Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 20282.
Obbligazione contratta dal condominio nell’interesse di tutti i partecipanti
In caso di obbligazione contratta dal condominio nell’interesse di tutti i partecipanti (nella specie, relativa al pagamento delle spettanze dell’amministratore), alla quale abbia fatto seguito la condanna del condominio al pagamento delle stesse, il singolo condòmino non è legittimato ad impugnare la relativa decisione, trattandosi di obbligazione funzionale al soddisfacimento delle esigenze collettive della comunità condominiale, strutturate sulla base di un interesse plurimo e solo mediatamente individuale, senza alcuna correlazione immediata con l’interesse esclusivo di uno o più condòmini, con la conseguenza che la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all’amministratore nominato dall’assemblea, ai sensi dell’art. 1131 c.c.
Sentenza|| n. 20282. Obbligazione contratta dal condominio nell’interesse di tutti i partecipanti
Data udienza 5 luglio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: COMUNIONE E CONDOMINIO – CONDOMINIO – AMMINISTRATORE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. CAPONI Remo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5374/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO n. 589/2016 depositata il 28/12/2016;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05/07/2023 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
Obbligazione contratta dal condominio nell’interesse di tutti i partecipanti
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), dichiarando di essere condomino dell’edificio di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di ricorso, avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 559/2016 del 28 dicembre 2016.
(OMISSIS) resiste con controricorso.
2. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Taranto in data 28 marzo 2013, che aveva condannato il Condominio di (OMISSIS), al pagamento della somma di Euro 11.459,31, oltre interessi, in favore dell’ex amministratore (OMISSIS), a titolo di compensi non percepiti e spese anticipate.
Il controricorrente (OMISSIS) ha eccepito che (OMISSIS) non sia piu’ condomino dell’edificio di (OMISSIS), avendo donato l’unita’ immobiliare gia’ di sua proprieta’ al figlio (OMISSIS) con atto del 13 aprile 2005.
3. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilita’ del ricorso nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), come vigenti ratione temporis, il presidente fisso’ inizialmente l’adunanza della Camera di consiglio in data 4 dicembre 2018.
Il ricorrente presento’ memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2, deducendo di aver comunque mantenuto la qualita’ di condomino nel periodo inerente all’insorgenza del credito vantato dall’ex amministratore.
4. Con ordinanza interlocutoria del 18 dicembre 2018, la Corte decise di rimettere alla pubblica udienza la decisione sulla ravvisata ipotesi di inammissibilita’ del ricorso, ex articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1, attinente alla legittimazione ad impugnare del singolo condomino con riguardo a sentenza che abbia visto soccombente il condominio in giudizio avente ad oggetto il credito vantato nei confronti di quest’ultimo dall’ex amministratore per compensi e per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio, ex articoli 1709 e 1720 c.c. (ora ex articolo 1129 c.c., commi 14 e 15).
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Obbligazione contratta dal condominio nell’interesse di tutti i partecipanti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS), dichiarando di essere condomino dell’edificio di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di ricorso:
1A: nullita’ del procedimento in relazione agli articoli 183, 184 e 345 c.p.c.;
1B: omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5;
2A: nullita’ del procedimento in relazione all’articolo 112 c.p.c.;
2B: violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c.;
2C: violazione degli articoli 1720, 1130 e 1135 c.c..
2. Deve dapprima risolversi la questione pregiudiziale della legittimazione all’impugnazione.
2.1. (OMISSIS) non era costituito nel giudizio di appello, del quale era parte, invece, il Condominio di (OMISSIS). Egli ha poi proposto il ricorso per cassazione nella dichiarata qualita’ di condomino, qualita’, e conseguente legittimazione processuale, specificamente contestate dal controricorrente (OMISSIS), il quale ha eccepito che (OMISSIS) non sia piu’ condomino dell’edificio di (OMISSIS), avendo donato l’unita’ immobiliare gia’ di sua proprieta’ al figlio (OMISSIS) con atto del 13 aprile 2005. (OMISSIS) ha replicato deducendo di aver comunque mantenuto la qualita’ di condomino nel periodo inerente all’insorgenza del credito vantato dall’ex amministratore.
E’ noto che la sentenza delle Sezioni Unite n. 10934 del 2019 ha ribadito la sussistenza dell’autonomo potere individuale di ciascun condomino ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota” delle parti comuni.
La qualita’ di condomino, cui sono collegati la legittimazione e l’interesse ad agire e resistere in giudizio a tutela dei diritti reali sulle parti comuni, deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere per tutto il giudizio sino alla decisione della controversia, salvo il funzionamento della disciplina della successione a titolo particolare nel diritto controverso ex articolo 111 c.p.c., in forza della quale, a seguito del trasferimento in corso di causa per atto inter vivos della titolarita’ del diritto di condominio correlata alla proprieta’ esclusiva di una unita’ immobiliare, gli effetti del provvedimento giurisdizionale che definisce la lite finiscono per incidere in negativo o in positivo sulla sfera giuridica di soggetti diversi da quelli che rivestivano inizialmente la posizione di attore o convenuto.
Viceversa, in ipotesi di azioni avendo ad oggetto i crediti o i debiti correlati pro quota alla titolarita’ del diritto di condominio, la cessione di quest’ultimo non comporta il venir meno della legittimazione dell’originario condomino (arg. da Cass. Sez. Unite n. 9449 del 2016). In particolare, l’obbligo di contribuzione alle spese condominiali non e’ un diritto primario, a differenza del diritto di proprieta’, sicche’ la successione nel sottostante rapporto sostanziale di titolarita’ dell’unita’ immobiliare non determina da se’ sola il trasferimento dell’interesse ad agire con riguardo a tale rapporto di obbligazione.
