Assicurazione contro i danni e la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25743.

Assicurazione contro i danni e la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica

In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall’assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere vessatorio della clausola che prevedeva la riduzione del 50% della franchigia per l’assicurato che si fosse rivolto, per la riparazione del veicolo, ad una carrozzeria indicata dalla società assicurativa).

Ordinanza|| n. 25743. Assicurazione contro i danni e la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica

Data udienza  23 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di assicurazione – Clausole relative al contenuto e ai limiti della garanzia assicurativa e che specificano il rischio garantito – Attinenza all’oggetto – Non configurabilità come clausole limitative della responsabilità – Esclusione dell’obbligo della specifica approvazione preventiva per iscritto – Rigetto

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