Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 30785.

Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo

Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge.

Ordinanza|| n. 30785. Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo

Data udienza 26 settembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Procedimento – In genere fallimento di una delle parti – Interruzione del processo – Esclusione – Curatore del fallimento – Intervento in giudizio – Ammissibilità – Fondamento.

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