Il diritto alla compensazione pecuniaria presuppone unicamente che si verifichi un ritardo del volo pari o superiore alle tre ore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 marzo 2024| n. 7010.

Il diritto alla compensazione pecuniaria presuppone unicamente che si verifichi un ritardo del volo pari o superiore alle tre ore

Il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del 2004 (come interpretato dalla CGUE nella sentenza Sturgeon, n. 581 del 23 ottobre 2012) presuppone unicamente che si verifichi un ritardo del volo pari o superiore alle tre ore, non essendo necessario che il passeggero si sia presentato al check-in all’orario originariamente stabilito, dal momento che scopo della misura indennitaria non è quello di ristorare i passeggeri per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, bensì quello di compensare la perdita di tempo rispetto al raggiungimento della destinazione finale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l’indennizzo ai passeggeri di un volo intercontinentale, nonostante questi fossero stati preavvisati del ritardo il giorno precedente e avessero, quindi, atteso il nuovo orario di partenza presso il luogo di villeggiatura).

 

Ordinanza|15 marzo 2024| n. 7010. Il diritto alla compensazione pecuniaria presuppone unicamente che si verifichi un ritardo del volo pari o superiore alle tre ore

Data udienza 5 dicembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Trasporti – Marittimi ed aerei – Trasporto aereo – Di persone e bagagli (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) – Responsabilita’ del vettore – Ritardo o inadempimento diritto alla compensazione pecuniaria ex reg. ce n. 261 del 2004 – Ritardo del volo superiore alle tre ore – Sufficienza – Presentazione al check – In all’orario originariamente stabilito – Necessità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere Rel.

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20193-2022 R.G. proposto da

Ne. Spa, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Vi.Gi. e Pl.Lo., giusta procura speciale allegata al ricorso, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE

(PEC (…) (…)

– ricorrente –

contro

(…) Srl, in persona del rappresentante legale pro tempore, in qualità di mandataria con rappresentanza di Ra.Ub. e Pi.Ri., rappresentata e difesa dall’Avvocato Ma.Fa., giusta procura speciale in calce al controricorso, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE (PEC …);

– controricorrente-

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO n. 816 depositata il 24-05-2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023 dalla Consigliera Irene Ambrosi.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (…) Srl, odierna resistente, quale mandataria con rappresentanza di Ra.Ub. e Di Pi.Ri., aveva convenuto in giudizio Ne. Spa dinanzi al Giudice di pace di Busto Arsizio per sentirla condannare, ai sensi del Regolamento Ce 261-2004, alla compensazione per Euro 1200,00 dovuta in favore dei predetti rappresentati per il ritardo di oltre tre ore del volo NO 439 del 27.6.2019, tratta C – M .

Il Giudice di pace con sentenza n.844 del 2021 rigettò la domanda svolta, ritenendo la compensazione non dovuta in quanto i passeggeri non si erano presentati all’imbarco all’ora inizialmente indicata e, essendo stati preavvisati del ritardo, avevano atteso la partenza del volo presso il luogo di villeggiatura.

2. Avverso tale decisione, (…) Srl, originaria attrice, ha proposto appello e il Tribunale di BUSTO ARSIZIO, in accoglimento del gravame e in integrale riforma della decisione del Giudice di pace, ha condannato Ne. Spa a pagare in suo favore la somma di Euro 1200,00, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Per quanto ancora qui rileva, la sentenza del Tribunale ha riconosciuto il diritto alla compensazione dei passeggeri, nonostante Ne. Spa li avesse avvisati del ritardo il giorno precedente 26 giugno 2019, ritenendo tale conclusione l’unica compatibile con i principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza (Omissis) n. 581 del 23.10.2012.

3. Avverso la decisione di appello resa dal Tribunale di Busto Arsizio, Ne. Spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo d’impugnazione. (…) Srl, nella spiegata qualità di mandataria, ha resistito con controricorso.

Ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

le parti hanno depositato rispettive memorie.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La parte ricorrente lamenta con l’unico motivo di ricorso l'”Error in iudicando: in relazione all’art. 360, n. 3), cod. proc. civ. violazione e-o falsa applicazione degli artt. 3, 5, 6, 7 e 9 del Regolamento (CE) n. 261-2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004; violazione e-o falsa applicazione degli artt. 1218 cod. civ. e 2967 cod. civ.”; in particolare, sostiene che a seguito della sentenza della Corte di Giustizia n. 581 del 23.10.2012 (Omissis), ai passeggeri dei voli ritardati oltre le tre ore spetta, anche la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Regolamento ma ciò a patto che non sussistano circostanze eccezionali esimenti ai sensi dell’art. 5, par. 3, in tema di cancellazione dei voli la cui applicazione è stata estesa dalla sentenza “(Omissis)” anche ai voli ritardati (cfr. spec. par. 69), e che si siano presentati all’accettazione all’orario stabilito (art. 3, par. 2, lett. a).

