Il principio di “non contestazione” ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo non alla qualificazione giuridica o all’interpretazione della disciplina

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 marzo 2024| n. 7945.

Il principio di “non contestazione” ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo non alla qualificazione giuridica o all’interpretazione della disciplina

Il principio di “non contestazione” ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo, non già ai documenti, o alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti, anche se raggiunte in una perizia stragiudiziale, né a questioni che attengono allo svolgimento del processo, né tantomeno alla qualificazione giuridica o all’interpretazione della disciplina, legale o contrattuale, applicabile in relazione alla domanda, la cui cognizione rientra appunto nel potere-dovere del giudice. In particolare, tale principio si applica ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non anche alla contestazione del fatto costitutivo alla quale la controparte non abbia replicato (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, la Suprema Corte, richiamati gli enunciati principi, ha cassato con rinvio il decreto impugnato per avere il tribunale fondato il rigetto dell’opposizione applicando il principio di non contestazione ex articolo 115 cod. proc. civ. non già a fatti allegati dal Fallimento opposto, bensì a sue argomentazioni giuridiche e tecniche). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 15 giugno 2023, n. 17185; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 settembre 2022, n. 27907; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 6 luglio 2022, n. 21403; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 16 giugno 2022, n. 19481; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 17 novembre 2021, n. 35037; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 luglio 2020, n. 15339; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 marzo 2020, n. 6172; Cassazione, sezione civile L, sentenza 6 agosto 2019, n. 20998; Cassazione, sezione civile L, sentenza 12 marzo 2018, n. 5949; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3022).

 

Ordinanza|25 marzo 2024| n. 7945. Il principio di “non contestazione” ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo non alla qualificazione giuridica o all’interpretazione della disciplina

Data udienza 11 dicembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio di non contestazione – Ambito applicativo – Oggetto – Individuazione – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare. (Cpc, articolo 115; Rd, n. 267/1942, articolo 98)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere – Rel.

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 744/2023 R.G. proposto da:

BA. Spa, rappresentata e difesa dall’avvocato SA.Ac. (Omissis), indirizzo PEC: (…)

– ricorrente –

contro

Fallimento @P.; Srl, rappresentato e difeso dall’avvocato Di.Ro. (Omissis), indirizzo PEC: (…)

– controricorrente –

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PATTI n. 1121/2022 depositato il 05/12/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Il principio di “non contestazione” ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo non alla qualificazione giuridica o all’interpretazione della disciplina

RILEVATO CHE

1. – Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Patti ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento @P.; Srl (di seguito Fallimento) proposto da BA. Spa (di seguito Banca) per lamentare l’ammissione del solo credito di Euro 595.538,71 in via chirografaria, a fronte di una domanda per Euro 1.111.521,72, di cui Euro 600.000,00 a titolo di apertura di credito ipotecaria, ed il resto per saldo debitore di conti correnti.

1.1. – In particolare, il tribunale ha: i) escluso l’assenza di motivazione del decreto ex art. 97 l. fall. che riproduceva integralmente la proposta del curatore, alle cui motivazioni il giudice delegato aveva fatto rinvio per relationem; ii) confermato l’inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca; iii) ritenute generiche le contestazioni dell’opponente rispetto alle “contestazioni “giuridiche” e tecniche della curatela”, suffragate da relazione tecnica del coadiutore e non contrastate ex adverso mediante una consulenza di parte o la richiesta di apposita CTU.

2. – Avverso detta decisione la Banca propone ricorso per cassazione in sette mezzi, illustrato da memoria, cui il Fallimento @P.; Srl resiste con controricorso.

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CONSIDERATO CHE

2.1. – Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) per avere il tribunale fondato il rigetto dell’opposizione sulla mancata contestazione della Banca alle “contestazioni giuridiche e tecniche” del curatore fallimentare, mentre il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. attiene alla materia della prova dei fatti.

2.2. – Il secondo mezzo lamenta omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere il tribunale ritenuto generiche le difese della Banca, senza tener conto delle sue specifiche e puntuali contestazioni contenute nel ricorso in opposizione e nelle memorie conclusive.

2.3. – Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 1284 c.c. e dell’art. 117 TUB, per avere il decreto impugnato affermato la nullità della clausola di indicizzazione degli interessi al tasso Euribor per indeterminatezza dell’oggetto, trattandosi invece di clausola valida poiché fa riferimento ad un parametro prestabilito e oggettivamente individuabile, qual è l’Euribor.

2.4. – Il quarto si duole della violazione degli artt. 1418 c.c., 2 e 3, lettera a), l. 287/1990, e della decisione della Commissione Europea 4 dicembre 2013 (caso AT.33914), per avere il tribunale ritenuto nulla la clausola di indicizzazione degli interessi al tasso Euribor applicando il principio affermato dalla predetta decisione della Commissione Europea (per cui il parametro Euribor era stato oggetto di una manipolazione tra il settembre 2005 e il marzo 2009) ad una fattispecie diversa da quella in esso considerato.

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2.5. – Il quinto mezzo lamenta violazione dell’art. 38 TUB, per avere il tribunale ritenuto la nullità del contratto di finanziamento fondiario e dell’ipoteca, per il superamento del limite di finanziabilità.

2.6. – Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere il tribunale ritenuto il tasso effettivo globale (TEG) applicato ai rapporti di conto corrente superiore al tasso soglia, sulla scorta delle sole affermazioni contenute nella relazione di parte del coadiutore della curatela fallimentare.

2.7. – Il settimo ed ultimo mezzo deduce la violazione degli artt. 644 c.p., 1815 c.c., 1, 2 e 4, l. 7 marzo 1996, n. 108, 2 – bis

d.l. n. 185 del 2008 (inserito dalla l. di conversione n. 2 del 2009), laddove il tribunale ha ritenuto esistente un superamento del tasso soglia in relazione ai rapporti di conto corrente.

Il principio di “non contestazione” ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo non alla qualificazione giuridica o all’interpretazione della disciplina

3. – Occorre premettere che il ricorrente raggruppa i sette motivi in due insiemi, a seconda che il decreto impugnato sia interpretato nel senso che: A) il tribunale abbia pedissequamente trascritto la proposta del curatore (comprensiva delle repliche alle osservazioni di MPS) al solo scopo di superare la censura sulla carenza di motivazione del provvedimento del giudice delegato, nel qual caso il rigetto dell’opposizione si baserebbe sulla mancanza di una specifica replica dell’opponente alle “contestazioni “giuridiche” e tecniche della Curatela”, senza valutazione della loro fondatezza giuridica, con impropria applicazione del principio di non contestazione (primi due motivi); B) con la trascrizione integrale delle argomentazioni del curatore, cui faceva rinvio per relationem la motivazione del giudice delegato, anche il tribunale le abbia fatte proprie, ritenendole corrette in diritto (restanti cinque motivi).

3.1. – Il Collegio reputa che il decreto impugnato debba essere interpretato nel primo senso (A).

Difatti, la trascrizione integrale – tra virgolette e in corsivo – delle argomentazioni svolte dal curatore e fatte proprie dal giudice delegato, è preceduta (pag. 5) dalla frase: “il Collegio non ravvisa, anzitutto, l’eccepita omissione di motivazione da parte del Giudice delegato posto che, facendo propria la proposta del Curatore, il G.D. ne ha integralmente recepito le motivazioni che qui si trascrivono” ed è seguita (pag. 11) dalla conclusione: “Appare evidente che, trattasi, al contrario, di motivazione ampiamente articolata ed esaustiva”, senza alcuna ulteriore considerazione.

Il principio di “non contestazione” ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo non alla qualificazione giuridica o all’interpretazione della disciplina

Appare allora certo che con detta trascrizione il tribunale abbia inteso esclusivamente giustificare il rigetto della contestata assenza di motivazione, e non anche fare proprie, a sua volta, le deduzioni giuridiche del curatore, tanto più per l’assenza del benché minimo accenno alle repliche sviluppate nel ricorso in opposizione.

3.2. – Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che i primi due motivi siano fondati e da accogliere, con assorbimento dei restanti cinque, senza che sussista alcuno dei profili di inammissibilità del ricorso segnalati dal controricorrente.

4. – La fondatezza dei primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, è manifesta.

4.1. – Il tribunale, dopo aver confermato l’inopponibilità del decreto ingiuntivo, con conseguente necessità di accertare il credito sulla base della ulteriore documentazione allegata dalla Banca, ha richiamato “le ordinarie regole sull’onere della prova” per concludere che, “a fronte delle “puntuali contestazioni “giuridiche” e tecniche della Curatela e del supporto tecnico – contabile” reso dalla relazione del coadiutore della curatela fallimentare, “le enunciazioni dell’opponente risultano generiche e inidonee alla prova del maggior credito vantato, né la richiesta è suffragata da una perizia di parte o da un’istanza di natura istruttoria (come, ad esempio, la richiesta di CTU contabile) diretta a fornire, nel presente procedimento, argomenti di prova nella direzione dell’accoglimento della domanda azionata in giudizio”.

4.2. – È evidente che tale affermazione si colloca sul piano dell’onere della prova e che con essa il giudice a quo ha fatto applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.

