Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 31470.
Illecita sottrazione o dell’illecito trattenimento e l’accertamento della residenza abituale del minore
Ai fini dell’accertamento della residenza abituale del minore, il momento rilevante da prendere in esame è quello dell’epoca della illecita sottrazione o dell’illecito trattenimento, non anche quello successivo.
Ordinanza|| n. 31470. Illecita sottrazione o dell’illecito trattenimento e l’accertamento della residenza abituale del minore
Data udienza 20 settembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Filiazione – Minori – Sottrazione internazionale minori – Residenza abituale del minore – Requisito sostanziale – Effetti nocivi del suo illecito trasferimento o mancato rientro – Tutela – Art. 4, Convenzione dell’Aja del 11980 – Artt. 8 e 10 Reg. n. 2201/2003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2839/2023 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata ex lege in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO;
– intimato –
avverso DECRETO di TRIBUNALE PER I MINORENNI TORINO n. 328/2021 depositato il 17/11/2022;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Illecita sottrazione o dell’illecito trattenimento e l’accertamento della residenza abituale del minore
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, con decreto n. cronol. 7864/2022 pubblicato il 17/11/2022, pronunciato a seguito di cassazione, con ordinanza 23631/2022, con rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso dell’ (OMISSIS) per mancata fissazione dell’udienza in Camera di consiglio e del principio del contraddittorio, di un primo Decreto del marzo 2021 del Tribunale per i minorenni di Torino, ha respinto, su difforme richiesta del P.M., l’istanza di (OMISSIS), nei confronti della (OMISSIS), di rientro dei minori (OMISSIS), nato a (OMISSIS), e (OMISSIS), nato a (OMISSIS), paese di asserita loro residenza abituale.
In particolare, i giudici di merito hanno affermato che al momento del trattenimento dei bambini in (OMISSIS), operato dalla madre, nell'(OMISSIS), i legami del nucleo famigliare e dei minori con (OMISSIS) erano gia’ “definitivamente” chiusi, “in vista del trasferimento imminente in (OMISSIS)”, avendo i genitori, gia’ in (OMISSIS), dato disdetta dell’affitto dell’abitazione famigliare, “ritirati” i figli dalla scuola frequentata e collocato in deposito tutti i mobili e suppellettili, in vista della loro futura spedizione ed installazione in (OMISSIS) in un nuovo appartamento, tanto e’ vero che “in questi due anni (decorrenti da quando la madre si e’ di fatto separata dal marito permanendo con i figli presso l’abitazione dei propri genitori), nessuno dei genitori ne’ i bambini hanno mantenuto alcun legame con (OMISSIS), ove per lungo tempo hanno abitato “ed anche il padre ha dimorato, in questo periodo, con i suoi genitori in provincia di (OMISSIS), non facendo piu’ ritorno nell'(OMISSIS), continuando a vedere i figli sulla base di accordi con la ex compagna, e la casa di sua proprieta’ nell'(OMISSIS) e’ stata descritta dalla madre come “in stato di abbandono e pericolosa per la salute”, circostanza non smentita dal coniuge; di conseguenza, seppure i minori avevano avuto, fino a che i genitori decisero di abbandonare (OMISSIS), ivi la loro residenza abituale, intesa come centro dei loro interessi e della vita sociale e di relazione, tale dato non era piu’ presente al momento in cui la madre ha deciso di fermarsi in (OMISSIS) con i figli presso i propri genitori, essendo stati chiusi i legami con (OMISSIS) del nucleo familiare, “senza fissa dimora, in trasferta verso la (OMISSIS) che nei progetti dei coniugi…costituiva la destinazione finale per la collocazione della vita familiare”.
Avverso la suddetta pronuncia (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, notificato il 16/1/2023, affidato a quattro motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso). Il ricorrente ha depositato memoria.