Evidenzia inoltre che nel caso in esame la questione è se il Regolamento (CE) 241-2004 – e con esso anche il diritto a compensazione pecuniaria – si applichi o meno ai passeggeri che non si sono presentati all’accettazione all’orario stabilito. Richiama il testo dell’art. 3, par 2, del Regolamento (CE) 261-2004 che prevede che lo stesso si applichi “a condizione che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all’art. 5, si presentino Firmato all’accettazione secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato”.

A parere della ricorrente, ciò significa che i passeggeri i quali, per qualsiasi motivo non si presentino nell’ora stabilita all’imbarco del volo, non possono fruire né delle tutele previste dall’art. 4 per il negato imbarco (rimborso del prezzo o compensazione pecuniaria e volo alternativo) né di quelle approntate all’art. 9 per i voli in ritardo (informazioni, assistenza, bevande, pasti, pernottamento, rimborso, ecc…), “il che è del tutto logico nell’impianto del Regolamento giacché se il passeggero non è presente in aerostazione non può fruire della assistenza che viene ivi erogata; analogamente nulla spetta al passeggero che per qualsiasi motivo non si è presentato all’imbarco all’orario previsto ma sia arrivato tardivamente ma in tempo per prendere il volo ritardato: egli fruirà semplicemente del volo in quanto titolare di una valida prenotazione ma non potrebbe, ad esempio, avanzare richiesta di rimborso del prezzo ai sensi degli artt. 6, par.1, c), iii) e 8, par.1, a), del Regolamento. Viceversa, logicamente, per il caso di cancellazione del volo ex art. 5, le tutele approntate si applicano a prescindere dalla presentazione del passeggero al check-in” (pag. 9 in ricorso).

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Osserva inoltre che la Corte di Giustizia ha esteso la misura della compensazione pecuniaria ai passeggeri dei voli ritardati in aggiunta ai diritti di cui all’art. 9 (pasti, bevande, pernottamento, transfer), ma che sono rimaste ferme le condizioni soggettive di applicabilità dettate dall’art. 3, par. 2 ; in altre parole, la GCUE ha “aggiunto” la compensazione pecuniaria alle misure già previste dall’art. 9 in favore dei passeggeri dei voli ritardati alla partenza, ma non ha inciso sugli altri aspetti del Regolamento. Il che implica il necessario rispetto dell’art. 3, par. 2, del Regolamento anche ai fini della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri ritardati alla partenza, a mente del quale questi ultimi godono della protezione solo se titolari di una prenotazione confermata e presenti all’accettazione (check-in) all’orario originariamente comunicato dal vettore o dal Tour Operator. In caso contrario, non v’è ragione né di erogare le misure di cui all’art. 9, né la compensazione pecuniaria, poiché la lettera della Regolamento è chiarissima nel subordinare l’applicabilità dello stesso ai passeggeri di volo ritardato in partenza solo se essi si presentano al check-in all’orario originariamente stabilito. Il che, a parere della parte ricorrente, sarebbe del tutto ragionevole in una lettura sistematica del Regolamento poiché le tutele approntate dall’art. 9 in favore dei passeggeri di voli ritardati mirano a “compensare” l’attesa in aeroporto e non già, come si sostiene nella sentenza impugnata – il mero ritardo nell’arrivo a destinazione (pag. 7, rigo 4). Sul punto, la difesa di parte ricorrente stigmatizza l’eccesso di “costruttivismo interpretativo” incompatibile con la funzione giurisdizionale (cfr. pag. 15 ricorso).

2. L’unico motivo di ricorso, così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto, va disatteso poiché infondato.

2.1. In via generale, questa Corte ha già da tempo ritenuto che il Regolamento CE n. 261-2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. A seconda dei casi, al passeggero è riconosciuto il diritto al rimborso del costo del biglietto o all’imbarco su un volo alternativo, alla c.d. assistenza (pasti, alloggi e ulteriori servizi minori) e ad una compensazione pecuniaria di importo crescente in proporzione alla gravità del ritardo. Con particolare riferimento a quest’ultima ipotesi, la normativa comunitaria identifica diverse ipotesi di gravità del ritardo, commisurate alla lunghezza della tratta. Quindi, dal punto vista oggettivo, il Regolamento introduce una tipizzazione legale della soglia oltre la quale l’inesatto adempimento (ritardo) del vettore diviene “grave” e genera obblighi risarcitori e compensativi.

