Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 26231.
Il professionista assume nei confronti del cliente l’obbligazione di svolgere la propria attività a regola d’arte
Il professionista assume nei confronti del cliente l’obbligazione di svolgere la propria attività a regola d’arte, impegnandosi ad eseguire la prestazione richiesta con l’adozione di tutte le cautele necessarie che andranno adeguate e parametrate al criterio della diligenza qualificata che costituisce regola di valutazione del comportamento del debitore e di apprezzamento dell’esattezza della prestazione dovuta.
Ordinanza|| n. 26231. Il professionista assume nei confronti del cliente l’obbligazione di svolgere la propria attività a regola d’arte
Data udienza 18 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità – Professioni – Sanzioni – Commercialista – Discrasia tra valori in fattura e dichiarato – Pagamento della sanzione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15290/2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), e domiciliata presso il domicilio digitale della medesima Pec: (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Spa;
– intimata –
nonche’ contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) e domiciliato presso il domicilio digitale del medesimo Pec: (OMISSIS);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 616/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 22/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI.
Rilevato che:
(OMISSIS), con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., chiese al Tribunale di Ragusa di accertare che il dottore commercialista (OMISSIS), cui il ricorrente aveva conferito l’incarico di tenere la contabilita’ relativa alla propria attivita’ di medico-legale e di provvedere alla compilazione e presentazione delle dichiarazioni dei redditi, si era resa inadempiente all’incarico ricevuto, omettendo di denunziare una parte dei redditi relativi alle annualita’ 2011 e 2012 cosi’ da esporre il cliente a due accertamenti fiscali per redditi non contabilizzati e all’irrogazione di sanzioni per complessivi Euro 6.651,83 di cui chiese il risarcimento;
la convenuta nel costituirsi in giudizio chiese la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione per la responsabilita’ professionale e contesto’ gli addebiti affermando che le omissioni rilevate nelle dichiarazioni fiscali erano da attribuirsi unicamente al comportamento del contribuente il quale aveva svolto una parte della propria attivita’ professionale senza provvedere alla emissione di fatture, e conseguentemente, non aveva consegnato alla commercialista la documentazione necessaria per la dichiarazione di tutti i redditi effettivamente percepiti;
il Tribunale adito, ritenendo non assolto l’onere probatorio da parte dell’attore, rigetto’ la domanda;
a seguito di appello dell’ (OMISSIS), la Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 22/3/2021, notificata in data 24/3/2021, rilevato che la compilazione delle dichiarazioni reddituali con indicazione di ritenuta d’acconto in misura corrispondente a compensi maggiori costituisce inadempimento del commercialista, ha ritenuto che, mentre per l’anno d’imposta 2011 tale discrasia non era rilevante e comunque risultava provato che l’ (OMISSIS) non avesse consegnato alla commercialista tutte le fatture effettivamente emesse, per i redditi del 2012 vi era invece una totale incongruenza tra le ritenute d’acconto indicate (per Euro 22.345,00) e i redditi dichiarati (per Euro 64.406,00) di cui la professionista avrebbe dovuto avvedersi, con la conseguenza che l’appello e’ stato parzialmente accolto con condanna della (OMISSIS) a risarcire al cliente la somma di Euro 3.851,25 pari alla sanzione irrogata dall’Agenzia delle Entrate, oltre accessori; rigettata la domanda di ulteriori danni, la Corte del gravame ha disposto la parziale compensazione delle spese;
avverso la sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;
ha resistito (OMISSIS) con controricorso;
il ricorso e’ stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380bis, 1 co. c.p.c..
entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con l’unico motivo del ricorso – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riguardo alla contestata e negata redazione da parte dell’appellata Dott.ssa (OMISSIS) del modello unico 2013 prodotto in giudizio da parte del Dott. (OMISSIS), travisamento della prova da parte della Corte d’Appello di Catania con conseguente contrasto fra la decisione e l’informazione probatoria in atti- la ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto che la commercialista fosse in possesso della documentazione utile per la corretta indicazione dei redditi percepiti, quando invece il modello unico del 2013 prodotto in giudizio non era quello redatto dalla (OMISSIS) ma quello redatto dal nuovo commercialista dell’ (OMISSIS), Dott. (OMISSIS) (CTP in questo giudizio) presentato a seguito di invito alla compliance notificato dall’Agenzia delle Entrate; dunque la Corte del gravame sarebbe caduta nel vizio di travisamento della prova, rilevante, in base alla giurisprudenza di questa Corte, qualora l’informazione probatoria su un punto decisivo metta in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice del merito;
il motivo, non privo di profili di inammissibilita’ in quanto la ricorrente non ottempera all’onere di specificare a quali documenti si sia riferita la commercialista limitandosi a fare riferimento ad una dichiarazione integrativa redatta da nuovo commercialista in sede di compliance e contenente dati corretti per tentare di sanare le omissioni del modello unico redatto dalla (OMISSIS) per il periodo d’imposta 2012, cosi’ che il motivo non ottempera alle condizioni di cui all’articolo 366 n. 6 c.p.c., esso e’ comunque palesemente infondato perche’ fa riferimento ad una documentazione integrativa e successiva rispetto a quella redatta dalla (OMISSIS), mentre la documentazione allegata da (OMISSIS), fin dal primo grado del giudizio e ridepositata in una al controricorso, su cui la sentenza impugnata ha correttamente basato la propria valutazione, e’ quella redatta dalla Dott.ssa (OMISSIS) e presentata telematicamente in data 26/9/2013, contenente con evidenza la discrasia tra le somme corrispondenti alle ritenute d’acconto ed i redditi dichiarati;
pertanto nessun travisamento della prova si e’ avuto da parte della Corte d’Appello che ha deciso sulla base di un documento prodotto in atti e non su quello redatto, in rettifica, dal Dott. (OMISSIS);
si conferma, pertanto, la correttezza dell’impugnata sentenza e la sua conformita’ al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “il professionista assume nei confronti del cliente l’obbligazione di svolgere la propria attivita’ a regola d’arte, impegnandosi ad eseguire la prestazione richiesta con l’adozione di tutte le cautele necessarie che andranno adeguate e parametrate al criterio della diligenza qualificata che costituisce regola di valutazione del comportamento del debitore e di apprezzamento dell’esattezza della prestazione dovuta” (Cass., 3, n. 11382 del 31/7/2002 n. 11382);
alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;
si da’ altresi’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione, in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 2.200 (oltre Euro 200 per esborsi), piu’ accessori e spese generali al 15%;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato articolo 13, se dovuto.
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