1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Le apparecchiature di rilevazione della velocità di circolazione stradale devono essere periodicamente tarate

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 6 e 7 del D.Lgs…. n. 150 del 2011, dell’art. 204 bis del D.L. GS 285/2002, dell’art. 39 c.p.c. e 291 c.p.c., dell’art. 11 del R.D. 30.10.1933, n. 1611, degli artt.113 e 115 c.p.c.; la ricorrente premette che i giudizi erano stati introdotti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs… n.150/2011 e che era applicabile l’art. 39, comma 4 bis del Codice della Strada, che prevedeva la legittimazione passiva del Prefetto in via diretta e non a mezzo del delegato del Comune. Di conseguenza, sarebbe illegittima in grado d’appello la costituzione del Comune di Marinella quale delegato del Prefetto. Aggiunge che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica dell’atto d’appello andava effettuata presso l’Avvocatura dello Stato e non presso il Comune di Santa Marinella, sicché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità e disporre la rinotifica.

Il motivo è infondato.

Rileva il collegio che Sc.Gi. , in virtù dell’art. 205 C. d.S. (nel testo temporalmente vigente, prima della sua sostituzione intervenuta con il D.Lgs… 1.8.2011 n. 150, art. 34, comma 6, lett. b), aveva proposto opposizione in via giurisdizionale avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Roma, sulla scorta del rigetto del ricorso amministrativo formulato, ai sensi dell’art.203 C.d.S, nei confronti del presupposti verbali di accertamento elevati dalla Polizia locale del Comune di Santa Marinella.

Nel giudizio di primo grado erano stati evocati in giudizio sia il Comune di Santa Marinella che il Prefetto di Roma, sebbene l’autorità amministrativa legittimata in via esclusiva a stare in giudizio fosse il Prefetto di Roma, come correttamente statuito dal Giudice di Pace che aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Comune di Santa Marinella.

Infatti, secondo il pregresso condivisibile orientamento di questa Corte (ex multis Cass. n. 8344/2013), in tema di violazioni del Codice della Strada, nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia per infrazione accertata dalla polizia municipale, legittimata passiva, a norma della L. 24 novembre n.689, art.23 (ratione temporis ancora applicabile nella fattispecie) è unicamente l’autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il Prefetto, con la conseguenza dell’inammissibilità dell’impugnazione proposta in tale giudizio dal Comune, per difetto di legittimazione dello stesso.

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Di conseguenza, come risulta dallo stesso ricorso e dall’esame degli atti processuali, l’appello è stato correttamente notificato al Prefetto, che ai sensi del citato art.39, comma 4 bis, ha delegato il Comune di Santa Marinella.

La giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, precisato che, sussistendo la legittimazione passiva del Prefetto, è irrilevante la circostanza che il Prefetto si sia avvalso di funzionario o dipendente municipale al fine di costituirsi in giudizio (Cassazione civile sez. VI, 04/04/2013, n.8344; Sez. 2, 10 novembre 2009, n. 23819).

A tal fine si rileva che il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art.4, comma 1 octies, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2003, n. 214 aveva introdotto l’art.205 C.d.S, comma 3, che prevedeva che “il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall’art. 208”.

Tale comma è stato poi abrogato a far data dal 13 ottobre 2010 dalla L. 29 luglio 2010, art. 39, comma 2, che però ha contestualmente introdotto l’art. 204-bis C.d.S., comma 4 bis, che testualmente prevedeva: “La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell’articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo”.

Ne consegue che correttamente è stata affermata la legittimazione passiva del Comune di Santa Marinella sulla base della legislazione vigente.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.203 e 204 del D.Lgs…. del 30.4.1992, n. 285, in relazione alla L. N. 241 del 1990, oltre all’erronea motivazione della sentenza ed alla violazione dell’art. 113 c.p.c. perché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che i vizi di motivazione dell’ordinanza ingiunzione non inficiavano la validità del provvedimento giurisdizionale.

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Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha fatto applicazione del consolidato principio di diritto in forza del quale in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs…. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. Sez. Unite n. 1786 del 28.1.2010; conf. Cass. Civ., Sez. II, 21.5.2018, n. 12503).