In ambito più specifico, la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch’essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del Regolamento (Corte di Giustizia 19 novembre 2009, C-402-07 (Omissis), (Omissis) e (Omissis) contro (Omissis) e C-432-07 (Omissis) e (Omissis) contro (…) SA; Corte di Giustizia Grande Sezione, 26 febbraio 2013, C-11-11 (…) contro (Omissis) e (Omissis), con riferimento al volo con una o più coincidenze; Corte di Giustizia 23 ottobre 2012, C-581-10, (Omissis)-D(…) AG e C-629-10 B(…) e I(…)); difatti, in caso di cancellazione del volo, l’art. 5, comma 3, del Regolamento unionale prevede che il vettore non è tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria se ha tempestivamente avvertito il passeggero della cancellazione ovvero se dimostra che la stessa è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (v. in tema di onere della prova in caso di ritardo aereo, Cass. Sez. 3, 23-01-2018, n. 1584).

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In questo quadro, la responsabilità del vettore è elisa solamente dal caso fortuito o dalla forza maggiore, cui si aggiunge però l’ipotesi del congruo preavviso che consenta al passeggero di organizzarsi diversamente, così minimizzando le conseguenze del disagio.

Quanto al termine entro cui deve essere dato il preavviso, perché possa sortire effetti liberatori, l’art. 5, comma 1, lett. c) (ììì) del regolamento stabilisce che spetta la compensazione, a meno che i passeggeri interessati siano stati informati della cancellazione del volo “meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario previsto”.

2.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha coerentemente dato applicazione ai principi indicati dalla sopra richiamata giurisprudenza Europea ed in conformità con quanto già ritenuto da questa Corte, ha osservato che “Si verte, nella specie, in tema di compensazione pecuniaria dovuta nell’ipotesi di ritardo del volo, ipotesi nella quale la giurisprudenza comunitaria ha affermato in via interpretativa, pure in assenza di una specifica previsione (dettata espressamente solo nell’ipotesi di cancellazione del volo ai sensi dell’art. 5, Reg. n. 261-2014), la spettanza in capo ai passeggeri della compensazione pecuniaria a condizione che il ritardo ecceda le soglie di tolleranza previste dall’art. 7 (Corte Giustizia CE 19 novembre 2009, cause riunite C-402-07 e C-432-07, (Omissis), operando una sostanziale equiparazione tra ritardo e cancellazione del volo ed estendendo alla prima ipotesi il rimedio compensativo previsto espressamente per la seconda” (pag. 4 della sentenza impugnata).

In particolare, ha richiamato quanto chiarito dalla CGUE con la citata sentenza “(Omissis)” e cioè che ” “gli art. 5-7 del regolamento (Ce) 261-2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria in forza di tale regolamento quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo; tuttavia, un siffatto ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo””. Pertanto, il giudice d’appello ha riconosciuto il diritto alla compensazione dei passeggeri nel caso, come quello di specie, di ritardo, nonostante che i predetti non si fossero presentati al banco dell’accettazione e che Ne. Spa li avesse avvisati del ritardo il giorno prima.

Sul punto, correttamente il giudice d’appello ha affermato che “Scopo della compensazione pecuniaria, infatti, non è quello di ristorare i passeggeri per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, ma di compensare la perdita di tempo rispetto alla programmazione originaria del volo”. (pag. 7 della sentenza impugnata).

In proposito, ha richiamato per esteso i principi espressi dai capi 56 e 61 della citata sentenza “(Omissis)” della Corte di Giustizia; secondo il punto 56, difatti, le due categorie di passeggeri (da volo cancellato e ritardato) “sono informate, in linea di massima, nello stesso momento dell’inconveniente che rende più difficoltoso il loro trasporto aereo; dall’altro, sebbene vengano condotte alla loro destinazione finale, la raggiungono successivamente all’ora inizialmente prevista e, pertanto, subiscono un’analoga perdita di tempo”; secondo il punto 61 della stessa sentenza “occorre constatare che i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del regolamento n. 261 del 2004 quando, a causa di tali voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo” (pag. 6 della sentenza impungata).

Pertanto, il Tribunale ha concluso che “ai fini della compensazione non è tanto il ritardo dell’orario di partenza del volo, come ci si potrebbe aspettare ove la compensazione fosse volta a ristorare l’attesa snervante in aeroporto, bensì il ritardo all’arrivo, posto che proprio sul ritardo all’arrivo viene calibrato l’ammontare dovuto a titolo di compensazione (art. 7 reg. CE 261-2004)” (pag. 7 della sentenza impugnata).

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge, in favore della parte controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2024.

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