Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto la sentenza deve riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5961.

Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto la sentenza deve riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti

In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha respinto la domanda ex art 2932 c.c., in ragione della insufficiente indicazione nel preliminare degli estremi del contratto di mutuo – piano di ammortamento contenente i ratei con le relative scadenze e i pagamenti eseguiti – nel quale il promissario acquirente avrebbe dovuto subentrare).

 

Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5961. Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto la sentenza deve riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti

Data udienza 20 febbraio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti in genere – Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) – Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto sentenza ex art. 2932 – Medesimo assetto di interessi predisposto con il preliminare – Assenza – Conseguenze – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

composta da:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente
Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere rel. est.

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9909/2019 R.G. proposto da:

Ma.Il., c.f. (Omissis), rappresentata e difesa dall’avv. Ma. Bo., elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. St. Ca. nel suo studio in (…).

ricorrente

contro

De.Mo., Gi.Pe.

intimati

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 470/2019 depositata il 23-01-2019,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20-2-2024 dal consigliere Linalisa Cavallino

Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto la sentenza deve riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti

FATTI DI CAUSA

1. Ma.Il. citò Gi.Pe. avanti il Tribunale di Viterbo chiedendo la pronuncia di sentenza ex art. 2932 cod. civ. che producesse il trasferimento della proprietà da Gi.Pe. a Ma.Il. di unità immobiliare sita a V in (Omissis), catastalmente identificata, alle condizioni di cui al contratto preliminare del 18-6-2007 al quale il promittente venditore era inadempiente, e perciò previo contestuale accollo da parte dell’attrice del pagamento delle rate residue del mutuo fondiario.

Non si costituì il convenuto Gi.Pe. e intervenne in corso di causa De.Mo., ex coniuge del convenuto, chiedendo che fosse accertato che il contratto preliminare era atto simulato, concluso al solo fine di sottrarre ai creditori del promittente venditore l’immobile.

Con sentenza n. 616/2013 depositata il 27-5-2013 il Tribunale di Viterbo dichiarò simulato il contratto preliminare e pertanto rigettò la domanda attorea.

2. Ma.Il. ha proposto appello, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il successivo venire meno dell’atto di intervento di De.Mo. e riproponendo la domanda ex art. 2932 cod. civ. formulata in primo grado.

Si è costituita De.Mo., deducendo di avere definito ogni questione economica con Gi.Pe.; per questo, stante il suo sopravvenuto difetto di interesse, ha dichiarato di rinunciare all’intervento volontario.

Con sentenza n. 470/2019 pubblicata il 23-1-2019 la Corte d’appello di Roma, considerato che l’appellata De.Mo. aveva rinunciato all’atto di intervento e l’appellante aveva accettato la rinuncia, ha ritenuto venuto meno l’interesse delle parti alla decisione sulla domanda di simulazione e quindi ha dichiarato la cessazione della materia del contenere tra le due parti con compensazione delle spese di lite del grado.

Con riguardo alla domanda ex art. 2932 cod. civ. che era rimasta assorbita in primo grado e che era stata riproposta in appello, la sentenza ha considerato che il contratto preliminare prevedeva per il pagamento del prezzo di acquisto, quanto a Euro 50.000,00, che Ma.Il. si accollasse “l’onere del pagamento del mutuo fondiario erogato con atto del notaio dott. Ma. datato 08 marzo 2006 rep. 75508 18245”; ha rilevato che nell’atto di citazione l’attrice chiedeva l’emissione di sentenza ex art. 2932 cod. civ. previo contestuale accollo da parte dell’attrice del pagamento delle rate residue e ha dichiarato che, a prescindere da ogni considerazione in merito al momento del perfezionarsi dell’accollo, dagli atti prodotti non risultava alcunché in ordine all’erogazione del mutuo, al piano di ammortamento, all’ammontare delle rate, alla loro periodicità, al residuo in linea capitale e persino in ordine al nominativo della banca che aveva concesso il mutuo; ha aggiunto che ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. la sentenza doveva necessariamente riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche; ha dichiarato che l’omessa allegazione probatoria dei dati del mutuo non consentiva di trasporre in sentenza l’assetto convenuto dalle parti, restandone ignoti gli aspetti essenziali per la determinazione della prestazione posta a carico del promissario acquirente; perciò ha rigettato la domanda, senza nulla disporre sulle spese stante la contumacia dell’appellato Gi.Pe.

3. Avverso la sentenza Ma.Il. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

Gi.Pe., al quale il ricorso è stato notificato dall’ufficiale giudiziario a sue mani il 20-3-2019, è rimasto intimato. Ugualmente è rimasta intimata De.Mo., alla quale la notificazione è stata eseguita dall’ufficiale giudiziario presso il difensore domiciliatario avv. Gi. Re. il 27-3-2019.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e all’esito della camera di consiglio del 20-2-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 secondo comma c.p.c.”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia sollevato d’ufficio una questione nuova, relativa alla mancanza nel contratto preliminare degli elementi per individuare la prestazione posta a carico della promissaria acquirente, senza applicare l’art. 101 co. 2 cod. proc. civ., che avrebbe imposto di segnalare la questione alle parti concedendo termini per memorie.

2. Con il secondo motivo, “art. 360, primo comma numero 3 c.p.c.: nullità della sentenza per errata applicazione dell’art. 1362 c.c. ed omessa applicazione dell’art. 1273 c.c.”, la ricorrente rileva che, secondo la sentenza impugnata, il contratto preliminare prevedeva che Ma.Il. si accollasse il pagamento del mutuo erogato con atto del notaio Ma. dell’8 marzo 2006 rep. 755508, mentre l’atto di citazione chiedeva l’emissione di sentenza ex art. 2932 cod. civ., previo contestuale accollo da parte dell’attrice delle rate del mutuo. Evidenzia che non sussiste alcuna difformità tra la formulazione del preliminare e le conclusioni dell’atto di citazione, in quanto la volontà delle parti espressa nel contratto preliminare era quella di regolare il pagamento con l’accollo del mutuo, sussistendo lo schema di cui all’art. 1273 cod. civ., secondo il quale il debitore Gi.Pe. si accordava con la terza Ma.Il. affinché la stessa si assumesse il debito.