Illecita sottrazione o dell’illecito trattenimento e l’accertamento della residenza abituale del minore
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 4 della Convenzione dell’Aja del 1980 nonche’ degli articoli 8 e 10 Regolamento n. 2201/2033, in relazione al concetto di “residenza abituale”, per averla interpretata sulla base di circostanze verificatesi successivamente all’evento sottrattivo e per avere erroneamente ritenuto che la mera partenza dei minori dallo Stato di loro residenza abituale per seguire il progetto genitoriale di trasferirsi altrove avesse automaticamente comportato la perdita di tale residenza, anche nel caso in cui tale progetto non si realizzi in concreto ne’ i minori abbiano acquistato una nuova residenza in altro Stato; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle liberta’ fondamentali e dell’articolo 117 Cost., per non avere il giudice deciso la causa entro un termine ragionevole ne merito; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 315 bis c.c., comma 3, articolo 11 Reg. UE 2201/2003, articolo 12, comma 2 Conv. NY del 20/11/1989, articoli 3 e 6 conv. Strasburgo del 25/1/1996, nonche’ articolo 117 Cost., per avere il Tribunale per i Minorenni omesso di procedere all’adempimento obbligatorio dell’ascolto dei minori, senza peraltro avere effettuato un reale giudizio relativo alla loro capacita’/incapacita’ di discernimento; d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 12 e 13 della Convenzione dell’Aja del 1980, sulla sottrazione internazionale dei minori, per avere il giudice del merito erroneamente sovrapposto il requisito costitutivo della sottrazione, costituito dalla previa residenza abituale dei minori, con la sanzione per tale condotta illecita e il ritorno a tale Stato come conseguenza necessaria dell’avvenuta sottrazione.
2. Deve rilevarsi che, nel presente giudizio, si discute di una richiesta presentata il 31/12/2020 (doc.to 1) da (OMISSIS), cittadino (OMISSIS), residente nel (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS), cittadina (OMISSIS) residente in (OMISSIS), di rientro nel (OMISSIS), dei minori (OMISSIS), nato nel (OMISSIS), e (OMISSIS), nato nel (OMISSIS), ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.
Illecita sottrazione o dell’illecito trattenimento e l’accertamento della residenza abituale del minore
Orbene, quando l’episodio di sottrazione internazionale rimanga circoscritto al territorio dell’Unione Europea, trovera’ applicazione il procedimento per il rientro del minore previsto dalla convenzione dell’Aja del 1980, integrato dalle disposizioni del successivo reg. n. 2201/2003 (essendo il nuovo Regolamento UE, 2019/1111, c.d. Reg. Bruxelles II-ter, entrato in vigore solo il 1/8/2022), che prevale sulla convenzione nelle relazioni tra Stati membri dell’UE.
Va richiamata altresi’ la convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita’ genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata dal nostro Paese solo di recente, con la L. 18 giugno 2015, n. 101, ed entrata in vigore il 1 gennaio 2016, che, nell’ambito della piu’ ampia materia della responsabilita’ genitoriale, contiene alcune disposizioni di rilevanza processuale che riguardano la sottrazione internazionale dei minori.
Ora, il Regno Unito ha formalmente cessato di essere parte dell’Unione Europea il 31 gennaio 2020. Nonostante cio’, il diritto dell’Unione ha continuato ad essere applicato nel Paese anche oltre tale data in forza delle disposizioni dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, che (articolo 126) ha previsto, infatti, l’introduzione di un periodo di transizione fino alla data del 31 dicembre 2020, per la durata del quale il Regno Unito si obbligava al rispetto del diritto dell’Unione. L’articolo 67 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea e dalla Comunita’ Europea dell’energia atomica (2019/C 384 I/01, cosiddetto Brexit Withdrawal Agreement approvato il 17.10.2019 ed entrato in vigore l’1.2.2020) ha previsto che si continuino ad applicare le norme sulla competenza giurisdizionale dettate dal Reg. CE n. 2201/2003 (ivi inclusa litispendenza e connessione) e lo stesso dicasi per le decisioni emesse in materia di separazione e divorzio. Invero, l’articolo 67 dell’Accordo in questione, nel comma 1, dispone: “Nel Regno Unito, nonche’ negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione e ai procedimenti o alle cause connesse ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio (73), dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 o degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (74), si applicano gli atti o le disposizioni seguenti:…c) le disposizioni del regolamento (UE) n. 2201/2003 riguardanti la competenza…”. Al comma 2, si prevede poi che “Nel Regno Unito, nonche’ negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze, delle decisioni, degli atti pubblici, delle transazioni e degli accordi giudiziari, gli atti o le disposizioni seguenti si applicano come segue:… b) le disposizioni del regolamento (UE) n. 2201/2003 riguardanti il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni si applicano alle decisioni emesse in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, nonche’ agli atti pubblici formati e agli accordi conclusi prima della fine del periodo di transizione…”.
