Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 31229.
Pagamento con assegno bancario postdatato e l’eventuale incasso prima della scadenza
In caso di pagamento con assegno bancario postdatato, l’eventuale incasso prima della scadenza non costituisce un illecito giuridico in quanto gli assegni bancari sono titoli di credito pagabili a vista per cui il patto di postdatazione é nullo ed improduttivo di effetti giuridici.
Ordinanza|| n. 31229. Pagamento con assegno bancario postdatato e l’eventuale incasso prima della scadenza
Data udienza 7 novembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Scrittura privata – Annullamento per violenza morale – Minaccia di esercitare un diritto diretta a conseguire un vantaggio ingiusto – Applicabilità dell’art. 1438 c.c. – Giudizio di merito – Rigetto
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. PICARO Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. CHIECA Danilo – Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23605/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 371/2019 depositata il 14.5.2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.11.2023 dal Consigliere Dott. VINCENZO PICARO.
Pagamento con assegno bancario postdatato e l’eventuale incasso prima della scadenza
FATTI DI CAUSA
Nel corso dei lavori di ristrutturazione della sua farmacia e del suo appartamento da parte di (OMISSIS), (OMISSIS) manifestava interesse ad acquistare parte delle quote di una societa’ dello (OMISSIS) con sede in (OMISSIS), e poiche’ lo (OMISSIS) era all’epoca impegnato all’estero, versava l’importo complessivo di Euro 110.000,00 con assegni di conto corrente intestati a (OMISSIS), moglie dello (OMISSIS), affinche’ lo riversasse al marito.
Successivamente la (OMISSIS) decideva di recedere dalle sue intenzioni di acquisto della societa’, chiedendo quindi alla (OMISSIS) la restituzione della somma versatale, e poiche’ quest’ultima non disponeva della somma nell’immediato, le parti avevano raggiunto l’intesa verbale che, a fronte dell’immediato rimborso alla (OMISSIS) di Euro 10.000,00 con assegno bancario tratto sul conto corrente della (OMISSIS) n. (OMISSIS) presso la (OMISSIS), la restituzione del residuo importo di Euro 100.000,00 sarebbe stata postergata nel tempo e garantita da quattro assegni bancari di Euro 25.000,00 ciascuno tratti sul medesimo conto, recanti la scadenza del (OMISSIS).
Malgrado la postergazione di tali assegni, il 29.6.2005 il legale della (OMISSIS) aveva chiesto alla (OMISSIS) di pagare entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata l’importo di Euro 135.231,78 (erroneamente comprensivo anche dei 10.000,00 Euro gia’ pagati dalla (OMISSIS), oltre che degli interessi maturati), con avvertimento che in difetto avrebbe azionato gli assegni ricevuti in garanzia.
Dal momento che la (OMISSIS), che aveva visto traditi i cordiali rapporti fino a quel momento intrattenuti con la (OMISSIS) e che aveva fatto affidamento sui termini di scadenza degli assegni post-datati, non aveva la possibilita’ di pagare l’importo di Euro 135.231,78, di gran lunga superiore all’importo ancora da restituire di Euro 100.000,00, la (OMISSIS) aveva presentato all’incasso i quattro assegni post-datati a suo tempo ricevuti, e la (OMISSIS) in data (OMISSIS) aveva inviato alla (OMISSIS) il preavviso di revoca per mancanza di provvista in relazione a tali assegni.
Per evitare il protesto di tali assegni previo richiamo dei titoli da parte della (OMISSIS) e per evitare l’inserzione del suo nominativo nel registro informatico dei protesti, la (OMISSIS), che era anche amministratrice di una societa’, i cui conti sarebbero stati chiusi in caso di suo protesto, era stata costretta a firmare la scrittura privata del (OMISSIS), con la quale aveva riconosciuto un proprio debito verso la (OMISSIS) per Euro 125.231,78, con interessi al tasso convenzionale dell’8%, ed a rilasciare alla (OMISSIS) a garanzia un ulteriore assegno bancario post-datato n. (OMISSIS) per l’importo di Euro 125.231,78 con scadenza (OMISSIS).
Nell’imminenza di tale scadenza la (OMISSIS) il (OMISSIS) chiedeva al Tribunale di Patti un provvedimento d’urgenza per inibire alla (OMISSIS), o a chiunque lo detenesse, la negoziazione dell’assegno bancario di Euro 125.231,78 ed ottenerne il deposito, o la consegna ad un custode, ma la richiesta, contrastata dalla (OMISSIS), veniva rigettata con ordinanza del 23.11.2005.
Nelle more la (OMISSIS) presentava all’incasso l’assegno post-datato di Euro 125.231,78 con scadenza (OMISSIS), ed avvedutasi dell’errore commesso in sede di stipulazione della scrittura privata del (OMISSIS) e di emissione dell’assegno post-datato con scadenza (OMISSIS) e comunicatolo alla (OMISSIS), in data 1.12.2005 notificava precetto alla (OMISSIS) per la somma ancora dovutale per sorte ed interessi, detratto l’acconto ricevuto.
A seguito di protesto dell’assegno bancario post-datato n. (OMISSIS), la (OMISSIS) pagava la somma precettata facendo ricorso a prestiti di terzi ed otteneva la riconsegna del suddetto assegno, per cui in sede di reclamo cautelare avverso il rigetto del provvedimento d’urgenza inibitorio, il Tribunale di Patti con ordinanza del 10/17.7.2006 dichiarava cessata la materia del contendere, compensava per meta’ le spese processuali e condannava la (OMISSIS) al pagamento della residua meta’.
Con atto di citazione (OMISSIS) introduceva quindi davanti al Tribunale di Patti il giudizio di merito nei confronti di (OMISSIS), chiedendo l’annullamento per violenza morale della scrittura privata del (OMISSIS), oltre che dell’assegno bancario post-datato da lei rilasciato in garanzia in favore della (OMISSIS) n. (OMISSIS) per l’importo di Euro 125.231,78, assumendo che era stata costretta a sottoscriverli ed a riconoscere un ulteriore suo debito nei confronti della (OMISSIS) per Euro 25.231,78 a titolo di interessi al tasso dell’8%, prima non dovuti, sotto la minaccia della (OMISSIS) di azionare, prima della loro scadenza, i quattro assegni post-datati, di Euro 25.000,00 ciascuno, che in precedenza le erano stati dati dalla (OMISSIS) in garanzia, per evitare il protesto e la segnalazione del suo nominativo alla centrale rischi. Con l’atto introduttivo la (OMISSIS) chiedeva altresi’ la condanna della (OMISSIS) alla restituzione dell’importo di Euro 25.231,78 oltre accessori ed al risarcimento dei danni da lei subiti.
La (OMISSIS) si costituiva nel giudizio di merito chiedendo il rigetto delle domande avversarie, sostenendo che aveva solo preteso il pagamento di quanto dovutole in restituzione dalla (OMISSIS) per sorte capitale e per interessi convenzionali, portando all’incasso gli assegni post-datati che aveva ricevuto in garanzia in quanto il patto di post datazione di titoli di credito, per natura destinati alla libera circolazione, era nullo ed improduttivo di effetti giuridici, per cui gli assegni stessi ben potevano essere bancati prima della loro scadenza.
Pagamento con assegno bancario postdatato e l’eventuale incasso prima della scadenza
Il Tribunale di Patti con la sentenza n. 250/2011 rigettava le domande di annullamento, restituzione e risarcimento danni avanzate dalla (OMISSIS), ritenendo che la consegna dei quattro assegni post datati per complessivi Euro 100.000,00 e la scrittura privata del (OMISSIS) di dilazione dei pagamenti non erano significativi di una rinuncia agli interessi da parte della (OMISSIS), e che non essendo peraltro contestata la misura degli interessi pattuiti (8%), l’immediata presentazione all’incasso degli assegni post datati doveva considerarsi attivita’ pienamente legittima.
