Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 30771.

Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa iussu iudicis

Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa iussu iudicis ex articolo 107 del Cpc, salvo che non ricorrano ragioni per la compensazione di esse, vanno poste a carico della parte soccombente e quindi dell’attore, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti del terzo.

Ordinanza|| n. 30771. Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa iussu iudicis

Data udienza 19 giugno 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Azione surrogatoria – Decreto ingiuntivo – Art. 1150, secondo comma, cod. civ. – Fusione per incorporazione – Cass. 20/04/2023, n. 10718 – Rinnovazione della notifica del ricorso – Integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso – Garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti – Cass. 26/05/2021, n.14459

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