Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 31301.
Rovina e difetti di cose immobili natura extracontrattuale e rapporto di specialità con l’azione generale
Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all’art. 2043 c.c., l’applicazione di quest’ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l’ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter “aggirare” il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l’azione speciale.
Sentenza|| n. 31301. Rovina e difetti di cose immobili natura extracontrattuale e rapporto di specialità con l’azione generale
Data udienza 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Appalto (contratto di) – Rovina e difetti di cose immobili (responsabilita’ del costruttore) – In genere azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. – Natura extracontrattuale – Rapporto di specialità con l’azione ex art. 2043 c.c. – Conseguenze.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
Dott. CHIECA Danilo – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – rel. Consigliere
Dott. CAPONI Remo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 26413/2020) proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), nel cui studio in (OMISSIS), ha eletto domicilio;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), nel cui studio in (OMISSIS), hanno eletto domicilio;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 761/2020, pubblicata il 22 luglio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Roberto Mucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
vista la memoria depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e la successiva memoria, sempre depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.;
richiamata la precedente ordinanza interlocutoria n. 35871/2021, depositata in data 22 novembre 2021, all’esito della camera di consiglio non partecipata del 6 ottobre 2021;
sentito, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. (OMISSIS) per la ricorrente.
Rovina e difetti di cose immobili natura extracontrattuale e rapporto di specialità con l’azione generale
FATTI DI CAUSA
1.- Con atto di citazione notificato l’11 ottobre 2011, (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano, davanti al Tribunale di Ancona, la (OMISSIS) S.r.l., per sentire accertare la presenza di una serie di difetti di costruzione dell’immobile acquistato dal costruttore, con la conseguente condanna della societa’ convenuta, ai sensi dell’articolo 1669 c.c.: 1) al pagamento della somma di Euro 33.330,00, a titolo di riduzione del prezzo di cessione dell’immobile per la violazione della normativa in materia di requisiti acustici passivi; 2) al risarcimento in forma specifica per la violazione della normativa in materia di isolamento termico degli edifici, consistente nell’esecuzione dei lavori descritti nella perizia richiamata o, in alternativa, al risarcimento per equivalente nella misura di Euro 50.674,00 o nella diversa misura di giustizia; 3) al risarcimento in forma specifica per le violazioni afferenti all’esecuzione di opere strutturali ed inerenti ai solai e, quindi, al ripristino a regola d’arte dello stato dei luoghi o, in alternativa, al risarcimento per equivalente nella misura di Euro 2.936,08, oltre IVA, per i solai, e alla somma da accertare in corso di causa, per le altre lesioni dedotte.
Si costituiva in giudizio la (OMISSIS) S.r.l., la quale contestava l’ammissibilita’ e la fondatezza delle domande avversarie ed eccepiva l’intervenuta decadenza e la maturata prescrizione dell’azione ex articolo 1669 c.c., con riferimento a tutti i vizi contestati, nonche’ la nullita’ dell’atto introduttivo del giudizio per la genericita’ ed indeterminatezza della contestazione di parte attrice, con riguardo ai presunti difetti strutturali e alla sostenuta non conformita’ di alcuni solai.
Quindi, gli attori, con la memoria depositata ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1 (secondo la formulazione vigente ratione temporis), modificavano la domanda, invocando, in alternativa all’azione ex articolo 1669 c.c., l’azione generale di responsabilita’ extracontrattuale ex articolo 2043 c.c. in ordine ai medesimi fatti contestati.
Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 1504/2015, depositata il 30 settembre 2015, rigettava le eccezioni di nullita’ della citazione e di decadenza dell’azione ex articolo 1669 c.c. e, pur ritenendo che tale ultima azione fosse prescritta, escludeva che la prescrizione estintiva fosse maturata per l’azione di responsabilita’ aquiliana generale proposta, la quale costituiva una mera precisazione della domanda originaria e non gia’ un suo radicale mutamento.