L’applicazione ratione temporis del Regolamento n. 2201/2003, alla sottrazione internazionale di minore, che coinvolge un genitore residente nel (OMISSIS), dipende quindi dalla data in cui e’ stata proposta l’azione (anteriore o posteriore alla fine del periodo di transizione, ossia al 31.12.2020 ex articoli 126 e 127 dell’Accordo Brexit) (cfr. Cass. 12892/2023, in relazione all’applicazione del Reg.1215/2012).
Ne deriva che nella specie, essendo stata la richiesta di rientro avanzata prima della fine del periodo di transizione, e’ applicabile il Reg. CE n. 2201/2003.
Illecita sottrazione o dell’illecito trattenimento e l’accertamento della residenza abituale del minore
Il periodo di transizione ha infatti consentito di continuare ad applicare le norme Europee di diritto internazionale privato anche dopo la formale uscita del Regno Unito dall’Unione.
3. La prima, la terza e la quarta censura, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate.
3.1. In punto di mancato ascolto dei minori, pur essendo necessario, nella materia della sottrazione internazionale di minore, l’ascolto del minore, costituendo lo stesso un adempimento necessario ai fini della legittimita’ del decreto di rimpatrio ai sensi dell’articolo 315 bis c.c. e degli articoli 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con L. n. 77 del 2003), essendo finalizzato ex articolo 13, comma 2, della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio nella valutazione della integrazione del minore stesso nel suo nuovo ambiente, estremo ostativo all’accoglimento della domanda di rimpatrio che risulti esercitata ex articolo 12, comma 2, della medesima Convenzione oltre l’anno (da ultimo Cass. 15254/2019), integrando il fondato rischio, per il medesimo, di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile (articolo 13, comma 1, lettera b), (Cass. 18846/2016), nella specie, non ricorre l’invocata nullita’.
Ora, questa Corte, anche nel precedente del 2016, in tema, ha chiarito che, ai fini dell’accertamento dell’eventuale opposizione al rientro del minore che abbia raggiunto un’eta’ e un grado di maturita’ tali da tenere conto del suo parere, se la norma impone l’ascolto del minore e, ove questi sia capace di discernimento e dalle risposte date risulti una chiara determinazione di volonta’ ostativa al rientro, “il tribunale per i minorenni non puo’ opporre una valutazione alternativa della relazione con il genitore con il quale il predetto minore dovrebbe vivere in esito al rientro, salvo procedere ad un approfondimento istruttorio autonomo (ad es. a mezzo consulenza tecnica d’ufficio e/o modelli di ascolto del minore piu’ adeguati) in caso di permanenza del dubbio” (cfr. Cass. 10784/2019; Cass. 3319/2017; Cass. 7470/2014).
Di recente, questa Corte (Cass. 8229/2023) ha affermato che “In tema di sottrazione internazionale di minori, la possibilita’ per il minore, capace di discernimento, di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano integra un diritto che deve essere esercitato in modo effettivo e concreto: ne consegue che, ove il minore si opponga al rientro, l’autorita’ giudiziaria ha l’obbligo di tenere conto della sua opinione potendo anche, in applicazione del principio del “superiore interesse del minore” ed all’esito di un esame approfondito di tutti gli aspetti che vengono in rilievo, di cui deve essere data adeguata motivazione, discostarsi dalla contingente manifestazione di volonta’ del minore medesimo, al fine di salvaguardare il suo interesse a coltivare una relazione appagante con entrambi i genitori”.
Illecita sottrazione o dell’illecito trattenimento e l’accertamento della residenza abituale del minore
Nella materia, l’articolo 11, comma 2, del Regolamento UE 2201/2003 prevede che “nell’applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell’Aia del 1980, si assicurera’ che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se cio’ non appaia inopportuno in ragione della sua eta’ o del suo grado di maturita’”.
Orbene, nella specie, i minori erano in tenera eta’ ((OMISSIS)) al momento dell’instaurazione del presente procedimento e quindi certamente al di fuori dell’ipotesi di raggiungimento di un’eta’ e di una maturita’ tali da giustificare il rispetto della loro opinione e la verifica di una loro eventuale opposizione al trasferimento.
3.2. In generale, la disciplina sulla sottrazione internazionale, di cui alla Convenzione dell’Aja del 1980, resa esecutiva in Italia nel 1994, mira a tutelare il minore contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identita’ (Corte Cost. 231/2001).
L’articolo 12 della Convenzione prescrive: “Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’Autorita’ giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorita’ adita ordina il suo ritorno immediato. L’Autorita’ giudiziaria o amministrativa, benche’ adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si e’ integrato nel suo nuovo ambiente…”. L’articolo 13 stabilisce poi che l’Autorita’ giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non sia tenuta ad ordinare il ritorno del minore “qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri: a) che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile”. L’Autorita’ giudiziaria o amministrativa puo’ altresi’, sempre secondo l’articolo 13, rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’eta’ ed un grado di maturita’ tali che sia opportuno tener conto del suo parere.
Illecita sottrazione o dell’illecito trattenimento e l’accertamento della residenza abituale del minore
Il luogo da cui il minore non deve essere arbitrariamente distolto ed in cui, se allontanato, deve essere immediatamente riaccompagnato e’ la “residenza abituale”, da intendersi quale luogo in cui il minore, in virtu’ di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, ma anche scolastici, amicali ed altro, derivanti dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione.
Una volta accertato, in capo al genitore richiedente il rimpatrio, l’effettivo esercizio del diritto di affidamento al momento del trasferimento nonche’ il luogo costituente residenza abituale del minore, costituiscono pertanto condizioni ostative al rientro il fondato rischio del minore di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile (articolo 13, comma 1, lettera b).
Come la Convenzione dell’Aja del 1980, il Regolamento UE 2201/2003 (Reg. Bruxelles II bis), che continuera’ ad applicarsi alle decisioni rese nelle azioni proposte anteriormente al 1 agosto 2022, non contiene alcuna definizione della nozione di “residenza abituale”, analogamente alla convenzione dell’Aja del 1980. Neppure il Regolamento n. 1111 del 25 giugno 2019, applicabile alle azioni proposte il 1 agosto 2022 o posteriormente a tale data, sempre relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita’ genitoriale, nonche’ alla sottrazione internazionale di minori, contiene una definizione di residenza abituale.
Altro elemento che il Tribunale dovra’ imprescindibilmente valutare e’ la volonta’ del minore, quando abbia raggiunto un’eta’ ed un grado di maturazione tali da giustificare il rispetto della sua opinione (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3319; Cass. civ., sez. I., 26 settembre 2016, n. 18846; Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2014, n. 5237). In definitiva, l’ascolto del minore, che costituisce indubbiamente adempimento necessario nel procedimento in oggetto, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimita’, puo’ essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalita’ dal medesimo stabilite, anche in relazione al carattere urgente e meramente ripristinatorio della situazione di tale procedura.
Nella materia, l’articolo 11, comma 2, del Regolamento UE 2201/2003 prevede che “nell’applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell’Aia del 1980, si assicurera’ che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se cio’ non appaia inopportuno in ragione della sua eta’ o del suo grado di maturita’”.
Illecita sottrazione o dell’illecito trattenimento e l’accertamento della residenza abituale del minore
Deve altresi’ evidenziarsi che l’articolo 10 (“Competenza nei casi di sottrazione dei minori”) del Regolamento n. 2201/2003, applicabile ratione temporis, prevede: “In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l’autorita’ giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e: a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha acconsentito al trasferimento o mancato rientro; o b) se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si e’ integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni: i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non e’ stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorita’ competenti dello Stato membro nel quale il minore e’ stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro; ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento e’ stata ritirata e non e’ stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i); iii) un procedimento dinanzi all’autorita’ giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro e’ stato definito a norma dell’articolo 11, paragrafo 7; iv) l’autorita’ giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore”.
3.3. Questa Corte ha precisato (Cass. 8000/2004; Cass. 5236/2007; Cass. 20365/2011) che il giudizio sulla domanda di rimpatrio non investe il merito della controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del minore, cosicche’ tale domanda “puo’ essere respinta, nel superiore interesse del minore, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dagli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione, fra le quali non e’ compresa alcuna controindicazione di carattere comparativo che non assurga – nella valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito – al rango di vero e proprio rischio, derivante dal rientro, di esposizione a pericoli fisici e psichici o ad una situazione intollerabile”.
Il giudice, nella sostanza, deve attenersi ad un criterio di rigorosa interpretazione della portata della condizione ostativa al rientro, sicche’ egli non puo’ dar peso al mero trauma psicologico o alla semplice sofferenza morale per il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva, a meno che tali inconvenienti non raggiungano il grado – richiesto dalla citata norma convenzionale – del pericolo psichico o della effettiva intollerabilita’ da parte del minore (Cass. 6081/2006).
Con riguardo specifico all’individuazione del concetto di “residenza abituale” recepito dalla convenzione dell’Aja e dal Regolamento UE 2003, esso non coincide con quello di “domicilio”, quale sede principale degli affari ed interessi di una persona, accolto dal codice civile (articolo 43 c.c., comma 1), dovendo intendersi, invero, il luogo in cui il minorenne, grazie anche ad una durevole e stabile permanenza ancorche’ di fatto, trova e riconosce il baricentro dei suoi legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione, non rivestendo alcuna importanza invece – nel giudizio di accertamento della “residenza abituale”, finalizzato all’adozione del provvedimento d’urgenza in questione – “l’alibi di presunte radici culturali, la profondita’ e significativita’ del legare affettivo con l’adulto autore della sottrazione o l’avvenuto inserimento scolastico nella citta’ di residenza di quest’ultimo”.
Illecita sottrazione o dell’illecito trattenimento e l’accertamento della residenza abituale del minore
Fattori idonei a dimostrare che la presenza fisica di un soggetto in uno Stato non sia in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del soggetto denoti una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare, con riferimento ai minori, sono in particolare la durata, la regolarita’, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, la cittadinanza del minore, il luogo e le condizioni della frequenza scolastica, le conoscenze linguistiche nonche’ le relazioni familiari e sociali del minore nel detto Il Presidente Stato.
Il concetto di residenza abituale, impiegato, oltre che nella materia della sottrazione internazionale anche come titolo di giurisdizione, in materia di responsabilita’ genitoriale, in relazione al Reg. Bruxelles II bis, rappresenta quindi un criterio di fatto, che prescinde dalle risultanze anagrafiche.
Con ordinanza 30123/2017, questa Corte ha chiarito che “in tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, la nozione di residenza abituale posta dalla Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con la L. n. 64 del 1994, consiste nel luogo in cui il minore, in virtu’ di una durevole e stabile permanenza ha consolidato, consolida, ovvero, in caso di recente trasferimento, possa consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico. Essa, pertanto, integra una situazione di fatto il cui accertamento e’ riservato all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimita’, se congruamente e logicamente motivato” (nella specie la Corte, confermando al pronuncia di merito, ha escluso che potesse ritenersi residenza abituale del minore il luogo (Londra) dove i genitori avevano programmato di vivere, senza, tuttavia, dare mai attuazione a tale intendimento, essendo sopravvenute circostanze che avevano portato il minore al trasferimento in (OMISSIS) in forma stabile e senza soluzione di continuita’).
Questa Corte con ordinanza 30671/2021 ha poi cassato il decreto impugnato con il quale si era “esclusa l’illecita sottrazione, senza vagliare, nel necessario modo rigoroso, quale fosse l’effettiva residenza abituale del minore, prima dell’episodio di sottrazione/trattenimento non autorizzato e contestato, esaminandola dal punto di vista di quest’ultimo… Si e’ pertanto proceduto alla indagine diretta all’accertamento della residenza abituale del minore secondo una visuale incentrata sui progetti futuri e incerti della coppia genitoriale piuttosto che sul reale vissuto del minore e sulla creazione in atto di una sua rete relazionale e affettiva”.
3.4. La Corte di Giustizia, con la sentenza 2/4/2009, causa C523/2007, pronunciandosi sulla residenza abituale del minore con riferimento specifico alla responsabilita’ genitoriale, ex articolo 8 del Reg. citato, l’ha ancorata al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, dovendosi tenere conto della durata, della regolarita’, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonche’ delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. Il luogo di residenza abituale deve essere determinato dal giudice nazionale tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie.
Illecita sottrazione o dell’illecito trattenimento e l’accertamento della residenza abituale del minore
Nella causa C-497/10, sentenza 22/12/2010, la Corte UE ha precisato che l’eta’ del minore riveste un’importanza particolare e che, in generale, “l’ambiente di un minore in tenera eta’ e’ essenzialmente l’ambiente familiare, determinato dalla persona o dalle persone di riferimento con le quali il minore vive, da cui e’ effettivamente accudito e che si prendono cura di lui”; laddove si tratti della situazione di un neonato che soggiorna con la madre solo da pochi giorni in uno Stato membro – diverso da quello della sua residenza abituale – nel quale e’ stato portato, “devono essere presi particolarmente in considerazione, da un lato, la durata, la regolarita’, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di tale Stato membro nonche’ del trasferimento della madre in detto Stato” e, d’altro lato, “l’eta’ del minore, l’origine geografica e familiare della madre nonche’ i rapporti familiari e sociali che la madre e il minore intrattengono in quello stesso Stato membro”. Invero, poiche’ il neonato condivide necessariamente l’ambiente sociale e familiare della cerchia di persone da cui dipende, ove sia effettivamente accudito dalla madre, “occorre valutare l’integrazione di quest’ultima con il suo ambiente sociale e familiare”, potendo rilevare “le ragioni del trasferimento verso un altro Stato membro della madre del minore, le sue conoscenze linguistiche o ancora le sue origini geografiche e familiari”.
La Corte di giustizia Europea ha ribadito, di recente, che la residenza abituale del minore corrisponde “al luogo che denota una certa integrazione di quest’ultimo in un ambiente sociale e familiare” (Corte di Giustizia UE, 8-12 giugno 2017, C-111/17). Sempre la Corte UE, nella sentenza del 28/6/2018, nella causa C512/2017 – citata dal Tribunale per i minorenni di Sassari nel decreto in questa sede impugnato del 2022 -, ha affermato: “l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita’ genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che la residenza abituale del minore, ai sensi di tale regolamento, corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Spetta al giudice nazionale determinare il luogo in cui si trovava tale centro al momento della proposizione della domanda concernente la responsabilita’ genitoriale nei confronti del minore, sulla base di un complesso di elementi di fatto concordanti.
Illecita sottrazione o dell’illecito trattenimento e l’accertamento della residenza abituale del minore
Al riguardo, in un caso come quello di specie, alla luce dei fatti accertati da detto giudice, costituiscono, congiuntamente, circostanze determinanti: – il fatto che il minore, dalla nascita fino alla separazione dei genitori, abbia generalmente abitato con questi ultimi in un determinato luogo; – la circostanza che il genitore che esercita di fatto, dopo la separazione della coppia, la custodia del minore continui a vivere quotidianamente con quest’ultimo in tale luogo e ivi eserciti la sua attivita’ professionale, la quale si inserisce nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e – il fatto che il minore, in questo luogo, abbia contatti regolari con l’altro genitore, che continua a risiedere nel medesimo luogo. Per contro, in un caso come quello di specie, non possono essere considerate circostanze determinanti:-i soggiorni che, in passato, il genitore che esercita la custodia effettiva del minore ha effettuato con quest’ultimo nel territorio dello Stato membro di cui detto genitore e’ originario nell’ambito dei suoi congedi o dei periodi festivi; – le origini del genitore in questione, i conseguenti legami culturali del minore con questo Stato membro e i suoi rapporti con la famiglia che risiede in detto Stato membro, e – l’eventuale intenzione di detto genitore di stabilirsi in futuro con il minore in questo stesso Stato membro”. In motivazione, chiarito che fattori utili per interpretare il concetto di residenza abituale del minore sono, oltre alla presenza fisica su territorio di uno Stato membro, altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non e’ in alcun modo temporanea ed occasionale e che essa denota “una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare”, ai par. 44, 45 e 48, si e’ precisato (si discuteva dell’interpretazione del concetto di residenza abituale quale dettato dall’articolo 8 del Reg. UE 2201/2003, in relazione all’esercizio della responsabilita’ genitoriale su un bambino di 18 mesi, al momento della proposizione della domanda giudiziale, nato dall’unione tra una cittadina polacca ed un cittadino (OMISSIS), residenti originariamente in (OMISSIS): la madre, dopo la fine della relazione, aveva manifestato la volonta’ di trasferirsi in (OMISSIS) ed aveva chiesto al giudice polacco che la residenza della minore venisse fissata nel luogo della propria residenza): “44. Inoltre, se il minore non e’ in eta’ scolare, a fortiori quando si tratta di un neonato, le circostanze proprie della persona o delle persone di riferimento con cui esso vive, dalle quali e’ effettivamente accudito e che si prendono cura di lui quotidianamente – di regola, i genitori – hanno particolare importanza per determinare il luogo in cui si trova il centro della sua vita. Infatti, la Corte ha rilevato che l’ambiente di tale minore e’ essenzialmente familiare, determinato da detta persona o da dette persone, e che egli condivide necessariamente l’ambiente sociale e familiare della cerchia di persone da cui dipende (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi, C-497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti da 53 a 55). 45. Pertanto, nel caso in cui tale neonato viva quotidianamente con i genitori, si deve, in particolare, determinare il luogo in cui questi ultimi sono presenti stabilmente e sono integrati in un ambiente sociale e familiare. In proposito, occorre tener conto di fattori quali la durata, la regolarita’, le condizioni e le ragioni del loro soggiorno nel territorio dei diversi Stati membri in questione, nonche’ i rapporti familiari e sociali che questi ultimi e il minore vi intrattengono (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi, C-497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti 55 e 56)… 48. l’ambiente familiare di un neonato e’ determinato in gran parte dal genitore con cui vive quotidianamente, anche l’altro genitore fa parte di tale ambiente se e in quanto il minore mantiene contatti regolari con quest’ultimo. Pertanto, nella misura in cui sussiste un rapporto del genere, occorre tenerne conto per determinare il luogo in cui si trova il centro della vita del minore”. La Corte UE, dopo avere ricordato (par. 46) che anche l’intenzione dei genitori di stabilirsi in un certo stato, “qualora sia manifestata attraverso misure concrete” puo’ essere presa in considerazione, ai suddetti fini, pur costituendo essa (par. 62) sempre solo un indizio da integrare con elementi concordanti, ha osservato che, nella fattispecie in esame, la minore era nata e aveva abitato a (OMISSIS) con entrambi i genitori e che, alla data di proposizione della domanda di fissazione delle modalita’ della responsabilita’ genitoriale, in seguito alla separazione dei genitori, ella viveva sempre a (OMISSIS) presso la madre, la quale esercitava effettivamente la custodia nei suoi confronti e, inoltre, emergeva anche che la madre viveva “nella medesima citta’ da vari anni, vi svolgeva un’attivita’ professionale che si inserisce nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, il che tendeva cosi’ a dimostrare che ” al momento in cui e’ stato adito il giudice del rinvio, la madre e il minore, che dipende da quest’ultima, erano presenti stabilmente nel territorio belga. Inoltre, in considerazione della sua durata, della sua regolarita’, delle sue condizioni e delle sue ragioni, tale soggiorno denota, in linea di principio, una certa integrazione del genitore in questione in un ambiente sociale condiviso con il minore” (par. 47); la Corte UE ha ritenuto rilevante, non potendosi trascurare, al fine di individuare l’ambiente familiare del neonato, anche il rapporto con l’altro con cui il minore mantenga contatti regolari, il fatto che la minore aveva “abitato inizialmente nella citta’ in cui risiede abitualmente, anche con l’altro genitore” e che “questo genitore viveva ancora in quella citta’ e aveva contatti settimanali con il minore”, cosicche’ quest’ultimo poteva ritenersi “integrato nella citta’ in questione in un ambiente familiare costituito da entrambi i genitori” (par. 49), evidenziando (par. 68) che la sola “volonta’ del genitore che esercita la custodia effettiva del minore di stabilirsi in futuro con quest’ultimo nello Stato membro di cui detto genitore e’ originario, che sia o meno comprovata, non puo’ di per se’ comportare che la residenza abituale del minore si trovi in tale Stato membro”.
Illecita sottrazione o dell’illecito trattenimento e l’accertamento della residenza abituale del minore
E questa Corte ha, di recente, affermato il seguente principio di diritto (Cass. 32194/2022): “In materia di sottrazione internazionale di minore che, al momento della proposizione della domanda abbia pochi mesi di vita e che sia effettivamente custodito dalla madre in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente il padre e dal quale la madre si e’ allontanata con il bambino, ai fini dell’individuazione della sua “dimora abituale” occorre verificare – tenuto conto della totale dipendenza del minore dalla madre – delle ragioni, della durata e dell’effettivo radicamento di quest’ultima nel territorio del primo Stato, in particolare verificando se tale soggiorno denoti un’apprezzabile integrazione nell’ambiente sociale della madre, della quale partecipa anche il minore, pur non potendosi trascurare l’altro genitore con il quale il minore mantenga contatti regolari” (nella specie, questa Corte ha cassato la pronuncia del tribunale per i minorenni che, senza tenere in considerazione gli elementi indicati in massima, aveva ritenuto integrata la fattispecie sottrattiva per un minore che la giovane madre (OMISSIS) aveva avuto da un uomo (OMISSIS), conosciuto durante la permanenza per ragioni di studio in (OMISSIS) ed ove, dopo la nascita del figlio, aveva convissuto per un solo mese in casa della madre di lui, per poi andare a vivere in un appartamento da sola con il bambino, fino alla decisione di far rientro in (OMISSIS) con il figlio di otto mesi).
