Giudizio di cassazione ed i poteri certificativi che competono all’avvocato notificante 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 31460.

Giudizio di cassazione ed i poteri certificativi che competono all’avvocato notificante 

In tema di giudizio di cassazione, i poteri certificativi che competono all’avvocato notificante riguardano le attività del procedimento notificatorio da lui poste in essere e la conformità delle copie analogiche prodotte ai documenti informatici originali e non si estendono a qualsiasi altra affermazione da lui compiuta nel testo della relata di notifica o dell’attestazione di conformità, qualora tali affermazioni non siano accompagnate dal deposito di pertinente documentazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, rilevando che la mera affermazione, compiuta dall’avvocato del ricorrente in sede di attestazione di conformità, della data di notificazione della sentenza alla controparte, non accompagnata dal deposito della copia analogica della relata di notificazione, non vale a escludere la sanzione di improcedibilità del ricorso).

Ordinanza|| n. 31460. Giudizio di cassazione ed i poteri certificativi che competono all’avvocato notificante 

Data udienza 28 settembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Impugnazioni in generale – Termini – Decorrenza 100254 ricorso per cassazione – Sentenza impugnata notificata – Poteri certificativi dell’avvocato – Limitazione alle attività di notificazione da lui poste in essere – Estensione ad altre affermazioni nel testo della relata di notifica dell’attestazione di conformità, tra cui la data di notifica della sentenza impugnata – Esclusione – Conseguenze – Fattispecie.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *