Il procedimento sommario di cognizione ed il rito rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18990.

Il procedimento sommario di cognizione ed il rito rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario

Il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., non è adottabile per le controversie assoggettate ad un rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario, quale quello delle cause di lavoro o locatizie, atteso, da un lato, il riferimento espresso, contenuto nelle norme richiamate, all’art. 183 c.p.c., ed all’art. 163 c.p.c., indice della volontà del legislatore di limitare l’applicabilità del procedimento in questione alle controversie che possono essere promosse con il rito ordinario a cognizione piena, e, dall’altro, che non è consentita un’interferenza del procedimento sommario con i riti speciali di cognizione, contrassegnati da concentrazione processuale o da una ufficiosità dell’istruzione, in quanto espressamente considerati dal decreto di semplificazione dei riti (d.lgs. n. 150 del 2011) come modelli alternativi l’uno all’altro.

Ordinanza|| n. 18990. Il procedimento sommario di cognizione ed il rito rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario

Data udienza 7 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Affitto di azienda – Procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. – Inapplicabilità alle cause assoggettate a riti alternativi come quelle di lavoro o locatizie – Declaratoria di inammissibilità con ordinanza non impugnabile – Onere del giudice di esercitare tale potere alla prima udienza – Censure di merito – Inammissibilità

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