2.2. Prima ancora di interrogarsi sul profilo della legittimazione spettante ad (OMISSIS), quale “condebitore”, rispetto alla azione contrattuale intentata dall’ex amministratore del Condominio di (OMISSIS) (OMISSIS) per il pagamento delle sue spettanze arretrate, occorre affrontare il punto della legittimazione dello stesso ad impugnare individualmente la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del condominio, convenuto in giudizio dal terzo creditore in persona dell’attuale amministratore agli effetti dell’articolo 1131 c.c..
Obbligazione contratta dal condominio nell’interesse di tutti i partecipanti
2.3. Il ricorso per cassazione e’ stato infatti proposto, come detto, da (OMISSIS), singolo condomino del Condominio di (OMISSIS), mentre la sentenza oggetto di ricorso e’ stata pronunciata nei confronti dell’amministratore del medesimo Condominio (OMISSIS).
Il giudizio ha ad oggetto il credito vantato nei confronti del Condominio dall’ex amministratore per compensi e per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio, ex articoli 1709 e 1720 c.c. (ora ex articolo 1129 c.c., commi 14 e 15): crediti, dunque, fondati sul contratto di amministrazione che intercorre con i condomini e concluso a seguito della nomina deliberata dall’assemblea.
Come gia’ affermato da questa Corte, l’amministratore cessato dall’incarico puo’ chiedere il pagamento dei compensi arretrati ed il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia, come avvenuto nel caso in esame, nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall’espletamento dell’incarico di amministrazione, il quale, appunto, riflette la gestione e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti), sia, cumulativamente o alternativamente, nei confronti di ogni singolo condomino. L’obbligazione dei condomini di rimborsare all’amministratore le anticipazioni da questo fatte nell’esecuzione dell’incarico e di retribuirne l’attivita’ puo’ considerarsi sorta nel momento stesso in cui sia avvenuta l’anticipazione o sia stata svolta l’attivita’, e non puo’ dirsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, la quale amplia, piuttosto, la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali.
Occorre considerare, piu’ in generale, come ogni qual volta l’amministratore contragga obblighi con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l’intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al condominio, rappresentato appunto dall’amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell’articolo 1123 c.c. (cfr. Cass. n. 8530 del 1996; n. 13505 del 2019; n. 1851 del 2018; n. 10371 del 2021).
2.4. Quella in esame e’ dunque controversia promossa nei confronti del condominio da un terzo creditore per ottenere il pagamento di obbligazione contratta nell’interesse comune dei partecipanti; nella specie, sono stati azionati i diritti e gli obblighi derivanti dall’incarico collettivo conferito dall’assemblea dei condomini all’amministratore. La causa, percio’, ha ad oggetto non i diritti su di un bene o un servizio comune, quanto le esigenze collettive della comunita’ condominiale, strutturate sulla base di un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale, senza alcuna correlazione immediata con l’interesse esclusivo d’uno o piu’ condomini.
Nelle cause di questo tipo, la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all’amministratore nominato dall’assemblea, ai sensi dell’articolo 1131 c.c., non essendo percio’ ammissibile il gravame avanzato dal singolo condomino avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio evocato e costituito in giudizio tramite il suo rappresentante.
I principi enunciati da Cass. Sez. Unite n. 10934 del 2019, confermano che il potere di impugnazione del singolo condomino, nel giudizio in cui sia risultato soccombente il condominio, sussiste nelle controversie aventi ad oggetto azioni reali, incidenti sul diritto pro quota sui beni comuni, o anche nelle azioni personali, ma se incidenti in maniera immediata e diretta sui diritti di condominio di ciascun partecipante (Cass. n. 5811 del 2022; n. 40857 del 2021; n. 2636 del 2021; in precedenza, n. 27416 e n. 2411 del 2018; n. 29748 del 2017; n. 19223 del 2011; n. 9213 del 2005; n. 6480 del 1998; n. 2393 del 1994).
2.5. Nella memoria presentata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., in data 23 giugno 2023, il ricorrente assume che il proprio interesse diretto ed immediato all’impugnazione discende dalla natura di titolo esecutivo pro quota nei confronti del singolo condomino della condanna conseguita dal terzo creditore nei confronti del condominio.
Ora, e’ vero che questa Corte ha ancora di recente ammesso la legittimazione del singolo condomino a proporre opposizione a precetto e opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ove gli sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un provvedimento monitorio non opposto ottenuto nei confronti del condominio (Cass. n. 5811 del 2022).
Cio’, tuttavia, non induce ad affermare che sia legittimato a proporre autonomo ricorso per cassazione il singolo condomino, a tutela dell’interesse correlato al proprio obbligo di contribuzione pro quota ex articolo 1123 c.c., avverso la sentenza di condanna al pagamento di un debito condominiale resa all’esito di un giudizio intentato dal terzo creditore avvalendosi della legittimazione passiva unitaria dell’amministratore di condominio ex articolo 1131 c.c., comma 2, in quanto tale dichiarativa del solo fatto costitutivo dell’obbligazione per l’intera somma (Cass. n. 5117 del 2000). Tale sentenza non fa stato sulla ripartizione tra i singoli condomini degli oneri da essa derivanti (Cass. n. 1959 del 2001) ed il singolo condomino non puo’ far valere soltanto in cassazione un autonomo interesse ad accertare l’insussistenza del proprio debito parziario, vantando, piuttosto, rispetto alla condanna pronunciata unicamente un interesse adesivo a quello collettivo riferibile alla gestione condominiale e indistintamente rappresentato dall’amministratore, che e’ stato parte dei pregressi gradi del processo.
3. Il ricorso va, percio’, dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore del controricorrente.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply