L’efficacia probatoria privilegiata dell’atto notarile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18848.

L’efficacia probatoria privilegiata dell’atto notarile

L’efficacia probatoria privilegiata dell’atto notarile – sancita dall’art. 2700 c.c.e relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti – non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti, né agli apprezzamenti e alle valutazioni del notaio rogante; tuttavia, qualora il comparente abbia dichiarato di essere affetto da sordità perché parzialmente privo dell’udito, ma in grado di leggere e scrivere, tale dichiarazione, in quanto proveniente dalla stessa parte interessata e documentata dal notaio come evento avvenuto in sua presenza, può essere rimossa soltanto con la querela di falso, non trattandosi di una valutazione personale del professionista.

Ordinanza|| n. 18848. L’efficacia probatoria privilegiata dell’atto notarile 

Data udienza  27 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Professioni – Notaio – Responsabilità – Esclusione – Parte raggirata – Soggetto pienamente in grado di sentire con un apparecchio acustico – Artt. 56 e 57 l. not.

 

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