La decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 aprile 2024| n. 9343.

La decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali

La decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorché adottata con ordinanza richiamante l’articolo 348 ter del Cpc ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale, che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti.

Ordinanza|8 aprile 2024| n. 9343. La decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali

Data udienza 1 gennaio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: IMPUGNAZIONI – Impugnazioni civili – Appello – Inammissibilità per ragioni processuali – Ricorso per cassazione – Ammissibilità. (Cpc, articoli 342 e 348 ter)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere – Rel.

Dott. TATANGELO Au.Li. – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29798/2022 R.G. proposto da:

Au.Li., elettivamente domiciliata in ROMA (…), presso lo studio dell’avvocato DA. GI. (Omissis), che la rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti

– ricorrente –

contro

Pe.Ri., domiciliata per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SA. MA. (Omissis)

– controricorrente –

avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di SALERNO n. 1630/2022 depositata il 11/07/2022.

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 31/01/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle

La decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali

Rilevato che:

a seguito di una sentenza di condanna del Tribunale di Salerno venne intimato un precetto da Rita Pe.Ri. e nei confronti di Au.Li., che l’oppose, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., per essere il suo nome, nel dispositivo della sentenza posta in esecuzione, errato, in quanto scritto Au.Li.;

il Giudice di pace di Eboli, nel contraddittorio delle parti, accolse sul punto l’opposizione, ma condannò l’opponente al pagamento del residuo importo ritenuto in sentenza come ancora dalla stessa dovuto in favore di Pe.Ri.;

Au.Li. propose appello al Tribunale di Salerno avverso la sentenza del Giudice di Pace;

l’appello, nel ricostituito contraddittorio delle parti, è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Salerno, con ordinanza resa ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno ha proposto ricorso per cassazione Au.Li.;

Pe.Ri. si è difesa con controricorso; il ricorso per cassazione è stato oggetto di proposta di definizione accelerata;

la proposta di definizione accelerata in data 5/06/2023, ritualmente formulata dal Presidente delegato è stata comunicata al difensore di Au.Li. il 12/06/2023;

la Au.Li. ha proposta opposizione, ritualmente, ossia con nuova procura e nel termine di legge di quaranta giorni dalla comunicazione;

il ricorso è stato, pertanto, fissato per la trattazione in adunanza camerale del 31/01/2024, per la quale la sola ricorrente ha depositato memoria;

il ricorso e stato, all’esito dell’adunanza camerale del 31/01/2024, trattenuto per la decisione.

La decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali

Considerato che

il ricorso è fondato, non potendo condividersi sul punto la proposta di definizione accelerata: infatti, l’atto di appello, che e stato integralmente riportato in ricorso, era adeguatamente specifico e, pertanto, rispondeva ai requisiti di cui all’art. 342 cod. proc. civ., come ricostruiti dalla giurisprudenza (Sez. U n. 27199 del 16/11/2017 Rv. 645991 – 01) e il ricorso per cassazione è stato proposto il 6/12/2022 e quindi nei sei mesi dalla comunicazione dell’ordinanza, recante data 8/06/2022;

invero, la comunicazione era stata effettuata dalla cancelleria del Tribunale di Salerno in data 9/06/2022, come risulta dalla copia della comunicazione allegata dalla ricorrente (sul termine per l’impugnazione dell’ordinanza si veda Cass. n. 1 del 03/01/2019 Rv. 652349 – 01), e non nei sessanta giorni dalla notifica, atteso che l’ordinanza non risulta notificata, ma soltanto pubblicata (ulteriormente, sebbene non ne risulti chiara la ragione) in data 11/07/2022;

contrariamente a quanto ipotizzato nella proposta di definizione accelerata, l’ordinanza del Tribunale di Salerno deve, invero, ritenersi autonomamente impugnabile, atteso che essa ha contenuto decisorio, posto che il giudice, emanandola, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di merito al di fuori dei casi di insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento;

sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U n. 1914 del 02/02/2016 Rv. 638370 – 01, benché non massimata specificamente sul punto), secondo la quale decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorché adottata con ordinanza richiamante l’art. 348 ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, e impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale, che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti;

l’ordinanza del Tribunale di Salerno quale giudice d’appello ha, pertanto, dichiarato inammissibile l’impugnazione al di fuori dei casi normativamente previsti, di cui all’art. 342 e all’art. 348 ter codice di rito;

il ricorso deve essere accolto;

La decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali

l’ordinanza impugnata e, pertanto, cassata e la causa deve essere rimessa, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato;

al giudice del rinvio demandato di provvedere anche sulle spese della presente fase di legittimità, tenuto conto della peculiarità del caso concreto, posto che la causa viene definita in questa sede difformemente dalla proposta di definizione accelerata;

il deposito della motivazione e fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza gravata; rinvia al Tribunale di Salerno in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 31 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria l’8 aprile 2024.

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