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2.- Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2015, la (OMISSIS) S.r.l. proponeva appello, lamentando: 1) la manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza impugnata, con la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1669 e 2043 c.c. e con la inapplicabilita’ alla fattispecie dell’articolo 2043 c.c.; 2) l’errata valutazione dei fatti e dei documenti di causa, con la correlata intervenuta prescrizione dell’azione ex articolo 1669 c.c., con riferimento a tutti i fatti contestati; 3) l’errata valutazione dei fatti e dei documenti di causa, con l’intervenuta decadenza dell’azione ex articolo 1669 c.c., con riguardo ai requisiti acustici passivi e ai difetti strutturali; 4) l’errata valutazione dei fatti e dei documenti di causa, quanto alla nullita’ della domanda sui difetti strutturali, per indeterminatezza dell’oggetto.
Si costituivano nel giudizio d’impugnazione (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali resistevano all’appello e ne chiedevano il rigetto.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Ancona, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che la pronuncia risarcitoria richiesta poteva essere resa anche sulla scorta dell’articolo 2043 c.c., azione che differiva da quella regolata dall’articolo 1669 c.c. solo per il diverso regime probatorio e per i differenti termini di prescrizione (e decadenza); b) che la richiesta di condanna ex articolo 2043 c.c. non aveva determinato, ne’ un ampliamento del petitum, ne’ un mutamento della causa petendi, in quanto erano rimasti immutati i fatti dedotti e, in specie, i difetti lamentati; c) che la responsabilita’ prevista dall’articolo 1669 c.c. costituiva una figura speciale di responsabilita’ extracontrattuale, rispetto a quella generale disciplinata dall’articolo 2043 c.c., sicche’ poteva farsi applicazione della figura generale di responsabilita’ ex articolo 2043 c.c. allorche’ non fosse stato possibile applicare la norma speciale di cui all’articolo 1669 c.c.; d) che doveva essere disatteso l’assunto della parte appellante, secondo cui l’impossibilita’ di applicazione dell’articolo 1669 c.c. non sarebbe stata integrata laddove l’inerzia dell’avente diritto avesse determinato la decadenza o la prescrizione dell’azione, in modo che all’improponibilita’ dell’azione sarebbe seguita la preclusione della facolta’ di fruire (con un regime meno agevole per l’attore) dell’azione generale per illecito aquiliano; e) che, per converso, ove l’avente diritto alla proposizione dell’azione ex articolo 1669 c.c. – che, tra l’altro, avrebbe invertito, a suo favore, l’onere della prova – non si fosse avvalso della facolta’ di spendere tale azione, o non lo avesse fatto tempestivamente, egli avrebbe avuto comunque la possibilita’ di far valere i propri diritti, avvalendosi del regime probatorio meno agevole regolato dall’articolo 2043 c.c..
Nelle more del giudizio d’appello il giudizio di primo grado proseguiva ed era definito con sentenza n. 2032/2019, depositata il 6 dicembre 2019, che quantificava i danni nella misura complessiva di Euro 25.605,00, sentenza non impugnata che diveniva irrevocabile.
3.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la (OMISSIS) S.r.l.
Hanno resistito con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
4.- Con ordinanza interlocutoria n. 35871/2021, depositata il 22 novembre 2021, la causa e’ stata rimessa alla pubblica udienza.
5.- La ricorrente ha presentato memoria illustrativa.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Si premette che l’evocato passaggio in giudicato della sentenza definitiva sul quantum debeatur, essendo questa condizionata al permanere della precedente sentenza non definitiva sull’an, non fa venir meno l’interesse all’impugnazione gia’ proposta contro quest’ultima sentenza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19745 del 25/07/2018; Sez. 1, Sentenza n. 13915 del 18/06/2014; Sez. U, Sentenza n. 2204 del 04/02/2005).
2.- Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli articoli 1669 e 2043 c.c., per avere la Corte di merito sussunto i fatti nell’ambito dell’articolo 2043 c.c., interpretando detta norma erroneamente e scavalcando correlativamente la portata precettiva ed ermeneutica dell’articolo 1669 c.c..
Obietta la ricorrente che la Corte distrettuale (cosi’ come il Tribunale) avrebbe giustificato la posizione di parte attrice, ritenendo che le azioni di cui agli articoli 1669 e 2043 c.c. sarebbero interscambiabili e rimettendo liberamente la scelta dell’una o dell’altra alla parte committente, cosicche’ sarebbe stato violato il principio di specialita’ che governa i presupposti di integrazione delle due fattispecie.