Un’applicazione però erronea, in quanto correlata non già a fatti allegati dal Fallimento opposto, bensì a sue argomentazioni giuridiche e tecniche.

Il principio di “non contestazione” ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo non alla qualificazione giuridica o all’interpretazione della disciplina

4.3. – Come noto, il principio di “non contestazione” di cui all’art. 115, primo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009) integra un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione del thema probandum, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti – in quanto diretta ad escludere i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova (c.d. relevatio ab onere probandi) – come tale non applicabile alla non contestazione derivante dalla contumacia della parte (Cass. 461/2015, 42035/2021, 14589/2022)

4.4. – Tale principio vige anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, dove si applica anche al curatore nonostante la sua terzietà, poiché la mancata contestazione – che implica un contegno ammissivo esplicito, o quantomeno un comportamento incompatibile, logicamente e giuridicamente, con un intento di disconoscimento (Cass. 34435/2021) – non è equiparabile alla confessione, né implica la disponibilità del diritto (Cass. 14589/2022, 11047/2015), pur dovendo coordinarsi con i poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio (Cass. 17731/2022, 14589/2022).

4.5. – Di qui il consolidato insegnamento per cui, nonostante l’applicabilità del principio di “non contestazione” anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’accertamento del fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotti in giudizio, deve essere compiuto dal giudice ex officio – tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, sollevabili solo dalla parte interessata – alla stregua delle risultanze rite et recte acquisite, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. 24972/2013, 19734/2017, 12973/2018, 29254/2019, 4553/2022).

Il principio di “non contestazione” ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo non alla qualificazione giuridica o all’interpretazione della disciplina

4.6. – Inoltre, questa Corte ha più volte puntualizzato che il principio di “non contestazione” ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo, non già ai documenti (Cass. 3022/2018, 15339/2020), o alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. 6172/2020, 35037/2021), anche se raggiunte in una perizia stragiudiziale (Cass. 34450/2022), né a questioni che attengono allo svolgimento del processo (Cass. 21403/2022), né tantomeno alla qualificazione giuridica o all’interpretazione della disciplina, legale o contrattuale, applicabile in relazione alla domanda, la cui cognizione rientra appunto nel potere – dovere del giudice (Cass. Cass. 17185/2023, 19481/2022, 20998/2019, 5949/2018).

4.7. – Particolarmente rilevante, ai fini che ne occupano, è la precisazione che il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. si applica ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non anche alla contestazione del fatto costitutivo alla quale la controparte non abbia replicato (Cass. 27907/2022).

5. – Alla luce di quanto precede è evidente che il tribunale abbia sostanzialmente abdicato al proprio potere-dovere di decidere la causa, affrontando le questioni giuridiche sulle quali le parti hanno dibattuto, per trincerarsi dietro la pretesa genericità delle contestazioni sollevate dalla parte opposta rispetto alle osservazioni giuridiche e tecniche sviluppate dalla curatela opponente, con impropria applicazione del principio di “non contestazione” di cui si si è detto.

5.1. – E che vi fossero state specifiche controdeduzioni giuridiche dell’opponente emerge da quanto riportato in ricorso (pagg. 7 – 14) ove, in ottemperanza agli oneri di specificità e autosufficienza, risulta che, sin dall’atto di opposizione, la Banca aveva svolto puntuali rilievi in ordine alle ritenute: i) nullità della clausola di indicizzazione degli interessi al tasso Euribor nel contratto di apertura di credito ipotecaria, per la sua indeterminatezza e contrarietà alla normativa antitrust (pag. 1416); ii) nullità del contratto di apertura di credito ipotecaria per superamento del limite di finanziabilità (pag. 16 – 17); iii) usurarietà dei tassi di interesse applicati nei rapporti di conto corrente (pag. 18 – 19); iv) irregolarità dell’addebito di commissioni di massimo scoperto nei rapporti di conto corrente (pag. 3).

Il principio di “non contestazione” ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo non alla qualificazione giuridica o all’interpretazione della disciplina

Si tratta all’evidenza di questioni giuridiche sulle quali, come detto, il tribunale ha mancato di pronunciarsi, e che non potevano certo essere considerate “fatti” passibili di prova attraverso l’applicazione del principio di “non contestazione”.

6. – All’accoglimento dei primi due motivi di ricorso segue, come anticipato, l’assorbimento delle censure veicolate dai restanti cinque, proprio perché esse hanno ad oggetto le questioni sulle quali il tribunale ha omesso di pronunciare.

7. – Per concludere, in accoglimento del primo e del secondo motivo, con assorbimento dei motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Patti che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

Il principio di “non contestazione” ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo non alla qualificazione giuridica o all’interpretazione della disciplina

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Patti, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2024.

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