La modifica e la precisazione della domanda

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28288.

La modifica e la precisazione della domanda

Nel corso del giudizio di primo grado, fermo il divieto di introdurre domande nuove che non siano conseguenza delle riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto – nel qual caso la domanda deve esser proposta entro l’udienza di trattazione – è consentita solo la precisazione o la modifica delle domande ritualmente introdotte che può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, “petitum” e “causa petendi”, sempre che non siano introdotte pretese aggiuntive e purché la domanda, ancorché modificata, risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall’articolo 183 cod. proc. civ.; tali allegazioni, qualora avvengano dopo la scadenza del termine ex articolo 183, comma 6, cod. proc. civ., sono tardive e, qualora formulate per la prima volta in appello, costituiscono un “novum” inammissibile, vietato dall’articolo 345, comma 1, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni derivanti dalla pronuncia di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della società mediatrice, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, per avere il giudice distrettuale ritenuto quest’ultima responsabile per una violazione informativa del tutto diversa da quelle dedotte in primo grado e di un danno patrimoniale che la promissaria acquirente danneggiata aveva ricondotto ad un inadempimento degli obblighi informativi non riguardanti la carenza di agibilità, in contrasto con l’articolo 112 cod. proc. civ., reputando infine ammissibili nuove allegazioni che la parte avrebbe dovuto introdurre in primo grado nel rispetto delle preclusioni processuali). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 16 febbraio 2021, n. 4031; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 settembre 2020, n. 20898; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4322; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 maggio 2018, n. 13091; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 novembre 2017, n. 27566; Cassazione, sezione civile III, sentenza 31 luglio 2017, n. 18956; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 giugno 2015, n. 12310).

Ordinanza|| n. 28288. La modifica e la precisazione della domanda

Data udienza 12 luglio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Domanda giudiziale – Modificazione – Ammissibilità – Presupposti – Preclusioni processuali – Inosservanza – Conseguenze – Fattispecie in tema di azione di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare. (Cpc, articoli 112, 183 e 345)

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