Il compenso dell’Avvocato viene liquidato in maniera omnicomprensiva per ogni fase dell’attività

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28327.

Il compenso dell’Avvocato viene liquidato in maniera omnicomprensiva per ogni fase dell’attività

In tema di compensi dell’avvocato il compenso viene liquidato in maniera omnicomprensiva per ogni fase dell’attività, salvo che per la natura e la complessità della cosa sia necessario procedere ad una liquidazione per fasi.

Ordinanza|| n. 28327. Il compenso dell’Avvocato viene liquidato in maniera omnicomprensiva per ogni fase dell’attività

Data udienza  19 settembre 2023

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. PAPA Patrizia – rel. Consigliere

Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere

Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36737/2018 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ stesso, con indicazione dell’indirizzo pec;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza resa dal TRIBUNALE DI PIACENZA nel giudizio RG 1460/2017, pubblicata il 18/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/9/2023 dal Consigliere Dott. PATRIZIA PAPA;

lette le memorie delle parti.

Il compenso dell’Avvocato viene liquidato in maniera omnicomprensiva per ogni fase dell’attività

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza pubblicata in data 18/10/2018, il Tribunale di Piacenza condanno’ (OMISSIS), in parziale accoglimento dell’opposizione da lei proposta avverso il Decreto Ingiuntivo n. 392 del 2017, al pagamento, in favore dello (OMISSIS), della somma di Euro 5.603,67, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di compenso professionale per l’attivita’ giudiziale e stragiudiziale svolta in suo favore.

In particolare, il Tribunale liquido’ in Euro 3.996,75, oltre Euro 106,92 per esborsi, il compenso per l’attivita’ svolta nel giudizio ex articolo 671 c.p.c., fino alla definizione transattiva e in Euro 1.500,00 il compenso per l’attivita’ stragiudiziale prestata nella vertenza con il terzo (OMISSIS).

Per quel che qui ancora rileva, affermo’ che la somma di Euro 800,00, che l’opponente aveva rappresentato di aver gia’ corrisposto per la vertenza (OMISSIS), non fosse da decurtare dagli importi riconosciuti a titolo di compenso perche’ imputabile a diversa prestazione; escluse quindi la fondatezza delle domande ex articolo 96 c.p.c., reciprocamente proposte da opponente e opposto.

2. Avverso questa ordinanza (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi; lo (OMISSIS) si e’ difeso con controricorso.

Il compenso dell’Avvocato viene liquidato in maniera omnicomprensiva per ogni fase dell’attività

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., dell’articolo 115 c.p.c., e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articoli 18 e 19, per l’erronea liquidazione del compenso per l’attivita’ stragiudiziale relativa alla “pratica (OMISSIS)”.

Il Tribunale, escludendo lo scomputo della somma di Euro 800,00 gia’ corrisposta perche’ compenso di un’altra prestazione non oggetto del procedimento di ingiunzione, avrebbe violato il principio dell’onnicomprensivita’ del compenso dell’attivita’ stragiudiziale di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 18, atteso che quel pagamento, oggetto della fattura (OMISSIS), era comunque relativo alla “vertenza (OMISSIS)”.

1.1. Il motivo e’ fondato. Lo stesso controricorrente avv. (OMISSIS) ha riportato in controricorso di aver rappresentato, sin dalla comparsa di risposta, che la somma di Euro 800 e’ stata corrisposta per l’attivita’ stragiudiziale svolta per lo stesso affare (OMISSIS), seppure soltanto fino al 2 febbraio 2016, sostenendo quindi, come poi ha deciso il Tribunale, che la pretesa azionata in decreto ingiuntivo concernesse attivita’ diversa e ulteriore.

Sul punto, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale si e’ limitato ad affermare unicamente (pag. 4 dell’ordinanza, secondo capoverso), che il versamento risulta essere stato imputato a titolo di compenso per “altra e diversa attivita’”, senza alcuna specificazione in merito alla natura di quest’ultima; non ha, percio’, verificato se l’imputazione di questo pagamento, corrisposto per un’attivita’ stragiudiziale che pure e’ stata dedotta dallo stesso avvocato come espletata per lo stesso affare, risultasse conforme al principio di onnicomprensivita’ come sancito dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 18.

