La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|29 febbraio 2024| n. 5406.

La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori

La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione; per effetto di tale sentenza è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell’ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione.

Sentenza|29 febbraio 2024| n. 5406. La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori

Data udienza 16 gennaio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Usucapione – Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria – Procedura concordataria – Liquidatore della procedura di concordato con cessione dei beni – Rigetto della domanda di usucapione – Legittimata passiva

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere – Rel.

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 32342/2019 R.G. proposto da:

Ve.Gi., elett.te domiciliata in VERONA presso lo studio dell’avvocato ST.CH. (Omissis), che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,

– ricorrente –

contro

CONCORDATO PREVENTIVO della (…) Srl, in persona del liquidatore giudiziale Mo.Mu., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato LU.MA. (Omissis) rappresentato e difeso

dall’avvocato MA.R. (Omissis) per procura in calce al controricorso,

– controricorrente –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n.2999/2019 depositata il 17.7.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.1.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO.

La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori

FATTI DI CAUSA

1) Con atto di citazione notificato il 23.3.2017 Ve.Gi. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Verona il Concordato preventivo della (…) Srl, in persona del liquidatore giudiziale, per fare accertare che era proprietaria per usucapione degli immobili siti in V d V (VR), V Q n.59/A e n. 61, nei quali era vissuta fin dalla nascita nel 1929, sostenendo nel tempo tutte le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, immobili dei quali la procedura concordataria il 20.11.2016 aveva chiesto lo sgombero ritenendo tali immobili di proprietà della (…) Srl e ceduti al concordato per la liquidazione.

2) Si costituiva il Concordato preventivo della (…) Srl, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le azioni reali relative ai beni di proprietà della (…) Srl andavano rivolte contro la stessa e non nei confronti del liquidatore della procedura di concordato con cessione dei beni, alla quale erano trasferiti solo i poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda di usucapione.

3) Il Tribunale di Verona con la sentenza n. 1385/2018 dell’11.6.2018 dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo della (…) Srl

4) La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla Ve.Gi., che sosteneva che il liquidatore della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, quale mandatario della massa dei creditori, aveva la legittimazione passiva nelle controversie riguardanti i diritti reali sui beni ceduti, e che comunque il giudice di primo grado avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della (…) Srl, per cui l’impugnata sentenza anche nel caso in cui fosse confermato il difetto di legittimazione passiva doveva essere dichiarata nulla con rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. .

5) Il Concordato Preventivo della (…) Srl resisteva, eccependo l’inammissibilità dell’appello ex art. 329 c.p.c. per intervenuta acquiescenza tacita, in quanto qualche giorno dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, la Ve.Gi. aveva promosso un nuovo giudizio per l’usucapione degli stessi immobili oggetto di causa contro la (…) Srl, individuando quindi quest’ultima, e non il Concordato preventivo della (…) Srl, come legittimata passiva, proprio come stabilito nella sentenza di primo grado.

6) La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 2999/2019 del 30.4/17.7.2019 dichiarava inammissibile l’appello della Ve.Gi. per acquiescenza tacita e condannava l’appellante alle spese di secondo grado.

Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello ha osservato che la Ve.Gi. dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, priva di efficacia esecutiva sul punto relativo al rilevato difetto di legittimazione passiva, e prima dell’impugnazione, aveva proposto nei confronti della (…) Srl davanti al Tribunale di Verona, la stessa domanda di usucapione in precedenza avanzata contro il Concordato preventivo di quella società.

7) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso alla Suprema Corte Ve.Gi., affidandosi a due motivi, ed ha resistito con controricorso il Concordato preventivo della (…) Srl .

Con ordinanza interlocutoria n.22945/2021 il Collegio della Sesta sezione civile ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per eventuale riunione ad altro giudizio; con successiva ordinanza interlocutoria n. 1123/2023 il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite sulla questione della validità della procura (questione oggetto di eccezione preliminare nel presente giudizio di legittimità).

Rifissata l’udienza pubblica per la discussione, il Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Nell’imminenza dell’udienza il difensore della ricorrente ha depositato una istanza di interruzione del giudizio e la parte controricorrente ha depositato una memoria.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Anzitutto va respinta l’istanza di interruzione del giudizio formulata dall’avvocato Stefano Chieregato il 4.1.2024 per la morte di Ve.Gi., verificatasi il 10.12.2023, in quanto l’art. 300 c.p.c. non trova applicazione nel giudizio di legittimità quando l’evento morte si verifichi, come nella specie, nel corso del giudizio di legittimità a contraddittorio già instaurato. Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. 29.1.2016 n. 1757; Cass. 9.7.1992 n.8377) che “al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo”.

Inoltre, non si ravvisano le condizioni per disporre la riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. 5532/2020 e pertanto l’istanza del difensore va respinta.

2) In secondo luogo, va rigettata l’eccezione di invalidità della procura rilasciata dalla Ve.Gi. all’avvocato Stefano Chieregato su foglio separato costituente copia della prima pagina del ricorso, senza data, contenente l’attribuzione di poteri di rappresentanza per il giudizio di primo grado, di appello, di cassazione, di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi e non menzionante il numero e la data della sentenza impugnata.

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Contrariamente a quanto si assume in controricorso, è valida la procura rilasciata dalla ricorrente all’avv. Stefano Chieregato dallo stesso autenticata a margine del foglio separato che riproduce la prima pagina del ricorso, che in copia per immagine e con attestazione di conformità all’originale analogico é stata allegata al ricorso introduttivo notificato dal legale di Ve.Gi. a mezzo pec il 23.10.2019, ricorso depositato in copia cartacea con attestazione di conformità all’originale telematico il 9.11.2019, unitamente a copia cartacea della relazione di notifica e delle ricevute di consegna ed accettazione recanti a loro volta l’attestazione di conformità agli originali telematici, come desumibile dall’esame del fascicolo d’ufficio.

La sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 18.7.2023 n.20896 ha riconosciuto che la nullità della procura speciale per proporre ricorso per cassazione è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: a) riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; b) mancanza della indicazione della data; c) mancanza della indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; d) mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione (principio di diritto enunciato in continuità con Cass. sez. un. n.36057/2022).

Nel caso di specie la procura conferita dalla Ve.Gi. all’avvocato Stefano Chieregato, anorche priva di data e d’indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato, ed apposta su un foglio cartaceo separato, la cui copia per immagine é stata fatta oggetto di notifica a mezzo pec insieme all’attestazione di conformità all’originale analogico, secondo i principi enunciati dalle richiamate pronunce delle sezioni unite, deve ritenersi valida, in quanto benché priva di data e di riferimenti specifici al provvedimento impugnato, oltre ad attribuire le facoltà relative ai giudizi di primo grado e di appello, conferisce espressamente all’avv. Stefano Chieregato i poteri anche per il giudizio di cassazione.

La procura depositata da parte ricorrente allegata al ricorso introduttivo notificato a mezzo pec é una semplice copia, come desumibile dal fatto che le firme della Ve.Gi. e del legale autenticante, avv. Stefano Chieregato, ancorché manoscritte, sono in copia, e dal fatto che risulta depositata come originale del ricorso in data 9.11.2019 presso la cancelleria della Corte una copia dello stesso con allegate le copie cartacee della relata di notifica a mezzo pec, delle ricevute di consegna ed accettazione, con attestazione di conformità agli originali telematici, e con allegata la copia per immagine della procura analogica con attestazione di conformità all’originale cartaceo inserita nella busta notificata telematicamente, ma la copia della procura depositata é equiparabile all’originale ai sensi dell’art. 16 decies del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. 17.12.2012 n.2021 e dell’art. 19 ter del provvedimento della DGSIA 16.4.2014.

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2) In terzo luogo, va preso atto del fatto che, come segnalato in memoria, tra il Concordato e Fa.El. e Ve.Gi., è intervenuto un accordo transattivo che sarebbe stato pienamente eseguito ed avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere di questo giudizio, per avere le parti rinunciato ad impugnare la sentenza n.1316/2022 della Corte d’Appello di Venezia del 7.6.2022, che confermando la sentenza del Tribunale di Verona n. 1997/2020 dell’1.12.2020, aveva rigettato la domanda di usucapione avanzata per gli immobili di causa contro la axtel Srl da Ve.Gi.

In linea con quanto osservato dalla Procura Generale nella seconda requisitoria scritta, va poi considerato che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (vedi Cass. 24.6.2005 n. 13565; Cass. 11.6.2004 n. 11176), ove nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione, o un altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie é ravvisabile una causa d’inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta, idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza, per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione.

Nel caso di specie con la memoria ex art. 378 c.p.c. del 28.10.2022 la parte controricorrente ha prodotto l’accordo transattivo del 17/19.10.2022, intercorso tra il Concordato preventivo della (…) Srl da un lato, e Fa.El. e Ve.Gi. dall’altro, e la documentazione relativa alla piena esecuzione di tale accordo, col quale quei soggetti, e quindi anche le parti di questo giudizio, hanno rinunciato ad impugnare la sentenza n.1316/2022 della Corte d’Appello di Venezia del 7.6.2022, che confermando la sentenza del Tribunale di Verona n. 1997/2020 dell’1.12.2020, aveva rigettato la domanda di usucapione avanzata per gli immobili di Villafranca (VR), V Q n. 59/A e n. 61 contro la (…) Srl da Ve.Gi. .

Ne deriva che deve ritenersi inammissibile, per il venir meno dell’interesse alla decisione di merito per cessazione della materia del contendere, il ricorso di Ve.Gi. o Mariella,

inerente alla sua domanda di usucapione ed a questioni preliminari a tale domanda.

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3) I due motivi fatti valere dalla ricorrente vanno comunque esaminati ai fini della soccombenza virtuale, essendovi espressa richiesta in tal senso (cfr. pag. 6 memoria del Concordato).

5) Col primo motivo la ricorrente lamenta l’erronea applicazione e la violazione di legge degli articoli 329 e 282 c.p.c.. Si duole la ricorrente che la Corte d’Appello di Venezia abbia ritenuto intervenuta un’acquiescenza tacita da parte sua nei confronti della sentenza del Tribunale di Verona n. 1385/2018 dell’11.6.2018, che aveva dichiarato, senza avere efficacia esecutiva, il difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo della (…) Srl rispetto alla domanda di Ve.Gi. di usucapione degli immobili siti in V d V (VR), via Q n. 59/A e n. 61, condannandola alle spese processuali, per avere la Ve.Gi. notificato il 18.6.2018, e quindi prima della proposizione in data 12.7.2018 dell’appello contro quella sentenza, l’atto di citazione introduttivo di un altro giudizio, questa volta contro la legittimata passiva (…) Srl, per ottenere l’usucapione degli stessi beni immobili. Il motivo é inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c.. Le sezioni unite della Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 9687 del 22.4.2013 hanno riconosciuto che l’acquiescenza alla sentenza impugnata, che comporta la sopravvenuta carenza d’interesse della parte all’impugnazione proposta, consiste nell’accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di rinunciare all’impugnazione, la quale può avvenire in forma – oltre che espressa – anche tacita: in questo caso, tuttavia, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione.

Va altresì osservato che l’accertamento della compatibilità costituisce un giudizio di fatto, la valutazione di tali atti da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità se assistita da congrua motivazione (v. Cass. Sez. L, Sentenza n.8137 del 19/04/2005; Sez. 3, Sentenza n. 5074 del 19/04/2000).

Nel caso in esame, l’impugnata sentenza ha congruamente motivato la ritenuta acquiescenza tacita ex art. 329 c.p.c., sottolineando come la Ve.Gi. con la proposizione della stessa domanda di usucapione contro la (…) Srl, e non più contro il Concordato preventivo della (…) Srl, prima della proposizione dell’appello contro la sentenza, che senza efficacia esecutiva aveva accertato il difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo della (…) Srl, ha di fatto con una condotta attiva, non condizionata da finalità cautelari, né dall’esigenza di evitare spese di precetto ed esecutive, riconosciuto che la legittimazione passiva rispetto ad un’azione reale quale quella volta all’accertamento della proprietà per usucapione competeva alla (…) Srl, e non al Concordato preventivo della (…) Srl, il cui liquidatore aveva solo la facoltà di vendere i beni ceduti nell’ambito della procedura concordataria, e tale motivazione é esauriente e non connotata da errori di diritto, per cui non é sindacabile dalla Suprema Corte (vedi in tal senso Cass. 19.4.2000 n. 5074), e soprattutto é conforme all’orientamento della Suprema Corte.

L’impugnata sentenza ha correttamente configurato un’acquiescenza tacita in un’ipotesi in cui la Ve.Gi., con un nuovo atto di citazione, subito dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e proprio come in essa indicato, ha individuato nella (…) Srl il legittimato passivo della domanda di usucapione degli immobili, che già aveva proposto con esito negativo contro il Concordato preventivo della (…) Srl, in assenza di termini decadenziali e di un’esigenza di evitare maggiori spese esecutive, posto che la sentenza di primo grado era di mero accertamento e quindi non immediatamente esecutiva, in tal modo implicitamente rinunciando ad impugnare la statuizione giudiziale che aveva riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo della (…) Srl, e la parte ricorrente non ha indicato alcun elemento che debba indurre a superare l’orientamento espresso dalle sezioni unite.

6) Col secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per la mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della (…) Srl, deducendo in particolare che la Corte d’Appello di Venezia, dopo avere sospeso l’efficacia esecutiva provvisoria della sentenza di primo grado in ordine alla condanna alle spese per la necessità di esaminare la questione dell’integrazione del contraddittorio, nulla ha disposto sul punto nella sentenza impugnata, fermandosi al rilievo della ritenuta acquiescenza tacita.

Il secondo motivo é inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c., in quanto la sentenza di primo grado nel riconoscere il difetto di legittimazione passiva del Concordato preventivo della (…) Srl rispetto alla domanda di usucapione degli immobili di V d V (VR), V Q n. 59/A e n. 61, confermata dalla sentenza impugnata, si é conformata alla giurisprudenza della Suprema Corte, che nega la legittimazione passiva del commissario liquidatore della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni rispetto alle azioni reali dei terzi, essendo lo stesso legittimato ad agire e resistere in giudizio nelle sole controversie relative a questioni liquidatone e distributive, e spettando la legittimazione passiva rispetto alle azioni reali solo all’imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che prosegue l’esercizio dell’impresa durante lo svolgimento della procedura (vedi Cass. 14.9.2022 n.26982; Cass. n. 16534/2012).

E’, infatti, giurisprudenza costante di questa Corte che la procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione; per effetto di tale sentenza è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell’ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatoli sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione (vedi Cass. n.16534/2012).

Infatti – e trattasi di principio altrettanto consolidato, valido per il concordato preventivo in genere ed esplicativo di quello appena riportato – il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno “spossessamento attenuato”, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all’esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dall’art. 43 L. Fall., per il fallimento (vedi Cass. n. 16534/2012).

La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori

La ricorrente, peraltro, non ha addotto argomentazioni che debbano indurre a superare tale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Non essendo già parte del giudizio la (…) Srl, e difettando la legittimazione passiva del Concordato preventivo della (…) Srl, che al massimo avrebbe potuto spiegare nella causa di usucapione un intervento adesivo dipendente (vedi Cass. n. 8102/2013; Cass. n. 16453/2012; Cass. n. 10250/2011; Cass. sez. un. n.4779/1987), correttamente il Tribunale di Verona ha ritenuto di non potere ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della (…) Srl, strumento utilizzabile quando almeno uno dei litisconsorti necessari sia già parte in causa, e non per sopperire al difetto di legittimazione passiva della controparte processuale.

In applicazione del principio della soccombenza virtuale, pertanto, la ricorrente va condannata al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ve.Gi. al pagamento in favore del Concordato preventivo della (…) Srl delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per spese vive ed Euro2.300,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Visto l’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Cosi deciso in Roma il 16 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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