3. Con il terzo motivo, “nullità della sentenza per errata applicazione dell’art. 2932 c.c. e violazione dell’art. 1372 c.c.”, la ricorrente evidenzia che il riferimento che le parti del contratto preliminare hanno operato all’atto di erogazione del mutuo fondiario, avente la sua fonte nel rogito notaio Ma. datato 8 marzo 2006 rep. 75508/18245 per prevedere l’accollo in capo all’acquirente dell’obbligazione di pagare il mutuo, appresta e configura correttamente il contenuto oggettivo della prestazione che la sentenza ex art. 2932 cod. civ. è tenuta a identificare.

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4. Il primo motivo di ricorso è infondato, non sussistendo la violazione dell’art. 101 co. 2 cod. proc. civ. lamentata.

Si deve dare continuità al principio secondo il quale l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101 co.2 cod. proc. civ., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto o miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, ma prove di contenuto diverso rispetto a quelle richieste dalle parti o una attività assertiva in punto di fatto e non solo mere difese (Cass. Sez. 2 19-12022 n. 1617 Rv. 663636-01). Nella fattispecie la Corte d’appello, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, si è limitata a evidenziare che l’attrice non aveva eseguito una allegazione probatoria sufficiente a sostegno della propria domanda; perciò ha dato una valutazione del materiale probatorio offerto diversa da quella auspicata dall’attrice, senza che la preventiva sottoposizione della questione al contraddittorio potesse costituire strumento per aggirare le preclusioni istruttorie e acquisire la prova mancante dei fatti costitutivi della domanda.

Per di più, è acquisito l’ulteriore principio secondo il quale l’omessa segnalazione alle parti di questione rilevabile d’ufficio che sia stata posta a fondamento della decisione determina la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa solo se la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato (Cass. Sez. 1 24-5-2018 n. 12973 Rv. 649118-02). Nella fattispecie la ricorrente non ha allegato, neppure nell’illustrazione dei propri motivi di ricorso, gli elementi utili a escludere la genericità delle sue allegazioni evidenziata dalla sentenza impugnata, né con riferimento ai ratei di mutuo già da lei pagati per il caso in cui l’accollo del mutuo operasse alla data di stipulazione del contratto preliminare, né con riferimento ai ratei di mutuo che rimanevano da pagare al momento della domanda e della decisione per il caso in cui l’accollo del mutuo operasse dalla data della pronuncia richiesta ex art. 2932 cod. civ.

5. Tale insuperata genericità delle allegazioni della ricorrente comporta l’infondatezza anche del secondo e del terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente stante la stretta connessione.

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Infatti, a fronte delle previsioni del contratto preliminare secondo le quali la quota del prezzo di Euro 30.000,00 era già stato corrisposto da Ma.Il. e la quota residua di Euro 50.000,00 veniva corrisposto dalla stessa Ma.Il. con l’accollo dell’onere del pagamento del mutuo fondiario “erogato con atto del notaio dott. Ma. datato 08 marzo 2006 rep. 75508 18245”, la ricorrente si limita a censurare la sentenza impugnata valorizzando la specifica indicazione nel contratto degli estremi del mutuo. Però la Corte d’appello ha dichiarato di non potere emettere la pronuncia ex art. 2932 cod. civ. per non avere a disposizione gli elementi per riprodurre nella sentenza il medesimo assetto di interessi convenuto dalle parti e in effetti a tal fine gli estremi del mutuo riportati nel contratto non erano sufficienti, in mancanza di qualsiasi riferimento al piano di ammortamento del mutuo, contenente i ratei con le relative scadenze, e ai pagamenti eseguiti; la ricorrente, al fine di fare emergere l’erroneità della pronuncia, avrebbe dovuto dichiarare di avere indicato almeno i ratei del mutuo da lei già pagati dopo la stipulazione del contratto preliminare e i ratei da pagare al momento della proposizione della domanda ex art. 2932 cod. civ. e, al contrario, a tale carenza di allegazione la ricorrente non ha posto rimedio neppure nel ricorso per cassazione. Ne consegue che esattamente la sentenza impugnata ha escluso di avere a disposizione gli elementi per emettere la sentenza ex art. 2932 cod. civ. che riproducesse l’assetto di interessi voluto dalle parti nel contratto preliminare, in applicazione al principio secondo il quale la sentenza ex art. 2932 cod. civ. deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche (Cass. Sez. 2 252-2003 n. 2824 Rv. 560698-01). Non può la ricorrente obiettare che l’accollo del mutuo era previsto alla stipula del contratto definitivo, per cui era sufficiente che la sentenza ex art. 2932 cod. civ. ponesse a suo carico l’accollo del mutuo; a tal fine l’attrice avrebbe almeno dovuto dedurre che le rate del mutuo non pagate al momento della pronuncia erano pari al prezzo posto a suo carico con il contratto preliminare, in quanto nel contratto preliminare l’accollo del mutuo era previsto al fine del pagamento dell’importo del prezzo di Euro 50.000,00; invece, la carenza di allegazione evidenziato dalla Corte d’appello era relativo anche a questo dato e in sé escludeva l’emissione della sentenza ex art. 2932 cod. civ.

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6. In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato, nulla disponendo sulle spese essendo le controparti rimaste intimate.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono ex art.13 co. 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione il 20 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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