Aggiunge l’istante che, qualora su edifici o immobili di lunga durata, nel corso del decennio dal loro compimento, si presentino vizi importanti di costruzione o pericolo di rovina o gravi difetti, allora il committente dovrebbe invocare l’articolo 1669 c.c., rispettando i limiti temporali previsti, ossia sia il termine di decadenza sia il termine di prescrizione, e non potendo ricorrere allo strumento generale di cui all’articolo 2043 c.c. per eludere tali decadenze e prescrizioni.
3.- Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e articolo 161 c.p.c. nonche’ dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., sotto il profilo della carenza di motivazione o della motivazione apparente, per avere la Corte territoriale, in prima battuta, dato compiutamente conto del proprio percorso argomentativo-motivazionale e, in un secondo momento, omesso di dare contezza della scelta attuata, in considerazione del differenziato dibattito giurisprudenziale esistente sulla quaestio dei rapporti tra le norme di cui agli articoli 1669 e 2043 c.c..
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Osserva, sul punto, l’istante che la Corte del gravame non avrebbe affatto indicato le ragioni di diritto poste a fondamento della propria ricostruzione, volta a superare l’indiscusso principio a mente del quale puo’ farsi applicazione della figura generale di cui all’articolo 2043 c.c. solo quando non sia possibile applicare la norma di cui all’articolo 1669 c.c., e non gia’ allorche’ l’avente diritto non spenda l’azione speciale o non lo faccia tempestivamente.
4.- I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica – sono fondati nei termini che seguono.
4.1.- Anzitutto, e’ necessario muovere dall’inquadramento sistematico dell’azione regolata dall’articolo 1669 c.c..
Pur presupponendo un rapporto contrattuale (la norma si colloca nell’ambito della disciplina del contratto d’appalto), la fattispecie delineata dall’invocata norma ne supera i confini e si configura come ipotesi di responsabilita’ extracontrattuale, che esige l’accertamento del contributo causale del soggetto passivo all’attivita’ da cui e’ disceso il danno (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23470 del 01/08/2023; Sez. 2, Sentenza n. 18891 del 28/07/2017; Sez. 2, Sentenza n. 18522 del 21/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 4319 del 04/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 17874 del 23/07/2013; Sez. 2, Sentenza n. 3406 del 16/02/2006).
Cosicche’ l’obbligazione derivante dalla legge persegue finalita’ di ordine pubblico, atte alla conservazione e funzionalita’ degli edifici destinati per loro natura a lunga durata, a tutela dell’incolumita’ personale e della sicurezza dei cittadini e, quindi, di interessi generali inderogabili (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18032 del 03/08/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3040 del 06/02/2009; Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 31/01/2008; Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005; Sez. 2, Sentenza n. 12406 del 10/10/2001; Sez. 2, Sentenza n. 81 del 07/01/2000; Sez. 3, Sentenza n. 1151 del 17/04/1968).
Nonostante la sua collocazione sistematica, dunque, il bene giuridico alla cui tutela tende la norma in esame trascende il rapporto negoziale in base al quale l’immobile sia pervenuto nella sfera di dominio di un soggetto diverso dal costruttore e che – in ragione della rovina, dell’evidente pericolo di rovina o dei gravi difetti dell’opera – abbia subito un pregiudizio.
Pertanto, la norma si pone in rapporto di specialita’ con quella generale di cui all’articolo 2043 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8520 del 12/04/2006; Sez. 3, Sentenza n. 8 del 09/01/1990; Sez. 3, Sentenza n. 2415 del 14/04/1984; Sez. 2, Sentenza n. 1136 del 23/03/1977).
4.2.- Quanto alle interrelazioni con la norma generale in tema di responsabilita’ extracontrattuale, si osserva che, sussistendo appunto un rapporto di specialita’ tra l’articolo 2043 c.c. – genus – e l’articolo 1669 c.c. – species -, laddove ne sussistano i presupposti, l’azione da intraprendere e’ quella specificamente contemplata in materia di appalto, restando cosi’ precluso il ricorso all’azione generale, benche’, “in concreto” (recte in via contingente), per fatto imputabile al danneggiato, sia maturata la decadenza o la prescrizione dell’azione speciale (contra l’interpretazione resa in sede di revocazione da Cass. Sez. U, Sentenza n. 13569 del 02/07/2015, secondo cui la “decadenza” dall’azione di cui all’articolo 1669 c.c. – e la conseguente non applicabilita’ di questa disposizione – non precluderebbero l’esperimento dell’azione generale di responsabilita’ ex articolo 2043 c.c.).
Ed invero, in ordine alla previsione dell’articolo 1669 c.c., resta fermo che – trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilita’ del costruttore, bensi’ finalizzata ad assicurare una piu’ efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale -, ove non ricorrano “in concreto” le condizioni per la sua applicazione (“come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell’opera”), puo’ farsi luogo all’applicazione dell’articolo 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilita’ del costruttore contemplato dall’articolo 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l’onere di provare tutti gli elementi richiesti dall’articolo 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014; Sez. 1, Sentenza n. 8520 del 12/04/2006).
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E’, infatti, in generale ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto a presupposti applicativi e regime probatorio, sicche’ deve riconoscersi alla parte la facolta’ di agire in giudizio, non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una sola di esse.
Per l’effetto, benche’ il riferimento alla locuzione “in concreto” – adoperata dalla citata pronuncia a Sezioni Unite – possa ingenerare equivoci, l’esercizio dell’azione generale spetta solo allorche’, al momento in cui l’avente diritto puo’ far valere la propria pretesa, i presupposti oggettivi delineati dalla norma speciale non sussistano: a) o per la natura dell’immobile interessato (diverso dagli edifici o da altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata); b) o per la natura delle deficienze riscontrate (diverse dalla rovina, in tutto o in parte, dall’evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti); c) o per la natura delle cause acclarate (diverse dal vizio del suolo o dalle carenze della costruzione); d) o per l’insorgenza della carenza costruttiva dopo il decorso del termine di dieci anni dal compimento dell’opera, termine, quest’ultimo, di natura sostanziale, che non ricade negli istituti della decadenza o della prescrizione, determinando piuttosto la durata del rapporto che deriva dall’attuazione dell’intervento programmato e, dunque, rappresentando un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 25435 del 26/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 19823 del 19/09/2014), ipotesi cui allude espressamente la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite.
La medesima conclusione vale per l’ipotesi in cui difettino i presupposti soggettivi, ossia la legittimazione attiva per la qualita’ dei soggetti pretendenti (diversi dai committenti o suoi aventi causa), necessaria allo scopo di esperire l’azione di cui all’articolo 1669 c.c.: in tal caso, non ricorre un concorso di norme, sicche’ non sono integrati dei validi motivi per precludere la facolta’ del danneggiato di spiegare l’azione generale di cui all’articolo 2043 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27385 del 26/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21719 del 27/08/2019; Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 28/01/2005; Sez. 3, Sentenza n. 3338 del 07/04/1999).
Sicche’, in forza dell’articolo 2043 c.c., la legittimazione ad agire contro l’appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili si estende, non solo al committente ed ai suoi aventi causa (ivi compreso l’acquirente dell’immobile), ma anche a qualunque terzo che lamenti di essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo di rovina.
Il quadro d’insieme cosi’ delineato importa che il ricorso all’articolo 2043 c.c. postula la carenza dei presupposti strutturali (oggettivi o soggettivi) dell’azione speciale regolata dall’articolo 1669 c.c. ex ante (o a monte), nel momento in cui il diritto si origina, e non gia’ delle condizioni contingenti ex post (o a valle), nel momento in cui la pretesa si esercita.
Solo in questo senso e’ ammissibile il concorso tra azione speciale e azione generale, allo scopo di eliminare ogni “zona franca”: la titolarita’ di un’azione risarcitoria a regime speciale, caratterizzata dall’operare di una presunzione di colpa, coesiste, in linea di principio, con la possibilita’ per il danneggiato di fondare la propria azione sull’articolo 2043 c.c., senza le facilitazioni di prova poste a suo favore dai regimi speciali, con la conseguenza che, “ove non risulti applicabile” la norma speciale, permane la possibilita’ di applicazione di quella generale.
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E cio’ conformemente al generale principio a mente del quale, ove sia fissata una integrale e completa disciplina della responsabilita’ risarcitoria per determinati fatti e comportamenti, esaurendone tutte le ipotesi, resta preclusa ogni possibilita’ di invocare i principi generali della responsabilita’ per fatto illecito ai sensi dell’articolo 2043 c.c., senza che in conseguenza sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilita’ (con riferimento alla speciale responsabilita’ aquiliana processuale aggravata ex articolo 96 c.p.c., commi 1 e 2, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017; Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011; Sez. 1, Sentenza n. 28226 del 26/11/2008; Sez. 3, Sentenza n. 16308 del 24/07/2007; Sez. 2, Sentenza n. 3573 del 12/03/2002; Sez. 3, Sentenza n. 253 del 12/01/1999).
E cosi’, piu’ in generale, con riferimento alle previsioni normative speciali di responsabilita’ aquiliana ex articoli 2047 e ss. c.c., non e’ esclusa una concorrente operativita’ della clausola generale di responsabilita’ per colpa ex articolo 2043 c.c., ma solo con riferimento ai profili non espressamente contemplati dalle fattispecie speciali ivi descritte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4303 del 13/02/2023; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 9661 del 26/05/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019; Sez. 3, Sentenza n. 24211 del 14/11/2006).
Viceversa, ove tali profili sussistano e siano stati enunciati in modo sufficientemente chiaro, essi integrano le fattispecie contemplate dalle norme speciali, con la conseguenza che le diverse regole di imputazione della responsabilita’ previste da detti articoli, essendo piu’ favorevoli per l’attore danneggiato, poiche’ implicanti un’inversione dell’onere della prova, non legittimano l’operativita’ del regime probatorio piu’ gravoso di cui all’articolo 2043 c.c..
Il fatto che nelle emarginate evenienze – e solo entro i predetti limiti – sia esperibile l’azione generale di responsabilita’ aquiliana – per un verso – non determina una sostanziale elusione del principio riassunto nel brocardo latino specialis derogat generali, stante che nelle indicate ipotesi difettano le condizioni (recte i presupposti oggettivi e soggettivi) affinche’ la norma speciale possa essere invocata, e – per altro verso – non legittima alcun assorbimento (o assimilazione o indebita sovrapposizione) di azioni, posto che nell’azione speciale ex articolo 1669 c.c. vige un regime di presunzione di colpa iuris tantum, che impone al danneggiante di fornire la prova liberatoria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15321 del 12/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 1026 del 17/01/2013; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16815 del 03/10/2012; Sez. 1, Sentenza n. 15488 del 06/12/2000; Sez. 2, Sentenza n. 12106 del 28/11/1998; Sez. 2, Sentenza n. 5624 del 07/11/1984; Sez. 3, Sentenza n. 3550 del 28/10/1969; Sez. 2, Sentenza n. 1853 del 11/06/1968). Mentre nell’azione generale ex articolo 2043 c.c. e’ il danneggiato a dover dimostrare, in ossequio ai principi generali dettati dall’articolo 2697 c.c., oltre alla condotta del costruttore, all’evento lesivo e al nesso eziologico, la colpa del danneggiante.
In questa prospettiva, le due norme si correlano alla stregua di circonferenze concentriche (e non gia’ di cerchi secanti o tangenti), in cui (sempre usando l’immagine delle circonferenze concentriche) la “area” di operativita’ della prescrizione generale e’ solo quella residuale esterna al raggio d’azione della disposizione speciale.
Ne deriva che, in presenza dei presupposti dell’azione speciale, non puo’ essere richiamata la responsabilita’ generale in chiave derogatoria; e’, invece, la norma speciale a derogare a quella generale.
4.3.- Conseguentemente, non e’ configurabile, a carico del costruttore, per i medesimi eventi, una concorrente responsabilita’ per fatto illecito a norma dell’articolo 2043 c.c., rispetto al quale la norma dell’articolo 1669 c.c. si pone in funzione chiaramente derogatoria (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3029 del 20/06/1978).
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Non basta a giustificare tale paventata sovrapposizione il differente regime probatorio delle due azioni, che – rappresentando un aspetto inerente al quomodo – non puo’ legittimare un’invasione del campo applicativo dell’azione speciale – di cui sia integrato l’an per il suo potenziale esercizio – a cura dell’azione generale, in chiave surrogatoria.
Sulla scorta della prospettata impostazione, poiche’ la responsabilita’ ex articolo 1669 c.c. e’ speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all’articolo 2043 c.c., l’applicazione dell’articolo 2043 c.c. puo’ essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione di responsabilita’ previsti per l’appunto dall’articolo 1669 c.c., ma non al fine di superare i limiti temporali entro cui l’ordinamento positivo circoscrive il suo campo applicativo, ovvero senza poter “aggirare” il peculiare regime di prescrizione e decadenza che caratterizza l’azione speciale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20450 del 17/07/2023; Sez. 2, Sentenza n. 19823 del 19/09/2014).
E’ necessario, infatti, evitare che siano raggiunti scopi elusivi ovvero impedire che, inutilmente esperita o esperibile l’azione speciale, l’interessato ottenga, per altre vie, il risultato negato in primis: ossia che, all’esito della prescrizione della pretesa, si possa rimediare ricorrendo all’azione generale.
Deve, per l’effetto, escludersi che, per le ipotesi previste dall’articolo 1669 c.c. – ossia allorche’ ne siano integrati i relativi presupposti oggettivi e soggettivi -, possa configurarsi una responsabilita’ extracontrattuale ai sensi della stessa norma ed un’altra ai sensi dell’articolo 2043 c.c., al solo scopo di permettere di riconoscere, qualora vi sia dolo o colpa, il piu’ ampio termine di prescrizione di cui all’articolo 2947 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3072 del 09/07/1977).
Ne’ la soluzione adottata determina un vuoto di tutela che si pone in tensione con i parametri costituzionali, posto che – a fronte della pretesa al conseguimento del bene della vita in tesi leso – l’ordinamento appresta una specifica azione, la cui perenzione discende da un’inerzia ascrivibile alla parte danneggiata (e che, peraltro, postula che la controparte sollevi la relativa eccezione).
Tanto piu’ che il termine di prescrizione di un anno ex articolo 1669 c.c., comma 2, non decorre dall’integrazione del fatto illecito – ossia dalla verificazione della rovina, del pericolo di rovina o dei gravi difetti – bensi’ dalla denunzia, quale atto condizionante la decorrenza del termine prescrizionale interdipendente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18078 del 19/10/2012; Sez. 2, Sentenza n. 14561 del 30/07/2004; Sez. 2, Sentenza n. 903 del 14/02/1989), denunzia che – a sua volta – deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro un anno dalla scoperta, che ancora si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravita’ dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera (spesso attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo (ovvero manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti), salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 4249 del 22/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 2460 del 01/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005; Sez. 2, Sentenza n. 11740 del 01/08/2003).
Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento al rapporto di sussidiarieta’ sostanziale ex articolo 2042 c.c. tra azioni tipiche e azione generale di arricchimento senza giusta causa, secondo cui l’azione generale di arricchimento non e’ proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un’azione tipica e questa si sia prescritta (Cass. Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 5222 del 20/02/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 30614 del 27/11/2018; Sez. 6-L, Ordinanza n. 29916 del 29/12/2011; Sez. L, Sentenza n. 12265 del 10/06/2005; Sez. 2, Sentenza n. 1849 del 19/03/1980).
5.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione.
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che decidera’ uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione:
“Poiche’ la responsabilita’ ex articolo 1669 c.c. e’ speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all’articolo 2043 c.c., l’applicazione dell’articolo 2043 c.c. puo’ essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione di responsabilita’ previsti dall’articolo 1669 c.c., e non gia’ al fine di superare i limiti temporali entro cui l’ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter “aggirare” il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l’azione speciale”.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.
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