Violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19620.

Violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale

L’opera dell’interprete mira a determinare una realtà storica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, e pertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli articoli 1362 Cc e seguenti, oltre che per vizi di motivazione nella loro applicazione. Perciò, per far valere la violazione di legge, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d’una difforme interpretazione, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità. Inoltre la denunzia della violazione dei canoni legali in materia d’interpretazione del contratto non può costituire lo schermo, attraverso il quale sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni che appartengono in via esclusiva al giudizio di merito. Non è quindi certamente sufficiente la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, volta a rivendicare il risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario, per contro, individuare puntualmente e specificamente il canone ermeneutico violato, corredato al materiale probatorio acquisito.

Ordinanza|| n. 19620. Violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale

Data udienza  3 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: PA – Indebito arricchimento – Contratto di appalto – Procedura ad evidenza pubblica Appalto sopra soglia – Contratto integrativo a trattativa privata – Insussistenza dei presupposti legittimanti ex art. 7 dlgs 157/1995 – Nullità

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