Secondo l’unico comma di questo articolo, nella formulazione applicabile ratione temporis, infatti, i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attivita’ inerente l’affare.

Il Decreto Ministeriale n. 147 del 2022, articolo 4, comma 1, ha aggiunto un comma 2 a questo articolo, prevedendo la possibilita’ di una liquidazione “per ciascuna fase o parte” quando pero’ l’affare si componga “di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata”.

Quel che dunque emerge evidente nel raffronto tra il testo applicabile alla fattispecie e la nuova formulazione e’ il permanere tendenziale del principio di onnicomprensivita’: la liquidazione di un compenso per fasi o parti e’ infatti possibile purche’, in ragione della materia trattata, la fase o la parte dell’affare per cui e’ stata prestata l’attivita’ stragiudiziale sia individuabile come “autonoma”; conferma questa ricostruzione la persistenza di un’unica voce nella tabella 25 che individua i parametri di liquidazione.

Cio’ precisato, deve allora considerarsi che gia’ l’originario unico comma dell’articolo 18, per sua formulazione, consentiva di ritenere, nell’ipotesi di attivita’ stragiudiziale resa per uno stesso affare, la spettanza di piu’ compensi per differenti segmenti temporali nell’ipotesi in cui l’avvocato dimostrasse che l’affare fosse distinguibile in piu’ fasi, nel senso che si fosse concluso e poi fosse stato riaperto; ugualmente, separato compenso spettava se, nell’ambito di quello stesso affare, l’attivita’ da retribuire si connotasse come autonoma per sua specifica funzione.

Il compenso dell’Avvocato viene liquidato in maniera omnicomprensiva per ogni fase dell’attività

Questa interpretazione era – ed e’ – necessitata dal principio di correlazione tra il compenso e l’effettivita’ della prestazione professionale resa e puo’ ora trovare conferma proprio nella aggiunta, all’articolo 18, come riportata, del comma 2, di piu’ esplicita formulazione: in tal senso puo’ ritenersi che questo nuovo precetto assolva una funzione interpretativa, chiarendo il senso e la portata del comma 1.

In fatto, dunque, deve prendersi atto che il Tribunale ha ritenuto che per l’affare (OMISSIS) spettassero due separati compensi per l’attivita’ prestata prima e dopo la fattura (OMISSIS) e, cioe’, prima e dopo la data del (OMISSIS) indicata dallo stesso avvocato controricorrente, senza chiarire perche’ l’attivita’ successiva fosse da ritenere “altra e diversa”; avrebbe dovuto, invece, verificare se quell’attivita’ successiva inerisse o non ad una fase “nuova” dell’affare, valorizzando, per esempio, il tempo trascorso tra le due prestazioni stragiudiziali e l’avvenuta conclusione della precedente fase in riferimento all’obiettivo da conseguire, la diversita’ dell’oggetto controverso, la natura dei diritti in gioco tra le parti o inerisse ad una fase da considerarsi comunque “autonoma” per sua specifica funzione.

In difetto di questa verifica, il mancato scomputo del compenso corrisposto per l’attivita’ svolta prima del (OMISSIS), ma relativa allo stesso affare, risulta non conforme al principio di onnicomprensivita’.

2. Con il secondo motivo, (OMISSIS) ha prospettato, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., dell’articolo 115 c.p.c. e dell’articolo 8 (cosi’ in rubrica) del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, per l’errata liquidazione dei compensi per l’attivita’ giudiziale relativi alla “pratica Devoti”.

Il Tribunale avrebbe errato a ritenere che lo studio avesse compiuto lunghe trattative per concludere l’accordo transattivo e avrebbe mal applicato il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 12, in quanto avrebbe dovuto applicare il valore minimo dello scaglione di riferimento anziche’ quello medio.

Inoltre, con un secondo profilo, la ricorrente ha lamentato che mancherebbe la prova documentale attestante l’effettivo esborso della somma di Euro 106,92, ritenuto invece comprovato da Tribunale.

2.1. Il motivo e’ inammissibile. Quanto al primo profilo di censura, questa Corte ha piu’ volte ribadito che, nella vigenza delle previsioni di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, la scelta degli importi da liquidare tra i minimi e i massimi fissati dai parametri e’ discrezionale e non deve essere sostenuta da alcuna motivazione, perche’ i parametri sono indicati tabellarmente, mentre la motivazione e’ doverosa soltanto se il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, perche’ in tal caso e’ necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 05/05/2022; Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass. n. 89 del 07/01/2021, Cass. n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 11601 del 14/05/2018).

Il compenso dell’Avvocato viene liquidato in maniera omnicomprensiva per ogni fase dell’attività

Inammissibile e’ anche il secondo profilo (che si risolve in una richiesta di riesame del merito precluso in questa sede di legittimita’), innanzitutto perche’ articolato in riferimento alla contestuale violazione di due norme, l’articolo 2697 c.c., e l’articolo 115 c.p.c., invece operanti su piani del tutto differenti. Sul punto, questa Corte ha chiarito che la violazione dell’articolo 2697 c.c., si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’articolo 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ consentita dall’articolo 116 c.p.c. (Cass. Sez. 6 – 3, n. 26769 del 23/10/2018, con richiami, in particolare a Sez. U., n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione).

A cio’ si aggiunga che, per altro verso, il profilo risulta pure inammissibile laddove prospetta l’omesso esame di una censura di cui non e’ riportato il contenuto e la sede in cui sarebbe stata sollevata e di un elemento di prova senza riferire quando ne sarebbe avvenuta l’acquisizione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con un primo profilo, l’omessa pronuncia sulla domanda di cancellazione delle ipoteche iscritte in forza del d.i. opposto e, con un secondo profilo, l'”omessa motivazione” sul rigetto della domanda da lei proposta ex articolo 96 c.p.c., per l’avvenuta iscrizione di un’ipoteca sproporzionata rispetto al valore del credito.

3.1. Il motivo e’ infondato per entrambi i profili.

In disparte ogni considerazione sulla correttezza della formulazione della censura di omessa pronuncia, da un canto questa Corte ha sempre ribadito che nel caso di accoglimento parziale dell’opposizione, l’articolo 653 c.p.c., comma 2, pur precisando che il titolo esecutivo e costituito dalla sentenza, data la sopravvenuta inefficacia del decreto, fa salvi gli effetti degli atti di esecuzione gia’ compiuti in base al decreto, limitatamente alla somma di denaro ed alla quantita’ di cose riconosciute nella sentenza; nel concetto di atto esecutivo, di cui e’ statuita in tal caso la conservazione degli effetti, rientra anche la iscrizione di ipoteca, che e’ anch’essa uno dei possibili effetti dell’esecutivita’ del decreto. (Cass. Sez. 1, n. 1158 del 06/05/1966; Sez. 1, n. 249 del 06/02/1970; Sez. 1, n. 14234 del 25/09/2003, Sez. 3, n. 21840 del 24/09/2013).

Il compenso dell’Avvocato viene liquidato in maniera omnicomprensiva per ogni fase dell’attività

D’altro canto, il creditore che iscrive ipoteca giudiziale incorre in responsabilita’ processuale aggravata, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 2, esclusivamente nell’ipotesi in cui sia accertata l’inesistenza del diritto per cui l’iscrizione e’ avvenuta (Sez. 3, n. 6533 del 05/04/2016; Sez. 1, n. 23271 del 15/11/2016), ma non quando, come nella specie, il credito sia stato riconosciuto sia pure in misura inferiore.

4.1. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del quarto con cui (OMISSIS) ha prospettato, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c., per essere stata condannata alla rifusione delle spese di lite senza considerare che lo (OMISSIS) si era dichiarato indisponibile alla possibilita’ di soluzioni conciliative.

5. Il ricorso e’ percio’ accolto limitatamente al primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, respinto il terzo ed assorbito il quarto motivo. L’ordinanza impugnata e’ percio’ cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Piacenza in diversa composizione, anche per le spese di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, respinge il terzo ed assorbe il quarto motivo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Piacenza in diversa composizione, anche per le spese di legittimita’.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *