Procedimento civile il fascicolo di parte ed il deposito telematico

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 febbraio 2024| n. 5420.

Procedimento civile il fascicolo di parte ed il deposito telematico

Nella disciplina del deposito telematico non trovano applicazione le regole dettate dall’articolo 74 disp. att. cod. proc. civ. secondo cui il fascicolo di parte è suddiviso in due sezioni, l’una destinata agli atti e l’altra ai documenti, ed il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l’indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento (Nel caso di specie, la Suprema Corte, enunciando il suddetto principio, ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione con cui i ricorrenti avevano lamentato che la copiosa documentazione proveniente dalla banca, odierna intimata, a sostegno della domanda già proposta in via monitoria, costituita dagli estratti conto relativi al periodo di vigenza del conto corrente nonché dei relativi estratti conto scalari, fosse stata, nella circostanza, prodotta, telematicamente, in soli quattro file numerati, dando luogo, secondo la loro prospettazione, ad una “evidente ipotesi di inutilizzabilità della produzione documentale” suscettibile di pregiudicare l’esercizio del loro diritto di difesa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 febbraio 2023, n. 4835; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 maggio 1997, n. 4822).

 

Ordinanza|29 febbraio 2024| n. 5420. Procedimento civile il fascicolo di parte ed il deposito telematico

Data udienza 22 febbraio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Fascicolo di parte – Contenuto – Deposito telematico – Disciplina ex art. 74 disp. att. c.p.c. – Applicabilità – Esclusione. (Cost, articolo 24 e 111; Cpc, articolo 163; Disp. att. cpc, articoli 74 e 87; DM, n. 44/2011, articolo 9)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Rel.

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CAMPESE Eeduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12510/2020 R.G. proposto da:

Br.Ma., Or.Pi., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GO.MA. (Omissis)

– ricorrente –

contro

(…) Srl, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SC.MA. (Omissis)

– controricorrente –

nonché contro

(…) Spa

– intimati –

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 1405/2019 depositata il 22/08/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere MAURO DI MARZIO.

Procedimento civile il fascicolo di parte ed il deposito telematico

RILEVATO CHE

1. – Br.Ma. e Or.Pi. ricorrono per tre mezzi, nei confronti di (…) Spa e di (…) Srl, quale mandataria di (…) Srl, contro la sentenza del 22 agosto 2019, con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto il loro appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto dell’opposizione dei medesimi spiegata a decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di 206.582,76 Euro, oltre accessori, pagamento loro intimato in veste di fideiussori della debitrice principale (…) Srl, fallita.

2. – (…) Srl resiste con controricorso, mentre (…) Spa non spiega difese.

CONSIDERATO CHE

3. – Il primo mezzo, spiegato da pagina 25 a pagina 27 del ricorso, denuncia: “Violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e all’art. 9 Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 e agli 111 Cost. e 163 c.p.c.”. Si sostiene, in breve, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere irrilevante che 120 estratti conto prodotti dalla Banca fossero stati depositati telematicamente in quattro file genericamente indicati come “doc. n. 15, n. 16, n. 17, n. 18”, il che avrebbe costituito lesione del diritto di difesa degli allora appellanti.

Il secondo mezzo denuncia: “Violazione degli artt. 329 e 343 c.p.c. Nullità della sentenza ex artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione anche all’art. 2907 c.c. Deduzione ex art. 360 n. 3 e 4, c.p.c.”. Il motivo è totalmente incomprensibile, come si dirà tra breve. Il terzo mezzo denuncia: “Nullità ex art. 360 primo comma n. 4) c.p.c.”. Si deduce che: “Il doc. 13 avv. all’evidenza non parte dal preteso inizio del rapporto. Tanto che il primo documento, in esso contenuto, reca la data 4.01.2000, a differenza di quanto sostiene la Corte di Appello”.

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RITENUTO CHE

4. – Il ricorso è palesemente infondato.

4.1. – È destituito di fondamento il primo mezzo. Lamentano i ricorrenti che la documentazione prodotta dalla banca a sostegno della domanda già proposta in via monitoria, documentazione costituita dagli estratti conto relativi al periodo di vigenza del conto corrente nonché dei relativi estratti conto scalari, sia stata prodotta, telematicamente, in quattro file numerati secondo quanto si è detto, il che, secondo i ricorrenti, avrebbe dato luogo ad una “evidente l’ipotesi di inutilizzabilità della produzione documentale”, come sarebbe testimoniato da un precedente di questa Corte, richiamato in ricorso, Cass. 30 maggio 1997, n. 4822, secondo cui: “Ai sensi degli artt. 74 ed 87 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, del cancelliere), di guisa che l’inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli”.

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La tesi è insostenibile, ed è evidente la non pertinenza del precedente del 1997 appena ricordato, concernente il deposito cartaceo, deposito che ha ben poco a che vedere con il mondo del processo telematico. L’articolo 74 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. regola difatti la formazione del fascicolo di parte stabilendo nei suoi quattro commi:

-) che gli atti, ossia la citazione, la comparsa, le memorie eccetera, e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte;

-) che sulla copertina del fascicolo di parte debbono essere riportate le indicazioni richieste per il fascicolo d’ufficio; -) che il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l’indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.

