Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 29555.
Usucapione del diritto di servitù di passaggio e le opere materiali
Ai fini dell’usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l’evidenza dell’inequivoco collegamento funzionale tra l’opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante.
Ordinanza|| n. 29555. Usucapione del diritto di servitù di passaggio e le opere materiali
Data udienza 13 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Usucapione – Servitù di passaggio – Requisito dell’apparenza – Esistenza di opera permanente e visibile – Manifesta destinazione delle opere per l’esercizio della servitù – Necessità
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. PAPA Patrizia – rel. Consigliere
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16984 – 2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 282/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 3/2/2021, notificata il 10/4/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal consigliere Dott. PATRIZIA PAPA.
Usucapione del diritto di servitù di passaggio e le opere materiali
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 2013, (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Livorno (OMISSIS) chiedendo, per quanto ancora rileva ai fini del presente giudizio di legittimita’, la declaratoria della comproprieta’ di una strada ubicata in (OMISSIS) e, in via subordinata, dell’intervenuta usucapione della servitu’ di passaggio sulla stessa strada a favore del fondo di sua proprieta’; rappresento’ che sin dal (OMISSIS) suo padre – come lui aveva fatto in seguito – aveva transitato sulla strada anche con mezzi pesanti, fino a che nel (OMISSIS) il convenuto aveva fatto apporre un cancello automatico all’ingresso impedendogli cosi’ di raggiungere il deposito d’acqua e il magazzino posti nel terreno di sua proprieta’, prima raggiunti per quella via.
(OMISSIS) nego’ l’esistenza di qualsiasi diritto, anche di passaggio e a sostenere le sue ragioni intervennero in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) quali comproprietari della strada.
1.1. Con sentenza n. 231/2015 il Tribunale di Livorno rigetto’ l’appello e condanno’ (OMISSIS) anche per responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c..
2. Con sentenza n. 282/2021 la Corte d’appello di Firenze dichiaro’ innanzitutto che la statuizione di rigetto del diritto di comproprieta’ fosse passata in giudicato perche’ non specificamente censurata; respinse quindi l’appello perche’ non era stata dimostrata la predisposizione della strada al servizio del fondo dominante, non vi era prova che l’altro tracciato – accertato come esistente – non fosse percorribile dai mezzi pesanti, ne’, prima ancora, che l’attore avesse l’esigenza di percorrerlo con mezzi pesanti in quanto non risultava neppure allegato l’uso a cui fossero stati adibiti il magazzino e il deposito; escluse in conseguenza la rilevanza delle circostanze dedotte a prova per testi; quindi, confermo’ la responsabilita’ processuale aggravata in quanto la domanda di comproprieta’ era stata proposta in totale mancanza di presupposti idonei a fondarne l’accoglimento ed escluse la necessita’ della prova del danno perche’ la condanna era stata pronunciata ai sensi del III comma, per cui era necessaria unicamente la prova della malafede o della colpa grave.
3. Avverso questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso in Cassazione, affidato a sei motivi. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto difese.
Usucapione del diritto di servitù di passaggio e le opere materiali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, articolato in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (OMISSIS) ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 1027, 1061, 2697 c.c. e articoli 115 e 234 c.p.c.: la Corte non avrebbe correttamente applicato la giurisprudenza di legittimita’ sull’usucapione della servitu’ di passaggio, oggetto della domanda subordinata, affermando che “non esiste prova – ne’ ne viene offerta la dimostrazione mediante testimoni – che esista alcuna opera permanente e visibile (oltre al tracciato stesso) dalla quale desumere dell’esercizio costante di (OMISSIS) di un costante passaggio sulla strada”.
1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorrente ha lamentato la violazione degli articoli 948 e 2697 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c. e l’omesso esame della lettera del 17/9/71 e delle fotografie da cui risultava lo stato del passaggio alternativo e la sua non percorribilita’ da autobotti per raggiungere il deposito d’acqua.
1.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il ricorrente ha pure lamentato la mancata ammissione delle prove testimoniali e dell’interrogatorio formale aventi ad oggetto la prova dell’acquisto per usucapione della comproprieta’ o della servitu’ di passaggio: la Corte avrebbe ritenuto l’insussistenza di idonea prova della domanda senza aver ammesso la prova per testi come da lui richiesta in primo grado e in appello, fino alla precisazione delle conclusioni, erroneamente ritenendo che il contenuto delle circostanze non fosse idoneo a dimostrare la fondatezza delle sue pretese.
1.4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (OMISSIS) ha denunciato l’omessa pronuncia sull’acquisizione del diritto di comproprieta’ della strada per usucapione in violazione dell’articolo 112 c.p.c..
1.5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 96 c.p.c., u.c., per avere la Corte ritenuto sussistente un’ipotesi di responsabilita’ aggravata in assenza dell’accertamento dell’elemento soggettivo nella forma della mala fede o della colpa, della pretestuosita’ dell’iniziativa giudiziaria per contrarieta’ al diritto vivente o alla giurisprudenza consolidata, della prova del danno nonche’ la valutazione complessiva della condotta del ricorrente.
1.6. Con il sesto motivo, articolato in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (OMISSIS) ha lamentato, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 e dell’articolo 96 c.p.c. per avere la Corte pronunciato la sua condanna per lite temeraria senza valutarne i presupposti anche in riferimento all’avvenuta proposizione della domanda subordinata di usucapione.
2. Il quarto motivo – che per priorita’ logica puo’ essere esaminato per primo – e’ infondato. La Corte d’appello, alla lettera b) del punto 6.1. della motivazione, ha ritenuto che “malgrado l’appellante insista nelle conclusioni in via principale per la declaratoria della comproprieta’ della strada”, la statuizione di primo grado di rigetto di questa domanda dovesse considerarsi passata in giudicato perche’ non oggetto di specifica censura, risultando in conseguenza inammissibile l’impugnazione relativa: in tal senso non vi e’ stata, pertanto, alcuna omissione di pronuncia e il ricorrente, per riproporre la questione in questa sede di legittimita’, avrebbe dovuto invece censurare l’interpretazione dell’atto di appello.
3. Il primo motivo e’ fondato.
La Corte d’appello ha rigettato la domanda di usucapione della servitu’ di passaggio rilevando che non era stata offerta alcuna prova dell’esistenza di “alcuna opera permanente e visibile (oltre al tracciato stesso), dalla quale desumere dell’esercizio da parte del (OMISSIS) di un costante passaggio sulla strada privata”.
Attraverso questa motivazione non e’ applicato correttamente il principio, ormai consolidato, stabilito da questa Corte per individuare i presupposti dell’usucapione di una servitu’ di passaggio.
Sin dalla pronuncia n. 1456 del 09/02/1995 (e ancor prima, nei precedenti che vi sono richiamati), questa Corte ha esplicitamente chiarito che il requisito dell’apparenza non si esaurisce nella presenza di segni od opere che ne consentono l’esercizio ma richiede anche – e soprattutto – la manifesta destinazione delle stesse per l’esercizio della servitu’, in modo che i segni o le opere, nel contesto in cui si collocano, costituiscano un inequivoco indice del peso imposto al fondo vicino). Tale esigenza, nel caso in cui si tratta di opere che ricadono interamente nel fondo servente, al quale servono o possono servire, implica quella della presenza di un segno di raccordo “non necessariamente fisico ma almeno funzionale dell’opera con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che l’opera e’ anche in funzione della utilita’ di questo (vedi sent. 3561-77)”.
In seguito, in ogni pronuncia rilevante (risultano, tra le tante, massimate Cass. Sez. 2, n. 11254 del 17/12/1996, Sez. 2, n. 2994 del 17/02/2004, Sez. 2, n. 15447 del 10/07/2007, Sez. 2, n. 13238 del 31/05/2010, Sez. 6 – 2, n. 7004 del 17/03/2017, Sez. 6 – 2, n. 11834 del 06/05/2021), pur ribadendo che “il requisito dell’apparenza della servitu’ necessario ai fini dell’acquisto di essa per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (articolo 1061 c.c.) si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non equivoche l’esistenza del peso gravante sul fondo servente in guisa da rendere manifesto che non si tratta di attivita’ compiuta in via precaria, bensi’ di un onere preciso a carattere stabile”, per cui “ai fini dell’apparenza di una servitu’ di passaggio, non e’ sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma e’ essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante”, nel senso che “e’ necessario un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitu'”.
Quel che dunque sostanzia il quid pluris e’ il “raccordo” tra il tracciato su cui si assume sia esercitato il passaggio e l’utilita’ ricavata dal fondo dominante, inteso come nesso “funzionale”, la cui evidenza non necessariamente deve risultare da un’opera materiale ulteriore rispetto alla strada.
Ad esempio, in una delle pronunce riportate (2994/2004), e’ stato rinviato al Giudice del merito la verifica della sussistenza di questo “raccordo funzionale” perche’ tra strada e fondo dominante vi era “discontinuita’” per la presenza di un sentiero ovvero, in altra pronuncia (13238/2010), e’ stata ritenuta rilevante per escludere o non il raccordo la mancanza di un’integrale copertura di un fosso posto tra fondo dominante e strada adiacente da cui poteva o non conseguire una situazione di complanarita’ tra fondo e strada; in ultimo (11834/2021), e’ stato dato rilievo all’essere stata realizzata una scala di accesso non gia’ per accedere al fondo dominante (una cantina), ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l’altra a valle.
In tutti questi esempi, allora, era rilevante la sussistenza dell’effettiva e inequivoca destinazione all’utilita’ del fondo dominante del passaggio attraverso il fondo servente, sicche’ il raccordo funzionale dovesse escludersi quando l’asservimento non risultasse di percezione immediata per l’interruzione del passaggio (perche’ non continuo fino all’ingresso del fondo dominante o perche’ attraversato da un fosso non coperto) o per la non equivocita’ della sua destinazione funzionale (come nel caso della scala a collegamento tra due strade e non di solo accesso al preteso fondo dominante).
Per usucapire il diritto di servitu’ di passaggio, pertanto, non e’ necessaria, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso e’ possibile, ma e’ sufficiente (seppure, prima ancora, pure necessaria) l’evidenza dell’inequivoco collegamento funzionale tra l’opera in se’ destinata al passaggio e il preteso fondo dominante.
In tal senso la Corte territoriale, alla stregua degli atti di causa, dovra’ dire se ed, in tale ipotesi, individuare l’eventuale quid pluris.
4. Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento del secondo, terzo, quinto e sesto motivo.
3. Il ricorso e’ percio’ accolto relativamente al primo motivo, rigettato il quarto e assorbiti i restanti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata relativamente al rigetto della domanda di usucapione della servitu’ di passaggio e rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per l’esame e l’istruttoria della domanda secondo i principi suesposti.
In rinvio la Corte d’appello statuira’ altresi’ sulle spese di legittimita’.
Usucapione del diritto di servitù di passaggio e le opere materiali
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il quarto e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese di legittimita’.
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