Revocatoria e la qualificazione dell’atto traslativo tra coniugi o ex coniugi come oneroso o gratuito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25749.

Revocatoria e la qualificazione dell’atto traslativo tra coniugi o ex coniugi come oneroso o gratuito

La qualificazione dell’atto traslativo tra coniugi o ex coniugi come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, da parte del giudice adito, volta ad accertare se lo stesso si inserisca, o meno, nell’ambito di una più ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali di una coppia, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale, ovvero se integri una modalità per adempiere, una tantum, all’obbligazione di mantenimento, o ancora se sia un’attribuzione patrimoniale caratterizzata, in tutto o in parte, da mero spirito di liberalità o comunque da gratuità. Non incorre in extrapetizione, dunque, il giudice di merito dinanzi al quale sia proposta azione revocatoria in riferimento ad un determinato atto traslativo accessorio alla separazione, che l’attore indica come compiuto a titolo gratuito, ove qualifichi il negozio giuridico revocando come compiuto a titolo oneroso

Ordinanza|| n. 25749. Revocatoria e la qualificazione dell’atto traslativo tra coniugi o ex coniugi come oneroso o gratuito

Data udienza 15 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Azione revocatoria – Atto traslativo accessorio alla separazione dei coniugi – Qualificazione del negozio da parte del giudice di merito – Onerosità – Prova del presupposto del “consilium fraudis” – Congruità della motivazione – Rigetto

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *