Omesso esame di un’istanza di remissione in termini concretizza di per sé un vizio di omessa pronuncia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 febbraio 2024| n. 4667.

Omesso esame di un’istanza di remissione in termini concretizza di per sé un vizio di omessa pronuncia

L’omesso esame di un’istanza di remissione in termini concretizza di per sé un vizio di omessa pronuncia, non occorrendo che la parte che l’abbia proposta deduca uno specifico nocumento (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, riuniti i procedimenti scaturiti da due distinti atti di impugnazione, aveva dichiarato improcedibile il primo appello ed inammissibile il secondo, con condanna dell’appellante, ed odierno ricorrente, alle spese di lite: nella circostanza, infatti, la corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sull’istanza di rimessione in termini pur proposta dal difensore del ricorrente nel termine di dieci giorni dopo il riscontro di un’anomalia nell’invio della busta telematica in sede di gravame avverso la sfavorevole pronuncia resa dal giudice di prime cure). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 12 gennaio 2024, n. 1348; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 26 settembre 2023, n. 27424; Cassazione, sezione civile III, sentenza 25 settembre 2023, n. 27313; Cassazione, sezione civile II, sentenza 18 ottobre 2022, n. 30514; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 novembre 2021, n. 36596).

Ordinanza|21 febbraio 2024| n. 4667. Omesso esame di un’istanza di remissione in termini concretizza di per sé un vizio di omessa pronuncia

Data udienza 21 dicembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Termini processuali – Formulazione istanza di remissione in termini – Omesso esame – Vizio di omessa pronuncia – Sussistenza – Deduzione di uno specifico nocumento – Necessità – Esclusione – Fattispecie in tema di declaratoria inammissibilità dell’atto di appello. (Cpc, articoli 112 e 153)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere – Rel.

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19400/2020 R.G. proposto da:

De.Pa., rappresentato e difeso dall’avvocato To.Vi. (Omissis)

– ricorrente –

contro

Fe.An., Fe.Ma., Fe.En., rappresentati e difesi dall’avvocato Ca.Vi. (Omissis), unitamente all’avvocato Ma.Ma. (Omissis)

– controricorrenti –

avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n. 6751/2019 depositata il 07/11/2019;

udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle;

Omesso esame di un’istanza di remissione in termini concretizza di per sé un vizio di omessa pronuncia

Rilevato che

Fe.An., Fe.En. e Fe.Ma., gestori in Roma di una discoteca denominata Scarabocchio, convenivano in giudizio De.Pa. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni da infiltrazioni subiti nella discoteca di loro proprietà nonché al rifacimento della coibentazione del terrazzo sovrastante, di cui il De.Pa. era esclusivo proprietario;

il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con la sentenza n. 24973 del 2015, condannava De.Pa. allo svolgimento dei lavori indicati nella consulenza tecnica, all’esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, e al pagamento in favore dei Fe. di oltre sessantamila euro a titolo di risarcimento del danno e alle spese del giudizio e rigettava la domanda riconvenzionale del De.Pa.;

De.Pa. impugnava la sentenza con due distinti atti di appello, in quanto riteneva che il primo atto di appello non fosse stato ritualmente recepito dal sistema informatico e chiedeva, altresì, di essere rimesso in termini;

la Corte d’appello di Roma, dopo numerosi rinvii e mutamenti di sezione e di relatore, previa riunione dei procedimenti scaturiti dai due diversi atti di impugnazione, con la sentenza n. 6751 del 6/11/2019, dichiarava improcedibile il primo appello e inammissibile il secondo e condannava l’appellante alle spese;

avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione De.Pa. con cinque motivi;

rispondono con controricorso Fe.An., Fe.Ma. e Fe.En.; il ricorrente ha depositato memoria (nella quale ha, tra l’altro, evidenziato che Fe.En. compare in controricorso per la prima volta senza che in atti vi sia alcun chiarimento in ordine alla sua posizione processuale) per l’adunanza camerale del 21/12/2023 alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione;

Omesso esame di un’istanza di remissione in termini concretizza di per sé un vizio di omessa pronuncia

Considerato che

De.Pa. propone i seguenti motivi:

1) art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 114,115, 165, 347 e 348 cod. proc. civ. dell’art. 13 del d.m. 21.02.2011, n. 44, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 193 del 29/12/2009 conv. con modif. nella legge n. 24 del 22/02/2010, come modificato dall’art. 51 del d.l. n. 90 del 24/06/2014, e come modificato dall’allegato alla legge di conversione n. 114 del 11/08/214, degli artt. 3, 24, e 111 Cost., nonché dell’art. 360, comma 1, n. 4 nullità della sentenza e (o) del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 348 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello erroneamente definito come “ricorso” l’atto depositato in via telematica dall’appellante, laddove detto atto ha come intestazione “Atto di citazione in appello”. Invero, la nota di trascrizione a ruolo indica per mero errore “Si chiede l’iscrizione a Ruolo Generale degli Affari Civili – Cause Ordinarie della seguente causa introdotta con: Ricorso”;

2) art. 360, comma 1, n. 4 nullità della sentenza e (o) del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, 153, 132 cod. proc. civ. nonché degli artt. 24, 111 Cost. laddove la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di proroga di diritto del giorno di scadenza del termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo e che si applica anche al deposito telematico;

Omesso esame di un’istanza di remissione in termini concretizza di per sé un vizio di omessa pronuncia

3) art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 153 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost. laddove la Corte d’appello non si è pronunciata sull’istanza di rimessione in termini, previamente accertando la causa dell’errore di sistema da cui era conseguito il rifiuto degli atti da parte della cancelleria;

4) art. 360, comma 1, n. 4 nullità della sentenza e (o) del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., dell’art. 281 sexies, comma 2, cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. laddove la Corte d’appello non si è pronunciata sull’istanza di rimessione in termini depositata dall’appellante, dalla quale emergeva la questione rilevabile d’ufficio della procedibilità dell’appello, sottoposta per la prima volta all’udienza di discussione orale, posta a fondamento della decisione impugnata;

5) art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente richiama tutte le domande e le eccezioni dell’appello, trascritte nel ricorso, non scrutinate dalla Corte d’appello per aver dichiarato il primo gravame improcedibile e il secondo inammissibile;

Omesso esame di un’istanza di remissione in termini concretizza di per sé un vizio di omessa pronuncia

Ritenuto che

il primo motivo è infondato, atteso che, alla stregua della giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U n. 28403 del 11/10/2023 Rv. 668997 – 02), ai fini del perfezionamento del deposito dell’atto occorre che il procedimento informatico sia interamente svolto e sia riscontrato dall’invio della cd. quarta PEC da parte della cancelleria, il che nella specie non è dato verificare e, anzi la difesa del De.Pa. assume a fondamento delle complesse censure la circostanza che erroneamente la cancelleria abbia ritenuto, arbitrariamente, non completato il procedimento ma non abbia sollecitato ulteriori interventi della parte al fine della sanatoria di eventuali irregolarità della procedura informatica;

il secondo e il terzo morivo di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi, poiché entrambi vertenti sull’istanza di remissione in termini , da cui mancato esame il ricorrente fa derivare i vizi;

è incontroverso, e tanto risulta anche dal testo della sentenza impugnata, alla pag. 5, rigo 15 dall’alto, che il difensore del De.Pa. abbia proposto un’istanza di remissione in termini, il cui contenuto è riportato alle pagg 22 e 23 del ricorso e che venne inviata in data 21/04/2016, ossia dieci giorni dopo il riscontro di un’anomalia nell’invio della busta telematica;

su detta istanza di remissione in termini non vi è stato alcun provvedimento, né da parte del Collegio, né da parte del Presidente di esso o di Sezione o della Corte d’appello;

in ragione di detta carenza provvedimentale, non potendosi ritenere che la semplice citazione dell’istanza di remissione in termini equivalga a decisione implicita (di rigetto) su di essa, si è verificato il vizio di omessa pronuncia del quale i due motivi si dolgono, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte nell’ambito del complesso procedimento informatico di invio degli atti processuali può inserirsi validamente, a fini recuperatori, un’istanza di remissione in termini (Cass. n. 30514 del 18/10/2022 Rv. 666004 -01), che deve essere formulata in un ambito temporale ragionevole (Cass. n. 1348 del 12/01/2024 Rv. 669773 – 01: nella specie è stata cassata con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un’istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell’esito negativo del tentativo di deposito);

Omesso esame di un’istanza di remissione in termini concretizza di per sé un vizio di omessa pronuncia

l’omesso esame dell’istanza di remissione in termini concretizza di per sé un vizio del procedimento (Sez. U n. 36596 del 25/11/2021 Rv. 663244 – 01), al di là della deduzione di parte di uno specifico nocumento, atteso che il solo esame dell’istanza avrebbe potuto condurre a un diverso opinamento del giudice di merito circa l’improcedibilità e l’inammissibilità delle impugnazioni: sicché di tale violazione della norma processuale (in tema di ineludibile pronuncia sull’istanza, ovviamente impregiudicati il merito della medesima – in relazione alla necessità di una accurata disamina della non imputabilità della violazione del termine originario – ed ogni eventuale conseguenza, in rito e nel merito, di un suo accoglimento sul processo cui si riferiva il termine violato) non è necessario dolersi prospettando un nocumento (Cass. n. 27313 del 25/09/2023; Cass. ord. n. 27424 del 26/09/2023 Rv. 669114 – 01);

la fondatezza dei motivi attinenti la mancata disamina dell’istanza di rimessione in termini proposta dal difensore del De.Pa. comporta assorbimento del quinto motivo di ricorso, che chiede l’esame delle censure di merito avverso la sentenza di primo grado, che la Corte d’appello non aveva effettuato per la decisione in rito di dichiarazione di improcedibilità della prima impugnazione e di inammissibilità della seconda;

il quanto motivo di ricorso, afferente la decisione cd. a sorpresa, in quanto non preceduta da un invito alla discussione, è invece inammissibile, non potendosi in ogni caso ritenere a sorpresa una decisione fondata su questioni di rito, quale quella nella specie adottata dalla Corte territoriale, dovendo normalmente sollecitarsi il contraddittorio su questioni, rilevate d’ufficio, di fatto o miste, ossia di fatto e di diritto e non sulle questioni di solo diritto, tra le quali, pressoché per definizione, rientrano quelle di rito (Cass. n. 11724 del 05/05/2021 Rv. 661322 – 03 e più specificamente Cass. n. 6218 del 04/03/2019 Rv. 652803 – 01), tranne che si tratti di questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 7356 del 07/03/2022 Rv. 664444 – 01);

in conclusione, sono accolti il secondo e il terzo motivo, assorbito il quinto, mentre il primo motivo è rigettato e il quarto è dichiarato inammissibile;

il ricorso è, pertanto, parzialmente accolto;

a tanto consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio;

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P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed accoglie il secondo e il terzo, assorbito il quinto; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 21 dicembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2024.

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