Il giudice di appello nel confermare la sentenza di primo grado può anche d’ufficio sostituirne la motivazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19068.

Il giudice di appello nel confermare la sentenza di primo grado può anche d’ufficio sostituirne la motivazione

Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d’ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del “devolutum” quali risultanti dall’atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato. D’altronde, sono gli articoli 353 e 354 cod. proc. civ. a delineare i vizi della sentenza di primo grado giustificanti la regressione della causa, per il resto il giudice d’appello avendo quindi il potere/dovere di decisione sul “devolutum”, e logicamente ciò include anche l’integrazione della motivazione o il suo inserimento qualora non sia stata fornita (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme reclamate a titolo di fideiussioni prestate dal ricorrente, la Suprema Corte, richiamando l’enunciato principio e rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che, nel rigettare il gravame, aveva confermato il provvedimento monitorio opposto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 marzo 2016, n. 4889; Cassazione, sezione civile III, sentenza 22 gennaio 2002, n. 696).

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Data udienza 7 giurno  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Polizza fideiussoria – Risoluzione contratto – Esclusione

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