Avverso tale sentenza proponeva appello la (OMISSIS), sostenendo che l’ammissione della difesa della (OMISSIS) circa la natura novativa della scrittura privata del (OMISSIS), valevole come confessione giudiziale, era la prova che in precedenza le parti non avessero pattuito alcun interesse, come confermato dalla mancata inclusione degli interessi nei primi quattro assegni post-datati consegnati alla (OMISSIS), e che la maggiorazione pretesa dalla (OMISSIS) con la scrittura privata del (OMISSIS) di Euro 25.231,78 rispetto al debito restitutorio della sorte capitale di Euro 100.000,00, era una somma non dovuta dalla (OMISSIS), esorbitante e spropositata rispetto a quella che la (OMISSIS) avrebbe potuto ottenere incassando gli assegni suddetti, determinata dall’applicazione di interessi superiori al tasso legale, ottenuti con la minaccia di fare protestare gli assegni postdatati che erano stati presentati all’incasso dalla (OMISSIS). Su tali basi la (OMISSIS) aveva insistito in secondo grado per ottenere l’annullamento ex articoli 1435 e 1438 c.c. della scrittura privata del (OMISSIS) e dell’assegno post-datato dato in garanzia per Euro 125.231,78.
Si costituiva in secondo grado la (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’appello e dell’avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutivita’ della sentenza di primo grado.
Respinta l’istanza di sospensione ex articolo 351 c.p.c., la Corte d’Appello di Messina, con la sentenza n. 371/2019 del 22.3/14.5.2019, rigettava l’appello e condannava la (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali di secondo grado.
Avverso tale ultima sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a (OMISSIS) il 9.9.2020, (OMISSIS), affidandosi a due motivi, e resiste la (OMISSIS) con controricorso notificato il 19.10.2020.
La sola (OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c.. La causa e’ stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 7.11.2023.
Pagamento con assegno bancario postdatato e l’eventuale incasso prima della scadenza
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo articolato motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2 Cost., articoli 1175 e 1375 c.c., nonche’ degli articoli 1435 e 1438 c.c., ed in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4).
Si duole anzitutto la ricorrente che la Corte d’Appello di Messina abbia ritenuto che l’anticipata presentazione all’incasso dei quattro assegni post-datati di Euro 25.000,00 ciascuno da parte della (OMISSIS) rispetto alla loro scadenza, pur rappresentando una scorrettezza in termini di rapporto personale tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), non abbia costituito un illecito giuridico in ragione del fatto che gli assegni bancari sono titoli di credito pagabili a vista, per cui il patto di postadatazione e’ nullo ed improduttivo di effetti, non avvedendosi che una condotta siffatta era comunque contraria agli obblighi di buona fede tutelati dagli articoli 2 Cost. e dagli articoli 1175 e 1375 c.c., che pure erano stati invocati nell’atto di appello, posto che con la minaccia di fare protestare gli assegni post datati la (OMISSIS) aveva abusato del suo diritto di presentarli all’incasso per ottenere un risultato abnorme costituito dal riconoscimento di interessi non dovuti, ed aveva leso l’affidamento riposto dalla (OMISSIS) sul fatto che fosse rispettata la prevista scadenza degli assegni post-datati.
Aggiunge poi la (OMISSIS), che ricorrendo un abuso del diritto di portare all’incasso gli assegni post-datati di Euro 25.000,00 ciascuno da parte della (OMISSIS), la Corte d’Appello di Messina avrebbe dovuto elidere le conseguenze di tale abuso, rappresentate dalla maggiorazione di Euro 25.231,78 dell’importo della sorte capitale di Euro 100.000,00 da restituire.
Tale motivo e’ infondato, in quanto la Corte d’Appello di Messina, evidenziando che l’anticipata negoziazione di un assegno post-datato rispetto alla sua scadenza non puo’ costituire un illecito giuridico in quanto gli assegni bancari sono titoli di credito pagabili a vista, per cui il patto di postdatazione e’ nullo ed improduttivo di effetti giuridici (vedi in tal senso sulla nullita’ per mancanza di causa del patto di post-datazione dell’assegno bancario Cass. 29.12.2020 n. 29780; Cass. 24.5.2016 n. 10710), ha implicitamente riconosciuto che nessun affidamento poteva essere riposto dalla (OMISSIS) sul patto di postdatazione viziato da nullita’ e quindi sulla data di scadenza riportata sugli assegni, e nel contempo ha escluso che la minaccia di portare all’incasso gli assegni post-datati prima della loro scadenza sia servita ad ottenere un risultato abnorme ed abbia costituito un abuso del diritto, avendo le parti pacificamente pattuito ed applicato gli interessi al tasso dell’8% annuo, certamente non usurario, avendo la (OMISSIS) ridotto la sua pretesa restitutoria con la lettera del (OMISSIS) e con l’atto di precetto da Euro 125.231,78 ad Euro 115.831,23, non avendo di per se’ valore di rinuncia agli interessi sulla somma che la (OMISSIS) doveva restituire alla (OMISSIS) la consegna a garanzia dei quattro assegni post-datati per la sola sorte capitale di Euro 100.000,00, e non potendosi attribuire natura novativa alla scrittura privata del (OMISSIS) sulla base delle dichiarazioni del legale della (OMISSIS), non aventi valore confessorio, con conseguente permanenza dell’originaria obbligazione di restituzione della sorte capitale corrisposta dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) e degli interessi su di essa maturati.
L’insussistenza dell’abuso del diritto, fa cadere anche la doglianza conseguenziale relativa alla mancata eliminazione della maggiorazione del debito della (OMISSIS) di Euro 25.231,78, asseritamente frutto di quell’abuso.
Sempre nell’ambito del primo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello di Messina nel respingere le domande di annullamento per violenza morale della scrittura privata del (OMISSIS) e dell’assegno post-datato n. (OMISSIS) per l’importo di Euro 125.231,78 con scadenza (OMISSIS), consegnato in garanzia alla (OMISSIS) dalla (OMISSIS) in base a quella scrittura privata, pur avendo correttamente ricostruito in punto di fatto la minaccia, consistente nell’avere la (OMISSIS) portato all’incasso gli assegni postdatati per ottenere la scrittura privata del (OMISSIS) garantita da altro assegno maggiorato degli interessi, abbia utilizzato delle nozioni non corrette degli articoli 1435 e 1438 c.c..
In particolare in relazione all’articolo 1435 c.c. la Corte d’Appello, anziche’ indagare sul male ingiusto minacciato dalla (OMISSIS), rappresentato dal protesto degli assegni e dalla conseguente iscrizione del nominativo della (OMISSIS) nel registro informatico dei protesti, si sarebbe concentrata sul vantaggio conseguito dalla (OMISSIS) (maggiorazione del debito di Euro 25.231,78), ritenendo che non fosse ingiusto ed eccessivo, per essere stati applicati interessi al tasso convenzionale dell’8%, benche’ l’articolo 1435 c.c. indicasse il contratto come annullabile quando chi lo sottoscriveva aveva motivo di esporre se’ o i suoi beni ad un male ingiusto e notevole.
Pagamento con assegno bancario postdatato e l’eventuale incasso prima della scadenza
In relazione all’articolo 1438 c.c. la Corte d’Appello, anziche’ considerare ingiusto il vantaggio che la minaccia di portare all’incasso gli assegni post-datati era volta ad ottenere (il pagamento di Euro 125.231,78 anziche’ di Euro 100.000,00) perche’ diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto (in tal senso sono state richiamate Cass. n. 20305/2011; Cass. n. 17523/2011; Cass. n. 3646/2009; Cass. n. 28260/2005; Cass. n. 2325/1994 e Cass. n. 8290/1993), avrebbe ritenuto che ai fini dell’ingiustizia del vantaggio fosse necessaria una radicale sproporzione o divergenza fra l’utilita’ ricevuta ed il diritto esercitato, e ne avrebbe negato l’esistenza in quanto, pur essendo vero che erano stati contestati gli interessi applicati nella convenzione del (OMISSIS), erano stati pattuiti e correttamente applicati interessi al tasso annuo dell’8%.
La doglianza relativa all’errata applicazione della nozione di contratto annullabile per violenza morale ex articolo 1435 c.c. e’ irrilevante, in quanto la Corte d’Appello di Messina, anche se fuorviata dal richiamo fatto dalla appellante alle due ipotesi di annullamento per violenza morale previste dagli articoli 1435 e 1438 c.c., ha argomentato anche in ordine all’insussistenza dei presupposti applicativi dell’articolo 1435 c.c. per difetto di un vantaggio ingiusto ed eccessivo senza soffermarsi sul profilo del male ingiusto e notevole richiesto da tale norma, in realta’, avendo ricostruito la fattispecie in punto di fatto come minaccia, consistente nell’avere la (OMISSIS) portato all’incasso gli assegni postdatati, esercitando un suo diritto, per ottenere la scrittura privata del (OMISSIS) garantita da altro assegno maggiorato degli interessi, ha riconosciuto l’applicabilita’ astratta dell’articolo 1438 c.c., e non l’applicabilita’ astratta dell’articolo 1435 c.c.
Quando infatti la minaccia di esercitare un diritto (nella specie il diritto di presentare immediatamente all’incasso gli assegni postdatati di Euro 25.000,00 ciascuno) sia diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, la norma applicabile alla domanda di annullamento e’ l’articolo 1438 c.c., mentre quando la violenza morale, intesa come prospettazione di un male ingiusto volta a coartare la volonta’ del soggetto passivo, non consista nell’esercizio di un diritto, la norma applicabile alla domanda di annullamento e’ l’articolo 1435 c.c. (vedi in tal senso Cass. n. 324/2003).
La doglianza relativa all’errata nozione utilizzata dalla Corte d’Appello di Messina nel fare applicazione alla fattispecie concreta accertata dell’articolo 1438 c.c., e’ invece infondata, in quanto la stessa si e’ attenuta alla nozione di “vantaggio ingiusto” dell’articolo 1438 c.c. comunemente utilizzata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “la violenza, quando si concreta nella minaccia di far valere un diritto, puo’ assurgere a causa invalidante del contratto, ai sensi dell’articolo 1438 c.c., soltanto se e’ diretta a conseguire vantaggi ingiusti, il che si verifica nel caso in cui il fine ultimo perseguito dal suo autore consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme o diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all’oggetto di quest’ultimo” (Cass. 17.5.2018 n. 12132; Cass. n. 20305/2015; Cass. n. 28260/2005; Cass. n. 6191/1984).
La Corte d’Appello di Messina, infatti, ha escluso che si sia verificata per effetto della legittima presentazione all’incasso degli assegni post-datati da parte della (OMISSIS) una radicale sproporzione o divergenza tra la diversa utilita’ ricevuta ed il diritto esercitato, perche’ pur essendo stati contestati gli interessi applicati alla convenzione, non e’ stato provato che sia stato applicato un tasso usurario, essendo stato viceversa correttamente pattuito ed applicato un tasso dell’8% annuo.
