Chiamata di terzo iussu iudicis

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 31312.

Chiamata di terzo iussu iudicis

La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell’art. 331 c.p.c. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall’inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario.

Ordinanza|| n. 31312. Chiamata di terzo iussu iudicis

Data udienza  12 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Caduta da ciclomotore – Presenza di buca su manto stradale – Lesioni – Risarcimento danno – Chiamata di terzo iussu iudicis – Artt. 107 e 270 c.p.c. – Il giudice può disporre l’intervento quanto ritiene che il processo si debba svolgere nei confronti di un terzo al quale la causa sia comune – L’ordine è diretto alla parte che deve provvedere alla chiamata mediante citazione – Inottemperanza all’ordine – Cancellazione della causa dal ruolo

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