La motivazione «per relationem» della sentenza pronunciata in sede di gravame

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19161.

La motivazione «per relationem» della sentenza pronunciata in sede di gravame

La motivazione «per relationem» della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima unicamente se e in quanto il giudice d’appello, facendo propri gli argomenti del primo giudice, esprima, sia pure in modo conciso, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo appagante ed esaustivo. All’inverso, deve essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta di ritenere che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso la disamina e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive addotte.

Ordinanza|| n. 19161. La motivazione «per relationem» della sentenza pronunciata in sede di gravame

Data udienza 22 marzo  2023

Integrale

Tag/parola chiave: FAMIGLIA MATERNITA’ ED INFANZIA – SEPARAZIONE – ASSEGNO

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