Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 31105.
Divisione e l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario
In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l’occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all’esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall’uso esclusivo.
Ordinanza|| n. 31105. Divisione e l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario
Data udienza 25 settembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Eredità – Divisione asse – Riconvenzionale – Costi sostenuti per assistenza ai genitori – Migliorie immobili – Progetto di divisione – Giudizio di comoda divisibilità – Criterio della divisione in natura – Attribuzione a ciascun condividente di una porzione dell’immobile proporzionale al valore della quota
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. ROLFI Federico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24648/2018 R.G. proposto da
(OMISSIS), E (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), E (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS);
– controricorrenti –
e
(OMISSIS), E (OMISSIS).
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1204/2018, pubblicata in data 25.5.2018;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25.9.2023 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
Divisione e l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno convenuto in giudizio i germani (OMISSIS) e (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Siracusa per ottenere la divisione dell’asse ereditario dei genitori (OMISSIS) e (OMISSIS), comprendente un edificio in (OMISSIS), composto da un garage, un appartamento al pian terreno e da due appartamenti al primo piano, e la condanna dei convenuti al pagamento dei frutti.
(OMISSIS) ha aderito alla domanda di divisione, proponendo riconvenzionale per la restituzione dei costi sostenuti per l’assistenza prestata ai genitori, per il miglioramento degli immobili e il rimborso dell’imposta di successione, formulando, infine, istanza di attribuzione dell’intero piano terra della costruzione.
(OMISSIS) ha chiesto di accertare l’usucapione del primo piano dell’edificio, sostenendo di averlo realizzato con sostanze proprie e, in via subordinata, la condanna dei coeredi al pagamento di un indennizzo per l’arricchimento ottenuto dalla realizzazione dell’immobile, nonche’, in via di ulteriore subordine, per l’assegnazione della proprieta’ superficiaria della porzione detenuta. Il Tribunale ha ritenuto che l’edificio fosse comodamente divisibile; ha proceduto alla formazione di quattro quote e all’assegnazione ai coeredi e alla quantificazione dei conguagli secondo il progetto predisposto dal c.t.u., respingendo di ogni altra richiesta.
La sentenza e’ stata parzialmente riformata in appello.
Con riferimento alla domanda di usucapione della costruzione al primo piano rivendicata da (OMISSIS), la Corte ha affermato che l’immobile era stato realizzato allorquando i comuni danti causa erano ancora in vita e lo avevano acquistato per accessione, ritenendo che (OMISSIS) avesse detenuto l’immobile con il loro consenso e per mera tolleranza, senza compiere atti di interversione. Ha rilevato che l’edificio era stato utilizzato in via esclusiva, dopo l’apertura della successione, da (OMISSIS) e (OMISSIS) ed ha riconosciuto agli altri coeredi la quota dei frutti che sarebbe stato possibile percepire in caso di uso indiretto, quantificati in misura pari al canone di locazione capitalizzato, al netto delle spese di manutenzione. Ha confermato la comoda divisibilita’ dell’immobile, evidenziando che la formazione delle porzioni avrebbe richiesto la creazione di una scala esterna con parziale resezione di un solaio, interventi compatibili con le condizioni statiche dell’edificio, respingendo le richieste di assegnazione dei singoli piani formulate dai convenuti.
Per la cassazione della sentenza propongono ricorso in due motivi (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS); resistono con controricorso, illustrato con memoria, (OMISSIS) e (OMISSIS); le altre parti non hanno svolto difese.
2. Deve respingersi l’istanza di differimento dell’adunanza camerale per aver le parti in corso di perfezionamento un accordo di definizione della lite, che non e’ precluso dalla pronuncia sul ricorso.
3. Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che la domanda riconvenzionale di pagamento delle spese di realizzazione del primo piano era stata erroneamente respinta per carenza di prova dell’urgenza dei lavori di straordinaria manutenzione, dell’inerzia degli altri comproprietari e dell’ammontare degli esborsi sostenuti, e che i ricorrenti, nell’impugnare la decisione avevano dedotto di aver sostenuto il costo delle intelaiature in ferro al solaio e i lavori di idraulica ed eseguito personalmente i lavori di scasso e di muratura, deduzioni difensive totalmente trascurate dalla Corte di merito.
Il motivo si rivela per piu’ aspetti inammissibile.
La sentenza ha giudicato insufficienti e generiche le doglianze proposte in appello concernenti la richiesta di pagamento dei costi di costruzione del primo piano dell’edificio, prive di un adeguato sviluppo argomentativo delle critiche mosse alla decisione impugnata (cfr., sentenza, pag. 6), con statuizione in rito non oggetto di ricorso, ostativa all’esame del merito.
Per altro verso l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contempla un autonomo vizio della sentenza che deriva dall’omessa considerazione di un fatto storico, inteso come accadimento oggettivo rilevante in causa. Costituisce un “fatto”, agli effetti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “accadimento”, in senso storico e normativo, una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 7983/2014; Cass. 17761/2016; Cass. 29883/2017; Cass. 21152/2014; Cass. s.u. 5745/2015; Cass. 5133/2014, n. 5133), con esclusione delle argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017; Cass. 21152/2014); gli elementi istruttori; le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame e la cui mancata valutazione integra la violazione dell’articolo 112 c.p.c. (Cass. 1539/2018; Cass. 21257/2014; Cass. 22799/2017; Cass. 6835/2017).
4. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 1102 c.c. e articolo 723 c.c., per aver la sentenza ordinato la restituzione dei frutti dell’immobile al piano terra e al primo piano sebbene, come gia’ accertato dal tribunale, i resistenti non avessero mai chiesto di utilizzare il bene comune, non essendo stati superati i limiti imposti dall’articolo 1102 c.c..
Divisione e l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario
Il motivo e’ fondato.
L’articolo 1102 c.c. consente al comproprietario l’utilizzazione ed il godimento dell’intera cosa comune anche in modo particolare e piu’ intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Qualora l’uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell’articolo 1102 c.c., non e’ dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, ne’ e’ possibile riconoscere una “indennita’” per la semplice occupazione del bene, poiche’ tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprieta’ che compete al singolo e che investe l’intera cosa comune; l’eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente e’ regolata in sede di divisione e di resa del conto (cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass. 14213/2012).
L’occupante e’ invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all’esercizio delle facolta’ dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall’articolo 1102 c.c.; in tal caso il danno puo’ essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall’uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023).
La Corte di appello ha invece fatto discendere l’obbligo di versare i frutti civili dalla semplice occupazione del bene da parte del (OMISSIS), senza verificare se gli altri coeredi avessero richiesto di far uso del bene e se l’uso esclusivo avesse ecceduto dai limiti dell’articolo 1102 c.c., accertamento cui aveva proceduto il Tribunale, pervenuto al rigetto della domanda, e che dovra’ essere rinnovato dal giudice del rinvio sulla base degli elementi acquisiti.
5. Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 720 c.c., lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto divisibile l’edificio nonostante il rischio per la stabilita’ derivante dalla creazione di quattro unita’ autonome, essendo oggetto di divisione un edificio vetusto la cui tenuta statica sarebbe stata posta a rischio dagli sfondamenti del solaio, essendo il frazionamento comunque antieconomico.
Secondo i ricorrenti, il giudice avrebbe dovuto accogliere la richiesta di attribuzione della proprieta’ esclusiva dei singoli piani, sebbene il consulente avesse formato quattro quote diversamente composte e che, infine, la loro soccombenza rispetto alla domanda di corresponsione dei frutti non impediva che le spese processuali fossero poste a carico della massa.
Divisione e l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario
Il motivo e’ infondato.
Il progetto di divisione prevedeva la creazione di un vano scala esterno, con resezione del solaio, intervento che il consulente ha ritenuto compatibile con la tenuta statica della costruzione, rimettendo alla fase esecutiva la concreta attuazione della divisione in conformita’ con le prescrizioni della consulenza.
Il giudizio di comoda divisibilita’ ha valorizzato la materiale possibilita’ di creare porzioni autonome senza compromissione dell’integrita’ del bene da dividere, secondo una valutazione che il giudice di merito ha adeguatamente motivato e che appare coerente con l’articolo 720 c.c., giacche’, nel giudizio di divisibilita’ degli immobili, impone di considerare sia la concreta possibilita’ di un frazionamento materiale dei beni, sia l’eventuale deprezzamento dell’immobile rispetto all’utilizzazione del complesso indiviso (Cass. 673/1979; Cass. 2309/1981; Cass. 4233/1987).
La pronuncia va esente da censure anche riguardo al rigetto della richiesta di assegnazione per piani, non contemplati nel progetto di divisione, occorrendo garantire, in situazione di comoda divisibilita’ dell’asse (articolo 720 c.c.), il criterio della divisione in natura e l’attribuzione a ciascun condividente di una porzione dell’immobile proporzionale al valore della quota.
La censura sulle spese processuali e’ invece assorbita.
E’, per tali ragioni, accolto il secondo motivo di ricorso, con rigetto delle altre censure.
La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che pronuncera’ anche sulle spese di legittimita’.
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