La mancata costituzione dell’appellante determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18906.

La mancata costituzione dell’appellante determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello

La mancata costituzione dell’appellante nel termine di cui all’articolo 165 del codice di procedura civile (da intendersi richiamato dall’articolo 347 del codice di procedura civile), determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l’applicazione del regime di cui all’articolo 171, primo comma, in relazione all’articolo 307, primo comma, del codice procedura civile – e, quindi, la possibilità di una riassunzione del processo entro l’anno dalla scadenza del termine di cui all’art. 166 per la costituzione dell’appellato – sia, in ipotesi di costituzione dell’appellato nel termine di cui all’articolo 166, l’applicazione dell’articolo 171, secondo comma, dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell’appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di ritardata costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell’appello.

Ordinanza|| n. 18906. La mancata costituzione dell’appellante determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello

Data udienza 27 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Appello – Mancata costituzione nel termine da parte dell’appellante – Improcedibilità dell’appello – Sussiste – Artt. 165, 166, 171, 307 e 347 cpc

 

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