Occorre poi rammentare che la valutazione, alla stregua del materiale probatorio, della sussistenza della minaccia di un male ingiusto e della sua efficacia a coartare la volonta’ di una persona, ossia del rapporto di causalita’ tra la minaccia e il compimento dell’atto impugnato, costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimita’ se adeguatamente motivato, come nella specie, risolvendosi il denunciato vizio motivazionale in una difforme valutazione delle risultanze processuali (Cass. 11.8.2016 n. 17012; Cass. n. 3388 del 2007; Cass. n. 13035/2003; Cass. n. 999/2003; Cass. n. 9946/1996; Cass. n. 368/1984).
Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1284 c.c., nonche’ in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4).
Sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello di Messina abbia ritenuto correttamente applicato dalle parti il tasso convenzionale dell’8% indicato nella scrittura privata del (OMISSIS), senza pero’ compiere alcuna indagine sulla natura e sulla decorrenza degli interessi richiesti dalla (OMISSIS), e senza spiegare l’iter logico attraverso il quale sarebbe pervenuta alla sua conclusione di considerare l’importo aggiuntivo di Euro 25.231,78 rispetto alla sorte capitale di Euro 100.000,00, come non sproporzionato e divergente rispetto al diritto esercitato.
In realta’ la Corte d’Appello di Messina, dovendo pronunciarsi su una domanda di annullamento ex articolo 1438 c.c. della scrittura privata del (OMISSIS), e del conseguente assegno post-datato in garanzia di Euro 125.231,78, con scadenza (OMISSIS), sottoscritti dalla (OMISSIS), ha fornito una sufficiente motivazione per escludere che la (OMISSIS) attraverso l’esercizio del suo diritto di portare anticipatamente all’incasso i quattro assegni post-datati, di Euro 25.000,00 ciascuno, con scadenza (OMISSIS), ed attraverso la costrizione morale della (OMISSIS) a firmare la scrittura privata del (OMISSIS) e l’assegno post-datato a garanzia per Euro 125.231,78 per evitare il protesto e l’iscrizione del suo nominativo nel registro informatico dei protesti, abbia conseguito un ingiusto vantaggio, inteso come vantaggio diverso e sproporzionato rispetto al diritto fatto valere.
La Corte, infatti, ha tenuto conto che le parti pacificamente hanno pattuito ed applicato un tasso di interesse convenzionale dell’8%, anche considerando le successive riduzioni della maggiorazione della sorte capitale da restituire per gli interessi, pretese della (OMISSIS), da Euro 25.231,78 ad Euro 15.831,23, e che la somma che la (OMISSIS) doveva restituire alla (OMISSIS) era gia’ prima della presentazione all’incasso degli assegni post-datati produttiva di interessi, non essendo stata provata la natura novativa della scrittura privata del (OMISSIS).
La Corte d’Appello non era chiamata ad effettuare un conteggio preciso degli interessi dovuti rispetto alle date di insorgenza del credito restitutorio della (OMISSIS), neppure indicate dalla (OMISSIS), ne’ a qualificare gli interessi come corrispettivi, compensativi, o moratori, contando solo il fatto che la loro misura fosse stata pattuita convenzionalmente dalle parti ad un tasso (8%) non usurario e non sproporzionato rispetto agli interessi legali comunque dovuti sulla sorte capitale da restituire.
In ogni caso per censurare la mancata considerazione della decorrenza degli interessi in questione e della loro natura, nonche’ del fatto che le pretese relative alla maggiorazione della sorte capitale erano state ridotte dalla (OMISSIS) solo in un momento successivo a quello della sottoscrizione della scrittura privata del (OMISSIS) e del conseguente assegno post-datato in garanzia di Euro 125.231,78, la (OMISSIS) avrebbe semmai dovuto invocare il vizio dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e non la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4), ma non l’ha fatto perche’, essendo intervenuta una doppia pronuncia conforme di rigetto della sua domanda di annullamento contrattuale in primo ed in secondo grado, sarebbe incappata nell’inammissibilita’ del ricorso ex articolo 348 ter c.p.c., u.c..
Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso e condanna (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) delle spese processuali del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 200,00 per spese vive ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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