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Viceversa, le regole tecniche del deposito di atti e documenti in forma telematica (si veda in particolare l’articolo 9, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44) non contemplano l’inserimento di atti e documenti in distinte sezioni del fascicolo di parte: atti e documenti sono cioè raccolti in un unico fascicolo informatico, pur sempre di parte, dal momento che non si può “intendere abrogata tacitamente la distinzione codicistica tra fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte (il cui impianto rimane, del resto, confermato anche dopo la riforma introdotta con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, equiparandosi, nel novellato art. 36 disp. att. c.p.c., la tenuta e conservazione del fascicolo informatico alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo e continuandosi a prevedere, con gli artt. 165 e 166 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c., che i documenti offerti in comunicazione siano contenuti nel fascicolo di parte, nonostante il modificato art. 87 disp att. c.p.c. faccia rinvio all’art. 196-quater per le modalità di produzione dei documenti)” (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2023, n. 4835).

Ma non è solo per il superamento della distinzione tra sezione del fascicolo di parte dedicata agli atti e sezione dedicata ai documenti che l’articolo 74 c.p.c., con il collegato articolo 87 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., detta forme della produzione documentale in larga parte superate dalla disciplina del processo telematico: in particolare, occorre porre l’accento sulla considerazione che il deposito telematico di un atto o di un documento è operazione tendenzialmente irreversibile, poiché la parte che ha effettuato il deposito non ha modo di rimuovere quanto depositato.

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Ciò rende superfluo, conseguentemente, il “visto” del cancelliere sull’indice dei documenti prodotti, “visto” che la disciplina del deposito telematico non contempla, e che è invece adempimento richiesto, come si è visto, dall’articolo 74 c.p.c.: e cioè, poiché con l’inserimento nel fascicolo informatico il documento non può più essere sostituito o alterato ed è liberamente consultabile sia dall’ufficio che dalle parti, viene per conseguenza a cadere il pericolo – a scongiurare il quale era finalizzato il “visto” – che i documenti non corrispondano a quelli elencati dalla parte che li ha prodotti: insomma, la disciplina del processo telematico neutralizza, almeno in linea generale, l’eventualità che atti e documenti non ritualmente prodotti possano all’occorrenza comparire e scomparire dal fascicolo di parte. Lo stesso indice dei documenti ha così perso la sua principale funzione, che era appunto quella di raccogliere il “visto” del cancelliere per garantire che i documenti elencati corrispondessero a quelli prodotti.

Questo essendo il quadro, può affermarsi il seguente principio: “Nella disciplina del deposito telematico non trovano applicazione le regole dettate dall’articolo 74 c.p.c. secondo cui il fascicolo di parte è suddiviso in due sezioni, l’una destinata agli atti e l’altra ai documenti, ed il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l’indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento”. Ne segue che nessuna “inutilizzabilità della produzione documentale”, categoria che peraltro il codice di rito ignora come categoria generale, può connettersi alla circostanza che la banca abbia effettuato il deposito con le modalità indicate. La circostanza, poi, che la stessa banca, invece di effettuare 120 depositi, ne abbia effettuato soltanto quattro, raccogliendo gli estratti conto in altrettanti blocchi, neppure rileva quale impedimento al dispiegarsi dei diritti di difesa della controparte, dovendosi peraltro precisare che il deposito è stato effettuato nel rispetto di un preciso ordine cronologico tale da facilitare la consultazione della documentazione prodotta. Né d’altro canto i ricorrenti denunciano un qualche obiettivo ostacolo all’esercizio del loro diritto di difesa, al di là di un declamatorio richiamo del tutto fuor d’opera all’articolo 111 della Costituzione, tanto più che, allo stesso modo in cui la Corte d’appello ha aperto i quattro file e controllato il contenuto dei documenti, altrettanto avrebbero potuto fare gli odierni ricorrenti, facendosi carico di analoga elementare operazione.

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4.2. – Il secondo mezzo è incomprensibile e dunque inammissibile. Esso inizia con questa frase: “Sella e tantomeno l’intervenuta hanno proposto appello incidentale rispetto alla parte testé evidenziata della sentenza di prime cure”. Ora, a parte il fatto che non si capisce neppure quale sarebbe la “parte testé evidenziata della sentenza di prime cure”, manca la benché minima spiegazione su che cosa mai potessero impugnare in via incidentale la banca originaria opposta, attrice in senso sostanziale, ed addirittura l’intervenuta, tenuto conto che il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo in toto, di guisa che la banca opposta era risultata totalmente vincitrice, con l’ulteriore conseguenza che un suo ipotetico appello incidentale non era neppure astrattamente concepibile.

4.3. – Il terzo mezzo è inammissibile.

La Corte d’appello, a pagina 10 della sentenza impugnata, ha osservato: “Non è vero che la produzione sia solo parziale: il tribunale verosimilmente è stato tratto in errore dal fatto che, scorrendo l’elenco dei documenti contenuto in calce alla comparsa di risposta, sembrerebbe che tra un gruppo di documenti e quello successivo manchi un mese… In realtà aprendo il file si chiarisce immediatamente che la produzione è completa. Senza contare che la mancanza di tre o quattro estratti mensili in un arco di tempo di quasi 18 anni non pregiudicherebbe certo la prova del credito della banca”.

Ora è sufficiente osservare che quest’ultima frase, “Senza contare che la mancanza di tre o quattro estratti mensili in un arco di tempo di quasi 18 anni non pregiudicherebbe certo la prova del credito della banca”, costituisce senz’altro autonoma ratio decidendi, che non è neppure spiegata dalla formulazione della censura, la quale non chiarisce in alcun modo quali documenti specificamente mancherebbero e come la loro mancanza si ripercuoterebbe sulla insussistenza del diritto riconosciuto dalla sentenza impugnata.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato s’è dovuto.

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P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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