3.5. Venendo alla vicenda in esame, il Tribunale ha affermato che il trattenimento dei minori in (OMISSIS), ad (OMISSIS), contro la volonta’ di uno dei genitori, non determinava il loro immediato rimpatrio nel luogo ultimo di residenza abituale, in (OMISSIS), in quanto tale legame con il territorio irlandese dei minori e della famiglia era stato perso definitivamente allorche’ entrambi i genitori avevano deciso, ad (OMISSIS), di trasferirsi in (OMISSIS), pur essendosi accertato che tale trasferimento non era poi mai avvenuto, essendo insorta la crisi della coppia; inoltre, cio’ era confermato dalla condotta di entrambi i genitori successivamente al contestato trattenimento illecito in (OMISSIS), avendo il padre scelto di vivere presso i suoi genitori in provincia di (OMISSIS), senza fare rientro in (OMISSIS).
Ora, alla luce di quanto sopra richiamato, considerato che, nel presente caso, non si discute di competenza/giurisdizione e di individuazione dell’autorita’ giurisdizionale competente, vale a dire di assicurare il rispetto del principio del giudice naturale, in funzione dell’interesse superiore del minore e del criterio di vicinanza, quanto di individuazione dei presupposti della tutela in caso di sottrazione internazionale di minori, vanno ribaditi i seguenti principi: a) ai fini dell’accertamento della residenza abituale del minore, il momento rilevante da prendere in esame e’ quello dell’epoca della illecita sottrazione o dell’illecito trattenimento non anche quello successivo al di fuori peraltro di una effettiva, indimostrata, acquiescenza allo stato di fatto creato dal genitore sottraente (al piu’ essendo dimostrata la volonta’ del padre di mantenere un rapporto con i figli); b) il concetto di residenza abituale del minore nella materia della sottrazione internazionale, di cui alla Convenzione dell’Aja del 1980, resa esecutiva in Italia nel 1994, e al Reg. UE Bruxelles II bis, operante ratione temporis, costituisce un requisito sostanziale in quanto la suddetta protezione ha la funzione di ripristinare il diritto sostanziale del minore e mira a tutelare lo stesso contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identita’; c) il dato di fatto che i genitori, nella fattispecie in esame, avessero, di comune accordo, lasciato (OMISSIS) (ove peraltro il padre continua ad avere immobile di proprieta’) per attuare un progetto di trasferimento all’estero (in (OMISSIS)), poi non attuato, ha comportato la recisione del legame con (OMISSIS) (ove i minori con i genitori hanno vissuto sino all’eta’, rispettivamente, di cinque e due anni), in considerazione dell’esistenza di un progetto genitoriale di trasferimento in altro Stato, concretizzatosi in atti esteriori concordati e condivisi da entrambi i genitori, attuati mesi prima dell’asserita illecita sottrazione, quali descritti dal Tribunale (disdetta dell’affitto dell’abitazione famigliare, ritiro dei figli dalla scuola frequentata e collocazione in deposito tutti i mobili e suppellettili, in vista della loro futura spedizione ed installazione in appartamento sito in un terzo Stato; c) l’ordine di rientro nello Stato di ultima residenza abituale dei minori non puo’ essere disposto in favore del padre, che aveva agito per il rientro, in quanto non risulta integrata la fattispecie invocata della sottrazione internazionale di minore.
Il decreto impugnato va quindi confermato, avendo rispettato i richiamati principi di diritto.
Illecita sottrazione o dell’illecito trattenimento e l’accertamento della residenza abituale del minore
4. La seconda censura e’ da ritenersi assorbita.
5.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Ricorrono giusti motivi, considerate tutte le peculiarita’ della concreta vicenda e la complessita’/novita’ delle questioni di diritto involte, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
Essendo il procedimento esente, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Dichiara le spese del presente giudizio di legittimita’ integralmente
compensate tra le parti.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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