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 113 c.p.c. e 115 c.p.c., per avere il Tribunale posto a carico dell’opponente l’onere di provare il malfunzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità, senza tenere conto dell’esistenza di una serie di elementi, allegati dall’opponente, dai quali sarebbe stato agevole desumere, anche in via indiziaria o presuntiva, il cattivo funzionamento dell’apparecchio. In particolare, alcune fotografie riprodurrebbero l’autovelox disattivato ed ubicato in un tratto di strada non regolato dal limite di velocità, posto in una scatola sostenuta da un palo sul ciglio e priva di segnalazione. La ricorrente contesta, inoltre, che la taratura dell’autovelox risaliva al 2008 sebbene l’art. 4 del D.M. 29.10.1997 preveda una verifica periodica annuale. In via indiziaria, sarebbe rilevante la circostanza che l’apparecchio autovelox era stato eliminato dal tratto di strada in cui era avvenuta la violazione e che le infrazioni contestate sarebbero state commesse nell’arco di pochi mesi nonostante la ricorrente percorresse quotidianamente quella strada da oltre due anni.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 221 c.p.c e dell’art. 476 c.p., per avere la Corte d’appello ritenuto che per contestare il rilevamento dell’eccesso di velocità sulla base della verbalizzazione e dei rilievi delle apparecchiature autovelox dovesse farsi ricorso alla querela di falso.

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I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati.

Questa Corte, con una serie di decisioni, ha affermato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del D.Lgs…. N. 285 del 1992 (Corte Cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. In caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, spetta all’Amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest’ultimo fede privilegiata (Cass. civ., Sez. II Sent. 06/03/2023 n. 6579; Conforme Cass. Civ. Sez. VI – 2 – Ord.; 17/03/2022 n. 8694). Né è sufficiente il superamento del collaudo da parte delle apparecchiature di misurazione della velocità, nonché l’esito positivo delle verifiche di funzionalità effettuate sullo stesso poiché detti controlli non hanno la stessa finalità della taratura, di talché ove quest’ultima risulti comunque omessa o non periodicamente effettuata la sanzione ex art. 142 del D.Lgs…. N. 285 del 1992 deve ritenersi illegittima. (Cass. Civ. Sez. II, 30/10/2023 n. 30126)

La sentenza impugnata non si è conformata ai citati principi di diritto perché, a fronte di precise allegazioni sul malfunzionamento del dispositivo rilevatore della velocità, ha affermato che era onere dell’opponente provare il difetto di costruzione, installazione o funzionalità, senza fornire la prova dell’avvenuta taratura nell’anno anteriore alle accertate violazioni.

La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 113 del 2015, ha evidenziato la stretta correlazione che intercorre tra la previsione del D.Lgs… n.285 del 1992, art. 45 ed il successivo art. 142, che attribuisce alle risultanze delle rilevazioni della velocità tramite apparecchiature elettroniche il valore di piena prova delle violazioni.

Tale ultima disposizione realizza, invero, un corretto bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale assicurata anche dall’accertamento delle violazioni e dall’irrogazione delle sanzioni, e le situazioni soggettive dei soggetti sottoposti alle verifiche, i quali, in sede di opposizione al verbale di contestazione, sono, di norma, gravati della prova del cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Tale onere probatorio trova, tuttavia, fondamento nella presunzione fondata sull’affidabilità del mezzo tecnico impiegato, che consente di non ritenere pregiudicati oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici e i diritti di difesa del soggetto sanzionato. Di conseguenza, le rilevazioni della velocità mediante apparecchiature elettroniche possono assumere efficacia probatoria privilegiata solo se ne sia attestato il corretto funzionamento e quindi anche la taratura ed il controllo periodico.

Nel caso di specie, a fronte di contestazioni specifiche in ordine al cattivo funzionamento del mezzo, il Tribunale ha onerato l’opponente della relativa prova senza verificare la corretta installazione e funzionalità dell’apparecchio e senza verificare se il certificato di taratura si riferisse all’anno antecedente alle contestate violazioni.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Civitavecchia in persona di altro magistrato.

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P.Q.M.

accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Civitavecchia in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, in data 31 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2024.

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